LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.M. del 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27 settembre 1999 Serie Generale, contenente il “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffa”;
Visto il D.M. n. 321/01 del Ministero della Sanità, concernente la modifica di alcuni aspetti normativi del D.M. 332/99;
Vista la nota prot. n. 2979 del 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, con la quale, richiamando il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 (definizione dei L.E.A.) e la prospettiva di istituzione di una commissione nazionale di verifica e/o revisione dei livelli di assistenza protesica di cui all’accordo Conferenza Stato – Regioni del 22 novembre 2001, è stata confermata la vigenza pro – tempore della disciplina normativa contenuta nel D.M. 332/99;
Richiamata, in tutte le sue parti, la delibera di Giunta Regionale n. 1042/01, con la quale si era proceduto alla determinazione degli importi massimi di spesa, a carico del F.S.R., relativamente agli ausili monouso, per colourostomia e trattamento delle lesioni cutanee, di nuova introduzione nel D.M. 332/99 rispetto al precedente Decreto del 28 dicembre 1992;
Considerato che, nel contempo, anche per gli ausili già previsti dal D.M. 28 dicembre 1992 (ex codd. 101 – 501), e ricompresi nel D.M. 332/99 (codd. ISO 09.18, 09.21, 09.24, e 09.27), il progresso scientifico e tecnologico ha determinato l’introduzione in commercio di nuovi dispositivi, per i quali le tariffe di rimborso attualmente corrisposte non sono remunerative per i fornitori, con la conseguenza del sempre più frequente obbligo, da parte degli utenti interessati, di un esborso diretto per il ripiano della differenza di importo;
Ritenuto, pertanto, in conseguenza ed in linea con quanto stabilito con la predetta delibera di G.R. n. 1042/01, di dover procedere ad una revisione degli importi tariffari, da corrispondere alla aziende fornitrici, anche per le voci di codici degli ausili già presenti nel D.M. 28/12/92 e riconfermati nel D.M. n. 332/99;
Premesso che si è acquisito in proposito, sui criteri da adottare, il parere preventivo dei referenti AA.SS.LL. che avevano già preso parte al gruppo di lavoro di predisposizione della deliberazione di G.R. 1042/01, dei rappresentanti regionali F.I.O.T.O., FEDERFARMA e del delegato regionale ASIA;
Ritenuto di adottare, tra quelli prospettati, un sistema di indicazione tariffaria, per ognuno dei codici ISO di specificazione degli ausili, che tenga conto del prezzo di listino proposto dalle aziende produttrici (IVA esclusa) dei prodotti più adoperati, e pertanto più rappresentativi, debitamente elencati nell’allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che su tali importi, così determinati, sia la F.I.O.T.O. che la FEDERFAREMA hanno manifestato la disponibilità congiunta a praticare alle AA.SS.LL. uno sconto del 15%;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla regolarità tecnico- amministrativa ed alla legittimità del presente atto;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate ed approvate
1) Di approvare per gli ausili codd. ISO 09.18, 09.21, 09.24 e 09.27, di cui all’elenco 2 del D.M. 332/99, già esistenti alle voci di codice 101 e 501 del precedente D.M. 28 dicebre 1992, gli importi massimi di spesa a carico del F.S.R., indicati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che il presente provvedimento, in caso di necessità, possa essere sottoposto a revisione non prima del 31 dicembre 2005, semprechè, nel frattempo, non intervegano nuove e sostanziali modifiche normative da parte del Ministero della Salute;
3) di impegnare i fornitori (Sanitarie e Farmacie) ad avvalersi del sistema di fustellazione adesiva, per le operazioni di verifica – consegna da effettuarsi presso il Servizio Riabilitazione AA.SS.LL.;
4) di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende USL della Regione Abruzzo, al Presidente regionale della F.I.O.T.O. e alla FEDERFARMA;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.