LA PRESIDENTE

PREMESSO:

        che la vigente legislazione statale e regionale, di cui all’art. 34 del D.lg. 18/08/2000, n. 267, ed agli articoli 8 bis e 8 ter della L.R. 12/04/1983, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, favoriscono la cooperazione tra Enti per il perseguimento di comuni intenti e finalità, pur dstinguendo ruoli, compiti ed attribuzioni, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali;

        che, a tal fine, la Comunità Montana Peligna (zona F) ha promosso un Patto Territoriale, ai sensi della L. 662/1996, riferito ad investimenti di carattere produttivo e ricettivo - turistico, approvato con D.M. n. 2394 del 28.11.2000,

        che con deliberazione di C.C. n. 46 del 22.03.1997, il Comune di Scanno ha accolto il suddetto Patto Territoriale, rinviando la valutazione di merito su ogni singola scheda di progetto;

        che, la Provincia di L’Aquila è firmataria, insieme con il Comune di Scanno e la Comunità Montana Peligna, di un Protocollo d’Intesa per semplificare le procedure amministrative per l’approvazione delle pratiche legate al Patto Territoriale, mediante il ricorso alla procedura dell’accordo di programma;

        che fra gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della Legge Finanziaria n. 662 del 1996, rispondenti agli obiettivi perseguiti con l’attuando Patto Territoriale, vi è quello proposto dalla Ditta Lopez Arianna, consistente nella ristrutturazione e completamento di un fabbricato da adibire a struttura turistico - ricettiva, lungo la S.P. per la frazione di Frattura;

        che in data 26.07.2004 il Comune di Scanno ha convocato una Conferenza dei Servizi preliminare nella quale è stata verificata la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, avente ad oggetto il progetto proposto dalla Ditta Lopez Arianna, e sono stati acquisiti i pareri degli Enti Regione Abruzzo - Comitato Speciale per i Beni Ambientali, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e Comunità Montana Peligna;

        che in data 16.09.2004 l’Amministrazione Provinciale, non intervenuta nella riunione di cui sopra, ha indetto una Conferenza dei Servizi nella quale è stata verificata la compatibilità del progetto in questione con i contenuti e le finalità del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, quindi, è stata riscontrata la possibilità di addivenire alla stipulazione dell’Accordo di Programma a determinate condizioni;

        che le suddette condizioni riguardavano la necessità di perequare la dotazione di spazi da destinare a parcheggi, sino alla concorrenza con le quantità minime complessive imposte dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. (parcheggi privati di uso pubblico) e dalla Legge n. 122/1989 (parcheggi privati);

        che il Comune di Scanno, nella citata consultazione del 16.09.2004, si è impegnato ad adeguare gli elaborati grafici inerenti il progetto in esame a quanto richiesto dal Servizio Urbanistico Provinciale, prima dell’emanazione del decreto del Presidente della Provincia di approvazione del presente accordo di programma;

        che con nota n. 5293 del 5.10.2004 il Comune di Scanno ha trasmesso copia degli elaborati grafici inerenti il progetto preliminare presentato dalla Ditta Lopez Arianna debitamente adeguati a quanto espresso in precedenza;

        che l’interesse della Provincia di L’Aquila, della Comunità Montana Peligna e del Comune di Scarino alla sottoscrizione dell’ Accordo di Programma in parola è desumibile dall’aver partecipato alla sottoscrizione del richiamato Patto Territoriale e del successivo Accordo, il quale prevede il ricorso alla procedura di cui all’art. 34 D.Lgs 267/2000 e degli articoli 8 bis e 8 ter L.R. 18/1983 per l’approvazione degli progetti relativi all’attuazione dei programmi compresi nel Patto Territoriale, e, quindi, dalla necessità di dover regolare e perfezionare i rapporti tra le Amministrazioni interessate attraverso la sottoscrizione di specifica intesa istituzionale;

RILEVATO:

-         che in data 1.10.2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma dai rappresentanti della Provincia, della Comunità Montana Peligna e del Comune di Scanno;

-         che in data 6.12.2004 il Comune di Scanno ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.10.2004, con la quale è stato ratificato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 1.10.2004;

CONSIDERATO:

che l’Accordo di Programma, sottoscritto dal Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni in data 1.10.2004, da formalizzarsi con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, determina, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e dell’art. 8 ter, comma 3, L.R. 18/1983, nel testo in vigore, variazione allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Scanno, nonché gli effetti di utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

DECRETA

L’approvazione dell’Accordo di Programma che produce l’effetto di variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune interessato, ex art. 34 comma 6 D.Lgs. 267 del 18.08.2000, relativo alla Variante Specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Scanno per adeguamento al Patto Territoriale - ditta Lopez Arianna, sottoscritto dalla Provincia di L’Aquila, dalla Comunità Montana Peligna e dall’Amministrazione Comunale di Scanno in data 1 ottobre 2004 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale di Scanno n. 56 del 27.10.2004;

La Presidente

Stefania Pezzopane