Il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa:
1. di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto informativo recante “Modifiche ed integrazioni alle “Linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante – Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”, predisposto dall’Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali, in linea ed armonia con le indicazioni dettate dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
2. di autorizzare il Servizio bollettino pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A., omettendone la parte in narrativa, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
3. di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
4. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Rapporto informativo recante “Modifiche ed integrazioni alle “Linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante – Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”, composto da sei facciate dattiloscritte.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Giorgio D’Ascanio
Segue Allegato
DIREZIONE
REGIONALE AGRICOLTURA,
FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO
PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
Ufficio
Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali
RAPPORTO INFORMATIVO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE “LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 26 FEBBRAIO 2004,
RECANTE “MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL REGIME
DI AIUTI PER LA RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE IN AZIENDE
ESTENSIVE AD INDIRIZZO CARNE O AD INDIRIZZO LATTE NON BOVINO DI CUI ALL’ART.
10, COMMA 21, DELLA LEGGE 30 MAGGIO 2003, N. 119”
(DGR 7 luglio 2004,
n. 549)
Pescara, 24 gennaio 2005
Il Responsabile
dell’Ufficio
Dott. Rino DI FELICE
1. PREMESSA
La Giunta
Regionale con deliberazione 7 luglio 2004, n. 549, ha approvato le “linee di
indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante
–Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende
zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo
latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n.
119”.
La
richiamata deliberazione ha disposto, fra l’altro, che:
a. i
provvedimenti attuativi delle linee di indirizzo regionali di attuazione del
decreto 26 febbraio 2004 sono rimandati a successivi atti del Dirigente del
Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e
sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, della Giunta Regionale;
b. la Direzione
agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, è,
altresì, autorizzata a recepire e diffondere ogni eventuale successiva norma,
disposizione o circolare interpretativa che sia emanata dalle Autorità
competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a diffondere ulteriori disposizioni
ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione delle suddette
procedure amministrative;
c. la stessa Direzione è
autorizzata, altresì, ad apportare i necessari correttivi alle linee di
indirizzo di che trattasi in funzione delle eventuali successive modifiche
apportate al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo
2000-2006 (PSR) ed, in particolare, all’allegato recante “Verifica dell’esistenza di normali sbocchi di mercato per i settori
della produzione agricola e della trasformazione industriale interessati dagli
investimenti del PSR 2000-2006”.
La
Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, ha avanzato
nei confronti dello Stato membro una richiesta di informazioni, al fine di
valutare la compatibilità con le disposizioni sugli aiuti di Stato delle misure
previste dai due decreti ministeriali del 26 febbraio 2004, inerenti l’uno il
programma di abbandono della produzione lattiera e l’altro il regime di aiuti
per la riconversione delle aziende zootecniche da latte.
Ne è
derivata, da parte dell’Autorità nazionale (Ministero delle politiche agricole
e forestali), l’esigenza di congelare temporaneamente l’avanzamento applicativo
delle due misure in questione, in attesa della pronuncia della Commissione
dell’Unione Europea.
Tanto è
vero che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto 23
giugno 2004, ha prorogato il termine di cui all’art. 2, comma 1, del precedente
decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del
regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e il
termine di cui all’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004,
recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della
produzione lattiera, in ragione proprio della richiesta di informazioni
formulata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Successivamente,
a seguito di ulteriori richieste da parte della stessa Commissione, il
Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 2269, del 13
dicembre 2004, ha precisato gli elementi che le linee di indirizzo emanati
dalle Regioni devono necessariamente contenere.
Ciò
premesso, nell’intento di facilitare ed assicurare una corretta e trasparente
applicazione delle disposizioni legislative ed amministrative citate, di
seguito si riportano le modifiche e le integrazioni alle“linee di indirizzo
regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante –Modalità di
attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche
da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non
bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”,
approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione 7 luglio 2004, n. 549.
2. CLAUSOLA SOSPENSIVA
Ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea,
l’attuazione degli aiuti previsti dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004,
recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle
aziende zootecniche da latte, è subordinata all’approvazione dello stesso da
parte dell’Unione Europea.
Nel
frattempo, le linee di indirizzo regionali approvate con la richiamata
deliberazione n. 549/2004 sono sospese e la presentazione delle domande di
adesione al Piano di riconversione di cui al decreto ministeriale 26 febbraio
2004 è sospesa in attesa dell’esito della procedura comunitaria aperta nei
confronti dell’Italia che reca il numero NN 41/04.
3. SCOPO E FINALITA’
Il
regime di aiuti previsto per la riconversione aziendale, intende favorire la
prosecuzione dell’attività agricola e zootecnica delle aziende che hanno
aderito al Piano di abbandono totale e definitivo della produzione di latte
bovino, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2004.
4.
PIANO DI RICONVERSIONE
Ai fini
dell’ammissibilità del Piano di riconversione di cui al punto 6.3. delle linee
di indirizzo regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.
549/2004, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Abruzzo per
il periodo 2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20
settembre 2000, n. 1209 e modificato con D.G.R. 22 maggio 2002. n. 286, deve
essere dimostrata la redditività aziendale, il rispetto dei requisiti
comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
nonchè le previsioni relative agli sbocchi di mercato.
5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
In base a quanto previsto dalla
misura “A” – Investimenti nelle aziende agricole – del Piano di sviluppo rurale
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2002, n. 286, gli
interventi ammissibili, in linea generale, comprendono:
a. Investimenti
di natura fondiaria (sistemazioni idraulico-agrarie, drenaggi, impianti di
irrigazione, impianti arborei) con esclusione delle spese per l’acquisto dei
terreni;
b. Investimenti
di edilizia rurale (costruzione e ristrutturazione dei fabbricati rurali ed
acquisto di strutture dismesse ed adeguate da utilizzare nelle attività
aziendali: coltivazione – anche in serra – allevamento, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti aziendali, stoccaggio delle scorte e del parco
meccanico aziendale);
c. Interventi
di miglioramento agronomico di pascoli e prati-pascoli nelle zone di montagna;
d. Miglioramento
tecnologico di impianti, acquisto di attrezzature, macchine agricole e
macchinari in genere, comprese le attrezzature informatiche, legati alla
produzione agricola ed alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli
e macchine agricole semoventi dotate di targa di circolazione.
6.
ENTITA’ DELL’AIUTO
L’Amministrazione regionale, per ciascun Piano presentato, valuta l’aderenza alle proprie linee di indirizzo ed al proprio PSR e determina l’importo del contributo erogabile che non può essere superiore ai limiti di seguito specificati:
a. Zone svantaggiate: 50% - se trattasi di giovane imprenditore, entro i 5 anni dall’insediamento: 55%;
b. Zone normali: 40% - se trattasi di giovane imprenditore, entro i 5 anni dall’insediamento: 45%.
Il
contributo massimo erogabile non potrà in ogni caso superare l’importo erogato
con il programma di abbandono di cui all’articolo 10, comma 20, della legge n.
119/2003.
Il
Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio
Dott. Rino DI FELICE Dott.
Giorgio D’ASCANIO