IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta SOCOIN SAS., nel proseguio semplicemente Ditta, con sede legale in Circonvallazione Ragusa n.51 di Teramo, è autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Garrano” del Comune di Teramo individuata in Catasto al foglio 9 particelle nn. 2-4-206 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art.3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 6141397 emessa in data 22.04.2004 alla Società Fata Assicurazioni SPA di Roma

Art.5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art.6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima di passare alla coltivazione del lotto successivo deve essere collaudato, da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere, il risanamento ambientale del precedente.

-    I profili di abbandono, perfettamente raccordati con il piano di campagna circostante, devono essere sagomati con una pendenza massima del 15%.

Art.7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art.8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 80.000 e complessivamente di mc.160.000 per l’intera durata dell’attività.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.

Art.10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art.6 L.R.67/87.

Art.11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta