Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte
costituzionale
a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
Ricorso n. 6 depositato l’11 gennaio 2005
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato
CONTRO
la REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente in carica
per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della legge regionale 12 ottobre 2004, n. 35, concernente “Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 25 aprile 1976, n. 64”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 33 del 10.11.2004
FATTO
La legge della Regione Abruzzo 25.11.1976 n. 64 dispose l’inquadramento, a domanda, nel ruolo regionale, in presenza di determinati requisiti, del personale in servizio presso gli Uffici regionali alla data del 20.4.1975 con contratto a termine.
Nei confronti di tale personale, l’art. 1 della legge regionale 6.6.1984 n. 38 stabilì inoltre di porre a carico del bilancio della Regione gli oneri derivanti dalla valutazione, agli effetti pensionistici, dei servizi previamente prestati alle dipendenze della Regione stessa.
Con la legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo intende ora sanare la posizione contributiva ai fini previdenziali in favore dei dipendenti medesimi, ponendo a carico del bilancio regionale i relativi oneri.
A tal fine è previsto che gli interessati possano produrre domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il provvedimento in questione, peraltro, configura travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa regionale, cosicché avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri intervenuta in data 23 dicembre 2004, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale, a norma dell’art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di
DIRITTO
Violazione dell’art 117, comma 2, lettera o)
nonché comma 3, della Costituzione.
La legge regionale abruzzese n. 35 del 2004 appare censurabile rispetto al rubricato parametro costituzionale: essa, siccome volta a riconoscere, in favore dei dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 64/1976, il diritto alla sanatoria della posizione contributiva ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestati presso la Regione Abruzzo antecedentemente all’inquadramento, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 1, lettera o) della Costituzione, a norma del quale spetta allo Stato in via esclusiva la competenza in tema di previdenza sociale.
Si tratta, infatti, di legge regionale con cui si intende consentire il riconoscimento, ai fini previdenziali, di periodi lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti, eppertanto destinata a produrre effetti modificativi sugli ordinamenti previdenziali dell’INPDAP.
A conferma di quanto sopra, va soggiunto che il comma 3 dell’art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni una competenza concorrente in materia di “previdenza complementare e integrativa”, che peraltro non attiene all’ipotesi in questione e che comunque deve essere esercitata pur sempre entro i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
Per le suesposte argomentazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri
CHIEDE
che la Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.
Roma, 27 dicembre 2004
Avvocato dello stato
Antonio Cingolo