Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto informativo recante “Modifiche ed integrazioni alle “Linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante – Modalità di attuazione del regime  di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”, predisposto dall’Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali, in linea ed armonia con le indicazioni dettate dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

2.   di autorizzare il Servizio bollettino pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A., omettendone la parte in narrativa, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

3.   di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;

4.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Rapporto informativo recante “Modifiche ed integrazioni alle “Linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante – Modalità di attuazione del regime  di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”, composto da sei facciate dattiloscritte.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Giorgio D’Ascanio

Segue Allegato


DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,

FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali

 

 

RAPPORTO INFORMATIVO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE “LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 26 FEBBRAIO 2004, RECANTE “MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL REGIME DI AIUTI PER LA RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE IN AZIENDE ESTENSIVE AD INDIRIZZO CARNE O AD INDIRIZZO LATTE NON BOVINO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 21, DELLA LEGGE 30 MAGGIO 2003, N. 119”

(DGR 7 luglio 2004, n. 549)

Pescara, 24 gennaio 2005 

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Rino DI FELICE

 

 

 

 

 

1.         PREMESSA

La Giunta Regionale con deliberazione 7 luglio 2004, n. 549, ha approvato le “linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante –Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”.

La richiamata deliberazione ha disposto, fra l’altro, che:

a.         i provvedimenti attuativi delle linee di indirizzo regionali di attuazione del decreto 26 febbraio 2004 sono rimandati a successivi atti del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, della Giunta Regionale;

b.         la Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, è, altresì, autorizzata a recepire e diffondere ogni eventuale successiva norma, disposizione o circolare interpretativa che sia emanata dalle Autorità competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a diffondere ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione delle suddette procedure amministrative;

c.         la stessa Direzione è autorizzata, altresì, ad apportare i necessari correttivi alle linee di indirizzo di che trattasi in funzione delle eventuali successive modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2000-2006 (PSR) ed, in particolare, all’allegato recante “Verifica dell’esistenza di normali sbocchi di mercato per i settori della produzione agricola e della trasformazione industriale interessati dagli investimenti del PSR 2000-2006”.           

La Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, ha avanzato nei confronti dello Stato membro una richiesta di informazioni, al fine di valutare la compatibilità con le disposizioni sugli aiuti di Stato delle misure previste dai due decreti ministeriali del 26 febbraio 2004, inerenti l’uno il programma di abbandono della produzione lattiera e l’altro il regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte.

Ne è derivata, da parte dell’Autorità nazionale (Ministero delle politiche agricole e forestali), l’esigenza di congelare temporaneamente l’avanzamento applicativo delle due misure in questione, in attesa della pronuncia della Commissione dell’Unione Europea.

Tanto è vero che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto 23 giugno 2004, ha prorogato il termine di cui all’art. 2, comma 1, del precedente decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e il termine di cui all’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera, in ragione proprio della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Successivamente, a seguito di ulteriori richieste da parte della stessa Commissione, il Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 2269, del 13 dicembre 2004, ha precisato gli elementi che le linee di indirizzo emanati dalle Regioni devono necessariamente contenere.

Ciò premesso, nell’intento di facilitare ed assicurare una corretta e trasparente applicazione delle disposizioni legislative ed amministrative citate, di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni alle“linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante –Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione 7 luglio 2004, n. 549.

 

2.         CLAUSOLA SOSPENSIVA

Ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, l’attuazione degli aiuti previsti dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, è subordinata all’approvazione dello stesso da parte dell’Unione Europea.

Nel frattempo, le linee di indirizzo regionali approvate con la richiamata deliberazione n. 549/2004 sono sospese e la presentazione delle domande di adesione al Piano di riconversione di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2004 è sospesa in attesa dell’esito della procedura comunitaria aperta nei confronti dell’Italia che reca il numero NN 41/04.

3.                SCOPO E FINALITA’

Il regime di aiuti previsto per la riconversione aziendale, intende favorire la prosecuzione dell’attività agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito al Piano di abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2004.

4.                PIANO DI RICONVERSIONE

Ai fini dell’ammissibilità del Piano di riconversione di cui al punto 6.3. delle linee di indirizzo regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 549/2004, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1209 e modificato con D.G.R. 22 maggio 2002. n. 286, deve essere dimostrata la redditività aziendale, il rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, nonchè le previsioni relative agli sbocchi di mercato.

 

5.                TIPOLOGIE DI INTERVENTO

In base a quanto previsto dalla misura “A” – Investimenti nelle aziende agricole – del Piano di sviluppo rurale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2002, n. 286, gli interventi ammissibili, in linea generale, comprendono:

a.            Investimenti di natura fondiaria (sistemazioni idraulico-agrarie, drenaggi, impianti di irrigazione, impianti arborei) con esclusione delle spese per l’acquisto dei terreni;

b.            Investimenti di edilizia rurale (costruzione e ristrutturazione dei fabbricati rurali ed acquisto di strutture dismesse ed adeguate da utilizzare nelle attività aziendali: coltivazione – anche in serra – allevamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, stoccaggio delle scorte e del parco meccanico aziendale);

c.            Interventi di miglioramento agronomico di pascoli e prati-pascoli nelle zone di montagna;

d.            Miglioramento tecnologico di impianti, acquisto di attrezzature, macchine agricole e macchinari in genere, comprese le attrezzature informatiche, legati alla produzione agricola ed alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e macchine agricole semoventi dotate di targa di circolazione.

6.                ENTITA’ DELL’AIUTO

L’Amministrazione regionale, per ciascun Piano presentato, valuta l’aderenza alle proprie linee di indirizzo ed al proprio PSR e determina l’importo del contributo erogabile che non può essere superiore ai limiti di seguito specificati:

a.      Zone svantaggiate: 50% - se trattasi di giovane imprenditore, entro i 5 anni dall’insediamento: 55%;

b.      Zone normali: 40% - se trattasi di giovane imprenditore, entro i 5 anni dall’insediamento: 45%.

Il contributo massimo erogabile non potrà in ogni caso superare l’importo erogato con il programma di abbandono di cui all’articolo 10, comma 20, della legge n. 119/2003.

 

Il Responsabile dell’Ufficio                                                                                  Il Dirigente del Servizio

  Dott. Rino DI FELICE                                                                                   Dott. Giorgio D’ASCANIO