il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di prorogare la validità della
autorizzazione regionale n. 1966 del 15.09.1999, precedentemente rinnovata ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 con Determinazione n. DF3/33 del
10.04.2003, per l’esercizio di una discarica per R.S.U. ubicata in località
“Mozzano” – Comune di Capitignano (AQ);
2) di stabilire che la volumetria di
rifiuti conferiti sia ridotta dagli originali 19.500 m³ (D.G.R. n. 1966 del
15.09.1999) a soli 6.100 complessivi (di cui 2.000 già conferiti)
corrispondenti ad una capacità residua di circa 3.000 tonnellate di rifiuto;
3) di stabilire che, la proroga indicata
al precedente punto 1) è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente
provvedimento, rinnovabile secondo le procedure previste dall’art. 24 della
L.R. n. 83/2000, fatti salvi gli esiti delle valutazioni inerenti al piano di
adeguamento previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2003;
4) di richiamare il Comune di
Capitignano (AQ) al pieno rispetto:
a) a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
b) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;
c) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
d) al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;
e) ai limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi;
f)
all’obbligo del Comune di Capitignano
(AQ) beneficiario della presente autorizzazione, di inviare al Servizio
Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro
sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza
assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2
in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari
a Euro 518.000,00
(cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per
accettazione, sarà restituita
all’interessato;
5) di prescrivere altresì, che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
6) di stabilire che, per quanto concerne
ai rifiuti ammissibili nella discarica di che trattasi, siano conferite le
tipologie già autorizzate con i precedenti provvedimenti, e nei limiti
temporali e alle condizioni stabilite dal comma 01, art. 17, del D.Lgs. n.
36/2003;
7) di dare atto che il presente
provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità
o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di
normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la
eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28,
comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
8) di confermare tutte le prescrizioni e
disposizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni;
9) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ),
all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, All’ A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo
Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera
di Commercio di L’Aquila;
10) di notificare, ai sensi di
Legge, copia del presente provvedimento
al Comune di Capitignano (AQ);
11) di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini