il
dirigente del servizio
Vista la
L.R. 27.12.2002, n. 84, recante: “Norme per la concessione di contributi
regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”;
Visto il
provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002, pubblicato sul B.U.R.A. n. 148 Speciale dell’8.11.2002, di approvazione della
graduatoria definitiva degli Enti richiedenti i benefici di cui alla L.R. n. 84/01
e disposto il riparto dello stanziamento di €. 1.300.000,00 previsto all’art.
18, in favore dei soggetti collocati fino alla posizione n. 78 della stessa
graduatoria e precisamente fino al Comune di Campotosto;
Visto il
provvedimento n. DC6/283 del 23.09.2003, pubblicato sul B.U.R.A. n. 32 del 5.11.2003, con il quale è stato disposto il
riparto dello stanziamento di €. 400.000,00 previsto all’art. 32 della
L.R. n. 7/03, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n. 78 fino alla
posizione n. 98, ove è collocato il Comune di S. Martino sulla Marrucina, della
graduatoria approvata con il citato provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002;
Visto il
provvedimento n. DC6/391 del 30.12.2003, pubblicato sul B.U.R.A. n. 7 del 25.02.2004, con il quale è stato disposto il
riparto di un ulteriore stanziamento di €. 423.265,76 previsto al comma 23
dell’art. 1 della L.R. n. 20/03, in favore dei soggetti collocati dalla
posizione n. 99 fino alla posizione n. 122, occupata dal Comune di Ripa
Teatina, della graduatoria approvata con lo stesso provvedimento n. DC6/278 del
3.10.2002;
Visto il
provvedimento n. DC2/148 del 7.09.2004, pubblicato sul B.U.R.A. n. 32 del 5.11.2004, con il quale è stato disposto il
riparto di €. 9.912,10, già impegnate con il provvedimento n. DC6/283 del
23.09.2003 e non ripartite, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n.
122, ove è collocato il Comune di Ripa Teatina, fino a quella n. 123, occupata
dal Comune di Casalbordino, della graduatoria approvata con il medesimo
provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002;
Vista la
L.R. 26.04/2004, n. 16 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004 Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo” che
stabilisce uno stanziamento di €. 8.700.000,00 sul cap. 152360 – UPB 04.02.001;
Visto l’art.
14 della L.R. n. 32/04 concernente: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.
15/04 e alla L.R. n. 16/04” che finalizza lo stanziamento iscritto al cap. 152360,
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, anche allo scorrimento
definitivo della graduatoria redatta ai sensi della L.R. n. 84/01;
Visto il
comma 7 dell’art. 2 della L.R. n. 34/04 che elimina il cap. 152360 – UPB
04.02.001 -, per la spesa di €. 7.000.000,00, dall’elenco delle spese in conto
capitale finanziate con il mutuo di
€. 190.000.000,00;
Preso atto
che la Regione, attraverso l’implementazione delle risorse finanziarie ha
inteso proseguire il programma di completamento della metanizzazione previsto
dalla L.R. 84/01 ed attuato con la graduatoria di merito di cui alla Tabella A)
allegata alla Determinazione n. DC6/278 del 3.10.2002, in cui risultano
inseriti gli Enti secondo il punteggio a ciascuno attribuito sulla base dei
criteri e delle priorità previste dall’art. 7 della L.R. n. 84/01;
Rilevato che
nella graduatoria definitiva sopra citata:
- Sono stati ammessi a contributo gli Enti
collocati nelle posizioni da 1 a 123, per lo stanziamento continuativo di €.
2.123.265,76;
- Risultano utilmente collocati e non ancora
ammessi a contributo gli Enti elencati dalla posizione n. 123, ove è inserito
il Comune di Casalbordino - parzialmente finanziato ai sensi del comma 4
dell’art. 7 della L.R. n. 84/01 -, a quella n. 142, in cui è indicato il Comune
di Pennadomo, ultimo in graduatoria;
Ritenuto
necessario procedere al riparto dei fondi in favore dei rimanenti Enti che
seguono in graduatoria, non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo
l’ordine assegnato;
Considerato
che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. n. 84/01, il contributo da
assegnare, in sede di riparto dei fondi, deve essere calcolato sulla spesa
massima ammessa a finanziamento ed indicata nella tabella A), secondo i
seguenti criteri:
- Per gli interventi realizzati in
regime di appalto diretto, in misura corrispondente alla rata di ammortamento
del mutuo ventennale determinata dalla Cassa DD.PP. al momento della
predisposizione del programma di riparto;
- Per gli interventi in regime di concessione
di costruzione e gestione, nella misura del 6% annuo per la durata di quindici
anni;
Evidenziato
che il D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003 stabilisce le modalità per
la determinazione dei tassi di interesse concessi dalla Cassa DD.PP.;
Visto il
comunicato della Cassa DD.PP. del 13 luglio 2004 che determina, ai sensi del
D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003, il saggio di interesse sui mutui
ordinari a tasso fisso di durata ventennale nella misura del 4,65%;
Ritenuto di
dover procedere, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. 84/2001:
- al riparto dei fondi stanziati come
stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 32/04, in favore degli Enti inseriti nella
graduatoria approvata con determinazione n.DC6/278 del 3 ottobre 2002, secondo
l’ordine di priorità e nel rispetto delle posizioni risultanti dalla tabella
A);
- all’ammissione a finanziamento degli Enti
inseriti in graduatoria dalla posizione n. 123 a quella n. 142, fino al
completo scorrimento della stessa, per il contributo a fianco di ciascuno
indicato nella colonna 21 della tabella A che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- all’impegno della somma di €. 511.541,66 in
favore degli Enti di cui alla graduatoria approvata con provvedimento n.
DC6/278 del 3.10.2002, dalla posizione n. 123 alla posizione n. 142, riportati
nella citata tabella A, che risulta disponibile sul Cap. 152360 - UPB 04.02.001
- dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza del corrente
esercizio finanziario;
Dato atto
che:
- Gli Enti non devono ridurre il numero delle
utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito, pena
la rimodulazione del finanziamento che potrà, in ultima analisi, comportare la
revoca qualora, secondo il nuovo parametro, l’Ente non risulti ammissibile a
finanziamento;
- Gli Enti beneficiari possono realizzare gli
interventi previsti dalla L.R. n. 84/01, direttamente mediante assunzione di
mutui con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito abilitato ovvero in concorso
con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione
e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente;
- La misura del contributo regionale, ai sensi
del comma 7 dell’art. 4 della L.R. n. 84/01, corrisponderà:
- Al 7,73423228053% dell’importo della spesa
ammessa a contributo in favore degli Enti che assumono direttamente la
realizzazione delle reti, con la precisazione che, in ogni caso, l’ammontare
del contributo annuo non potrà superare la rata di ammortamento del mutuo ventennale
corrispondente;
- Al 6% annuo, per la durata di quindici
anni, per gli Enti che affidano in concessione di costruzione e gestione le
reti del gas;
Precisato
che:
- Gli Enti finanziati sono tenuti ad inviare
al Servizio Regionale competente, a seconda del regime di realizzazione
prescelto, la documentazione specificata agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 84/01,
per l’avvio delle procedure per la concessione, impegno e liquidazione del
contributo assegnato;
- L’inizio dei lavori, che deve essere
documentato con l’invio del relativo certificato, deve avvenire entro due anni
dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del
presente provvedimento, mentre l’ultimazione dei lavori e l’emissione del
relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, deve
avvenire entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori, pena la
decadenza automatica dal finanziamento;
- Gli Enti beneficiari progettano ed eseguono
i lavori, assumendo a loro carico ogni adempimento e responsabilità anche di
ordine amministrativo e contabile, anche nei rapporti con l’eventuale concessionario,
ivi compreso il rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi.
Vista la
L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: “Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”;
Visto l'art.
5, comma 2, lettera a) della L.R. 14.09.1999 n. 77, che prevede l’adozione da
parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
A termini
delle vigenti norme legislative e regolamentari;
DISPONE
Per le
motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. Di ripartire i fondi stanziati come stabilito
dall’art. 14 della L.R. n. 32/04, in favore degli Enti inseriti nella
graduatoria approvata con determinazione n.DC6/278 del 3.10.2002, e non
finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine di priorità e nel
rispetto delle posizioni risultanti dalla allegata tabella A).
2. Di ammettere a finanziamento gli Enti
utilmente inseriti in graduatoria dalla posizione n. 123 a quella n. 142, fino
al completo scorrimento della stessa, per l’importo del contributo regionale a
fianco di ciascuno indicato nella colonna 21 della tabella A, che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di impegnare la somma di €. 511.541,66 in
favore degli Enti di cui alla graduatoria approvata con provvedimento n.
DC6/278 del 3.10.2002, dalla posizione n. 123 alla posizione n. 142, riportati
nella citata tabella A, che risulta disponibile sul Cap. 152360 - UPB 04.02.001
- dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza del corrente
esercizio finanziario.
4. Che gli Enti non devono ridurre il numero
delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito,
pena la rimodulazione del finanziamento che potrà, in ultima analisi, comportare
la revoca qualora, secondo il nuovo parametro, l’intervento non sia ammissibile
a finanziamento.
5. Gli Enti beneficiari sopra individuati,
dovranno pervenire alla fase di inizio dei lavori entro due anni dalla
pubblicazione sul B.U.R.A. del
presente provvedimento ed all’approvazione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, ove consentito, entro cinque anni dalla stessa data di
inizio dei lavori, giusto art. 9 della L.R. n. 25/95 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il
contributo regionale è concesso per la durata di venti anni se il regime
prescelto è l’appalto diretto e, per la durata di quindici anni, nel caso della
concessione di costruzione e gestione del servizio; in tale ultima evenienza
l’Ente beneficiario dovrà devolvere il contributo regionale in favore del
concessionario.
La
concessione del contributo regionale assegnato verrà disposta con successivo
provvedimento dirigenziale secondo le modalità ed a seguito dell’acquisizione
della documentazione prescritta dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 84/01,
rispettivamente, per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto o
in concessione di costruzione e gestione.
Il presente
provvedimento è pubblicato sul B.U.R.A.
ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR
territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o
piena conoscenza dello stesso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACANTE
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch.
Francesco D’Ascanio