il dirigente del servizio

Vista la L.R. 27.12.2002, n. 84, recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”;

Visto il provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002, pubblicato sul B.U.R.A. n. 148 Speciale dell’8.11.2002, di approvazione della graduatoria definitiva degli Enti richiedenti i benefici di cui alla L.R. n. 84/01 e disposto il riparto dello stanziamento di €. 1.300.000,00 previsto all’art. 18, in favore dei soggetti collocati fino alla posizione n. 78 della stessa graduatoria e precisamente fino al Comune di Campotosto;

Visto il provvedimento n. DC6/283 del 23.09.2003, pubblicato sul B.U.R.A. n. 32 del 5.11.2003, con il quale è stato disposto il riparto dello stanziamento di €. 400.000,00 previsto all’art. 32 della
L.R. n. 7/03, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n. 78 fino alla posizione n. 98, ove è collocato il Comune di S. Martino sulla Marrucina, della graduatoria approvata con il citato provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002;

Visto il provvedimento n. DC6/391 del 30.12.2003, pubblicato sul B.U.R.A. n. 7 del 25.02.2004, con il quale è stato disposto il riparto di un ulteriore stanziamento di €. 423.265,76 previsto al comma 23 dell’art. 1 della L.R. n. 20/03, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n. 99 fino alla posizione n. 122, occupata dal Comune di Ripa Teatina, della graduatoria approvata con lo stesso provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002;

Visto il provvedimento n. DC2/148 del 7.09.2004, pubblicato sul B.U.R.A. n. 32 del 5.11.2004, con il quale è stato disposto il riparto di €. 9.912,10, già impegnate con il provvedimento n. DC6/283 del 23.09.2003 e non ripartite, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n. 122, ove è collocato il Comune di Ripa Teatina, fino a quella n. 123, occupata dal Comune di Casalbordino, della graduatoria approvata con il medesimo provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002;

Vista la L.R. 26.04/2004, n. 16 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo” che stabilisce uno stanziamento di €. 8.700.000,00 sul cap. 152360 – UPB 04.02.001;

Visto l’art. 14 della L.R. n. 32/04 concernente: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/04 e alla L.R. n. 16/04” che finalizza lo stanziamento iscritto al cap. 152360, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, anche allo scorrimento definitivo della graduatoria redatta ai sensi della L.R. n. 84/01;

Visto il comma 7 dell’art. 2 della L.R. n. 34/04 che elimina il cap. 152360 – UPB 04.02.001 -, per la spesa di €. 7.000.000,00, dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di
€. 190.000.000,00;

Preso atto che la Regione, attraverso l’implementazione delle risorse finanziarie ha inteso proseguire il programma di completamento della metanizzazione previsto dalla L.R. 84/01 ed attuato con la graduatoria di merito di cui alla Tabella A) allegata alla Determinazione n. DC6/278 del 3.10.2002, in cui risultano inseriti gli Enti secondo il punteggio a ciascuno attribuito sulla base dei criteri e delle priorità previste dall’art. 7 della L.R. n. 84/01;

Rilevato che nella graduatoria definitiva sopra citata:

-    Sono stati ammessi a contributo gli Enti collocati nelle posizioni da 1 a 123, per lo stanziamento continuativo di €. 2.123.265,76;

-    Risultano utilmente collocati e non ancora ammessi a contributo gli Enti elencati dalla posizione n. 123, ove è inserito il Comune di Casalbordino - parzialmente finanziato ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 84/01 -, a quella n. 142, in cui è indicato il Comune di Pennadomo, ultimo in graduatoria;

Ritenuto necessario procedere al riparto dei fondi in favore dei rimanenti Enti che seguono in graduatoria, non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine assegnato;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. n. 84/01, il contributo da assegnare, in sede di riparto dei fondi, deve essere calcolato sulla spesa massima ammessa a finanziamento ed indicata nella tabella A), secondo i seguenti criteri:

- Per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto, in misura corrispondente alla rata di ammortamento del mutuo ventennale determinata dalla Cassa DD.PP. al momento della predisposizione del programma di riparto;

-    Per gli interventi in regime di concessione di costruzione e gestione, nella misura del 6% annuo per la durata di quindici anni;

Evidenziato che il D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003 stabilisce le modalità per la determinazione dei tassi di interesse concessi dalla Cassa DD.PP.;

Visto il comunicato della Cassa DD.PP. del 13 luglio 2004 che determina, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003, il saggio di interesse sui mutui ordinari a tasso fisso di durata ventennale nella misura del 4,65%;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. 84/2001:

-    al riparto dei fondi stanziati come stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 32/04, in favore degli Enti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione n.DC6/278 del 3 ottobre 2002, secondo l’ordine di priorità e nel rispetto delle posizioni risultanti dalla tabella A);

-    all’ammissione a finanziamento degli Enti inseriti in graduatoria dalla posizione n. 123 a quella n. 142, fino al completo scorrimento della stessa, per il contributo a fianco di ciascuno indicato nella colonna 21 della tabella A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    all’impegno della somma di €. 511.541,66 in favore degli Enti di cui alla graduatoria approvata con provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002, dalla posizione n. 123 alla posizione n. 142, riportati nella citata tabella A, che risulta disponibile sul Cap. 152360 - UPB 04.02.001 - dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che:

-    Gli Enti non devono ridurre il numero delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito, pena la rimodulazione del finanziamento che potrà, in ultima analisi, comportare la revoca qualora, secondo il nuovo parametro, l’Ente non risulti ammissibile a finanziamento;

-    Gli Enti beneficiari possono realizzare gli interventi previsti dalla L.R. n. 84/01, direttamente mediante assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito abilitato ovvero in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente;

-    La misura del contributo regionale, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della L.R. n. 84/01, corrisponderà:

-      Al 7,73423228053% dell’importo della spesa ammessa a contributo in favore degli Enti che assumono direttamente la realizzazione delle reti, con la precisazione che, in ogni caso, l’ammontare del contributo annuo non potrà superare la rata di ammortamento del mutuo ventennale corrispondente;

-      Al 6% annuo, per la durata di quindici anni, per gli Enti che affidano in concessione di costruzione e gestione le reti del gas;

Precisato che:

-    Gli Enti finanziati sono tenuti ad inviare al Servizio Regionale competente, a seconda del regime di realizzazione prescelto, la documentazione specificata agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 84/01, per l’avvio delle procedure per la concessione, impegno e liquidazione del contributo assegnato;

-    L’inizio dei lavori, che deve essere documentato con l’invio del relativo certificato, deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento, mentre l’ultimazione dei lavori e l’emissione del relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, deve avvenire entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori, pena la decadenza automatica dal finanziamento;

-    Gli Enti beneficiari progettano ed eseguono i lavori, assumendo a loro carico ogni adempimento e responsabilità anche di ordine amministrativo e contabile, anche nei rapporti con l’eventuale concessionario, ivi compreso il rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi.

Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. 14.09.1999 n. 77, che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.   Di ripartire i fondi stanziati come stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 32/04, in favore degli Enti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione n.DC6/278 del 3.10.2002, e non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine di priorità e nel rispetto delle posizioni risultanti dalla allegata tabella A).

2.   Di ammettere a finanziamento gli Enti utilmente inseriti in graduatoria dalla posizione n. 123 a quella n. 142, fino al completo scorrimento della stessa, per l’importo del contributo regionale a fianco di ciascuno indicato nella colonna 21 della tabella A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.   di impegnare la somma di €. 511.541,66 in favore degli Enti di cui alla graduatoria approvata con provvedimento n. DC6/278 del 3.10.2002, dalla posizione n. 123 alla posizione n. 142, riportati nella citata tabella A, che risulta disponibile sul Cap. 152360 - UPB 04.02.001 - dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario.

4.   Che gli Enti non devono ridurre il numero delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito, pena la rimodulazione del finanziamento che potrà, in ultima analisi, comportare la revoca qualora, secondo il nuovo parametro, l’intervento non sia ammissibile a finanziamento.

5.   Gli Enti beneficiari sopra individuati, dovranno pervenire alla fase di inizio dei lavori entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento ed all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori, giusto art. 9 della L.R. n. 25/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo regionale è concesso per la durata di venti anni se il regime prescelto è l’appalto diretto e, per la durata di quindici anni, nel caso della concessione di costruzione e gestione del servizio; in tale ultima evenienza l’Ente beneficiario dovrà devolvere il contributo regionale in favore del concessionario.

La concessione del contributo regionale assegnato verrà disposta con successivo provvedimento dirigenziale secondo le modalità ed a seguito dell’acquisizione della documentazione prescritta dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 84/01, rispettivamente, per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto o in concessione di costruzione e gestione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACANTE

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio