IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta MARANO PIETRO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Viale Risorgimento n. 53 – Comune di Montorio Al Vomano (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Piane Maglierici" del Comune di Silvi (TE) individuata in Catasto al foglio 7 particella n.81(parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.
Art. 3
L'autorizzazione è valida per anni 1(uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.
Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 70.000,00 (settantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. Z015147 emessa in data 03.12.2004 dalla SOCIETÀ ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA. DI MILANO.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Devono essere mantenute le distanze legali di rispetto dai sostegni della linea elettrica e dal metanodotto salvo specifiche deroghe;
- Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997 (Decreto Ronchi);
- I lavori di coltivazione devono avvenire in conformità di quanto previsto nella relazione geologica in ordine alla pendenza della scarpata non superiore a 45° e al ruscellamento delle acque meteoriche.
Art. 7
La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.
Art. 8
La quantità complessiva estraibile è di mc. 28.350 per l'intera durata dell'attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta