il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di integrare, a favore della Ditta Edil-Sider Primavera S.r.l., l’elenco dei codici autorizzati per lo stoccaggio di rifiuti speciali ferrosi e simili, con quelli di seguito riportati:

 

Codice CER

Descrizione

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

2)     di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, a favore della suddetta Ditta, fatti salvi gli esiti della Conferenza dei Servizi per richiesta di variante, l’autorizzazione reg.le rilasciata con Ordinanza n. 208 del 04.11.1999, limitatamente all’attività di stoccaggio di rifiuti speciali ferrosi e simili, nell’area ubicata nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Fraia n. 40 e individuata al Foglio 8 particelle catastali 53, 54, 824, 825, 826, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

 

a)      che l’attività di stoccaggio in argomento si continui ad esercitare sulla porzione di area già destinata a tale attività e che, pertanto, quella originariamente destinata all’esercizio dell’impianto di autodemolizione sia lasciata libera;

 

b)      che, qualora dalla cernita del materiale in entrata si generassero rifiuti da smaltire, gli stessi vengano depositati in un apposito settore che dovrà essere indicato su un elaborato grafico, in scala adeguata, da trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Chieti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

 

c)      che la Ditta provveda a trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Chieti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un’autocertificazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante la potenzialità massima (t/anno) dell’impianto di stoccaggio, limitatamente all’area prescritta per tale attività al punto a), in merito alla quale il suddetto Dipartimento Prov.le dell’A.R.T.A. provvederà ad effettuare opportune verifiche;

3)    di stabilire che il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 2) è concesso per un periodo di mesi sei dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

4)    di stabilire che l’elenco dei codici dei rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, comprensivo dell’integrazione di cui al punto 1), è di seguito riportato:

 

Codice  CER

D e f i n i z i o n e

02 01 10

rifiuti metallici

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

15 01 04

imballaggi metallici

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 03

piombo

17 04 04

zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

5)    di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)    di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-         le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-         deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

7)    di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amm.ne Prov.le di Chieti – Settore n. 6 Servizio Ecologia T.A. Energia - e all’A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)    di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9)    di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

10)  di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;

11)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n. 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila;

12)  di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Edil - Sider Primavera S.r.l. – Via Fraia n. 40 – 66016 Guardiagrele (CH);

13)  di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

per il dirigente del servizio

vacante

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini