il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)     di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, l’autorizzazione regionale n. 2604 del 02/10/1998 inerente un centro per l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, a favore della Ditta Di Florio S.r.l. – Via Piane, 35 – 66030 Santa Maria Imbaro, individuato al foglio di mappa n. 3 particelle nn. 70 - 71 – 547 – 4006 – 4007;

2)     di stabilire che, i codici dei rifiuti ammissibili nell’impianto, sono quelli indicati nella nota dell’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti prot. 1944/2004, di seguito elencati:

 

Codice CER

Descrizione

02 01 10

rifiuti metallici 

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

10 02 10

scaglie di laminazione 

10 08 09

altre scorie 

10 10 03

scorie di fusione 

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi 

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi 

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi 

15 01 01

imballaggi in carta e cartone 

15 01 02

imballaggi in plastica 

15 01 03

imballaggi in legno 

15 01 04

imballaggi metallici 

15 01 05

imballaggi in materiali compositi 

15 01 06

imballaggi in materiali misti 

15 01 07

imballaggi in vetro 

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 

16 01 16

serbatoi per gas liquido 

16 01 17

metalli ferrosi 

16 01 18

metalli non ferrosi 

16 01 19

plastica 

16 01 20

vetro 

16 01 22

componenti non specificati altrimenti 

19 10 04

fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

17 04 01

rame, bronzo, ottone 

17 04 02

alluminio 

17 04 03

piombo 

17 04 04

zinco 

17 04 05

ferro e acciaio 

17 04 06

stagno 

17 04 07

metalli misti 

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio 

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi 

19 12 01

carta e cartone 

19 12 03

metalli non ferrosi 

19 12 04

plastica e gomma 

19 12 05

vetro 

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

20 01 01

Carta e cartone 

20 01 02

Vetro 

20 01 38

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39

plastica 

20 01 40

metallo 

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati 

20 03 02

rifiuti dei mercati 

20 03 06

rifiuti della pulizia delle fognature 

20 03 07

rifiuti ingombranti 

3)     di stabilire che, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)       i CER indicati al precedente punto 2), con particolare riferimento ai rifiuti appartenenti al capitolo 20 (Rifiuti urbani -rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni- inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, possono essere ammessi all’impianto solo ed esclusivamente previa stipula di forme contrattuali previsti dalle normative vigenti con gli Enti di cui all’art. 21 del D.L.vo n. 22/97;

b)       i quantitativi massimi stoccabili dei rifiuti speciali non pericolosi sottoelencati, non devono superare le seguenti quantità:

-         tornitura di ferro quintali 10.000;

-         rottami di ferro, stampaggio provenienti da scarti di lamiera industriale ed artigianale quintali 12.000;

-          materiali metallici consistenti in rame, ottone, piombo, alluminio, acciaio inox quintali 2.000;

e per una detenzione massima non superiore a 180 gg.

c)       per tutti gli altri rifiuti, si fa riferimento ai limiti temporali di detenzione prescritti nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

d)       al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 29 della Legge Regionale n. 83/2000;

e)       al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente in materia;

4)     di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

5)     di stabilire, altresì, che, l’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti, entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica del presente provvedimento deve confrontare la planimetria dell’impianto attualmente in possesso della Ditta, con quella a suo tempo autorizzata, e relazionare in merito al Servizio Gestione Rifiuti;

6)     di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)     di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-         che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-         è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

8)     di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)     di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro /00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni,  per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Santa Maria Imbaro (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila, all’A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e al Dipartimento Provinciale di Chieti;

12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Di Florio S.r.l. Via Piane, 83 – 66030 Santa Maria Imbaro (CH);

13) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

per il dirigente del servizio

vacante

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini