il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 28
del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e Legge Regionale 28.04.2000 n. 83,
l’autorizzazione regionale n. 2604 del 02/10/1998 inerente un centro per
l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, a favore della
Ditta Di Florio S.r.l. – Via Piane, 35 – 66030 Santa Maria Imbaro, individuato
al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 70 - 71 – 547 – 4006 – 4007;
2) di stabilire che, i codici dei
rifiuti ammissibili nell’impianto, sono quelli indicati nella nota
dell’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti prot. 1944/2004, di seguito
elencati:
Codice
CER |
Descrizione |
02 01 10 |
rifiuti
metallici |
03 01 05 |
segatura, trucioli,
residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04 |
10 02 10 |
scaglie di
laminazione |
10 08 09 |
altre scorie |
10 10 03 |
scorie di
fusione |
10 11 12 |
rifiuti di vetro
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
12 01 01 |
limatura e trucioli
di materiali ferrosi |
12 01 02 |
polveri e
particolato di materiali ferrosi |
12 01 03 |
limatura e trucioli
di materiali non ferrosi |
12 01 04 |
polveri e
particolato di materiali non ferrosi |
15 01 01 |
imballaggi in carta
e cartone |
15 01 02 |
imballaggi in
plastica |
15 01 03 |
imballaggi in
legno |
15 01 04 |
imballaggi
metallici |
15 01 05 |
imballaggi in
materiali compositi |
15 01 06 |
imballaggi in
materiali misti |
15 01 07 |
imballaggi in
vetro |
16 01 12 |
pastiglie per
freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 |
16 01 16 |
serbatoi per gas
liquido |
16 01 17 |
metalli
ferrosi |
16 01 18 |
metalli non
ferrosi |
16 01 19 |
plastica |
16 01 20 |
vetro |
16 01 22 |
componenti non
specificati altrimenti |
19 10 04 |
fluff - frazione
leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 |
16 02 14 |
apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
16 02 16 |
componenti rimossi
da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02
15 |
17 04 01 |
rame, bronzo,
ottone |
17 04 02 |
alluminio |
17 04 03 |
piombo |
17 04 04 |
zinco |
17 04 05 |
ferro e
acciaio |
17 04 06 |
stagno |
17 04 07 |
metalli misti |
17 04 11 |
cavi, diversi da
quelli di cui alla voce 17 04 10 |
19 01 02 |
materiali ferrosi
estratti da ceneri pesanti |
19 10 01 |
rifiuti di ferro e
acciaio |
19 10 02 |
rifiuti di metalli
non ferrosi |
19 12 01 |
carta e
cartone |
19 12 03 |
metalli non
ferrosi |
19 12 04 |
plastica e
gomma |
19 12 05 |
vetro |
19 12 07 |
legno diverso da
quello di cui alla voce 19 12 06 |
19 12 12 |
altri rifiuti
(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
20 01 01 |
Carta e
cartone |
20 01 02 |
Vetro |
20 01 38 |
legno, diverso da
quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 |
plastica |
20 01 40 |
metallo |
20 03 01 |
rifiuti urbani non
differenziati |
20 03 02 |
rifiuti dei
mercati |
20 03 06 |
rifiuti della
pulizia delle fognature |
20 03 07 |
rifiuti
ingombranti |
3)
di stabilire che, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto
delle seguenti condizioni:
a) i CER indicati al precedente punto 2), con particolare riferimento ai rifiuti appartenenti al capitolo 20 (Rifiuti urbani -rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni- inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, possono essere ammessi all’impianto solo ed esclusivamente previa stipula di forme contrattuali previsti dalle normative vigenti con gli Enti di cui all’art. 21 del D.L.vo n. 22/97;
b) i quantitativi massimi stoccabili dei rifiuti speciali non pericolosi sottoelencati, non devono superare le seguenti quantità:
- tornitura di ferro quintali 10.000;
- rottami di ferro, stampaggio provenienti da scarti di lamiera industriale ed artigianale quintali 12.000;
-
materiali metallici consistenti in rame,
ottone, piombo, alluminio, acciaio inox quintali 2.000;
e per una detenzione massima non superiore a 180 gg.
c)
per tutti gli altri rifiuti, si fa
riferimento ai limiti temporali di detenzione prescritti nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
d) al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 29 della Legge Regionale n. 83/2000;
e) al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente in materia;
4)
di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03
del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è
concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R.
83/2000;
5) di stabilire, altresì, che,
l’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti, entro 60 giorni (sessanta) dalla
data di notifica del presente provvedimento deve confrontare la planimetria
dell’impianto attualmente in possesso della Ditta, con quella a suo tempo
autorizzata, e relazionare in merito al Servizio Gestione Rifiuti;
6)
di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione
non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione
dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7)
di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto
delle seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere
evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
-
deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio
di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori ed odori;
-
devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
-
che le
attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai
requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono
impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed
adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio
dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
8) di richiamare la Ditta autorizzata,
agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione
con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Chieti e
all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti, di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione;
9) di obbligare la Ditta beneficiaria
della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti –
Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta
giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a
favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia
conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro
518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro /00centesimi); la polizza controfirmata
per accettazione, sarà restituita all’interessato;
10) di confermare, inoltre, condizioni e
prescrizioni, per quanto applicabili,
già contenute nei precedenti provvedimenti;
11) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Santa Maria Imbaro (CH), all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel
settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila, all’A.R.T.A
(Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e al
Dipartimento Provinciale di Chieti;
12) di notificare, ai sensi di legge,
copia del presente provvedimento alla Ditta Di Florio S.r.l. Via Piane, 83 –
66030 Santa Maria Imbaro (CH);
13) di disporre alla pubblicazione,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
per il dirigente del servizio
vacante
il direttore regionale
Dott. Franco Costantini