a)      Cap. II - La Giunta Comunitaria

L’articolo 26 è sostituito come segue:

Art. 26

1)     La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero di assessori da 2 a 6, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente, come risulta dal documento programmatico.

2)     La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio nella prima adunanza subito dopo la ricostituzione del consiglio a seguito di tornata elettorale ordinaria, ovvero entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3)     L’elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritta da almeno 10 consiglieri, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente;

4)     Sono eleggibili alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Assessore esclusivamente gli amministratori in carica nei comuni membri.

5)     L’elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza richiesta, dopo la prima, sono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute nel termine di 30 dalla prima seduta convocata ai sensi del precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto secondo le modalità contenute nell’art. 141 dell’ordinamento locale.

6)     La convocazione del Consiglio per l’elezione della Giunta Esecutiva è disposta dal Consigliere più anziano d’età entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

7)     Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

8)     La vacanza permanente della carica di Presidente della Giunta o di oltre la metà dei restanti componenti della Giunta Esecutiva comporta la decadenza della Giunta Esecutiva stessa.

9)     La vacanza delle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.

10) Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

11) Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta Esecutiva diventano irrevocabili dopo la loro presentazione alla Segreteria Generale.

b)     Al comma 2 dell’art. 27 dopo la parola Presidente è aggiunta una virgola e la parola Vice Presidente.

c)      L’art. 34 è così sostituito:

“In caso di assenza o inadempimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o inadempimento anche di quest’ultimo le funzioni sono esercitate dagli assessori secondo l’ordine di elencazione nel documento programmatico”