il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)     di prorogare la validità della autorizzazione regionale n. 1966 del 15.09.1999, precedentemente rinnovata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 con Determinazione n. DF3/33 del 10.04.2003, per l’esercizio di una discarica per R.S.U. ubicata in località “Mozzano” – Comune di Capitignano (AQ);

2)     di stabilire che la volumetria di rifiuti conferiti sia ridotta dagli originali 19.500 m³ (D.G.R. n. 1966 del 15.09.1999) a soli 6.100 complessivi (di cui 2.000 già conferiti) corrispondenti ad una capacità residua di circa 3.000 tonnellate di rifiuto;

3)     di stabilire che, la proroga indicata al precedente punto 1) è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, rinnovabile secondo le procedure previste dall’art. 24 della L.R. n. 83/2000, fatti salvi gli esiti delle valutazioni inerenti al piano di adeguamento previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2003;

4)     di richiamare il Comune di Capitignano (AQ) al pieno rispetto:

a)       a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b)       all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

c)       all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;

d)       al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;

e)       ai limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi;

f)         all’obbligo del Comune di Capitignano (AQ) beneficiario della presente autorizzazione, di inviare al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita  all’interessato;

5)     di prescrivere altresì, che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-         le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-         devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

6)     di stabilire che, per quanto concerne ai rifiuti ammissibili nella discarica di che trattasi, siano conferite le tipologie già autorizzate con i precedenti provvedimenti, e nei limiti temporali e alle condizioni stabilite dal comma 01, art. 17, del D.Lgs. n. 36/2003;

7)     di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

8)     di confermare tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni;

9)     di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, All’ A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

10) di notificare, ai sensi di Legge,  copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ);

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini