la giunta regionale
Omissis
Visto il D.M. 11/2/2003
con il quale il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha emanato disposizioni
in materia di ordinamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi
bivalvi, ed in particolare l’art. 2 che demanda espressamente alle Regioni
l’emanazione di disposizioni normative atte a programmare e disciplinare
l’attività di prelievo dei molluschi bivalvi;
Dato atto che la L.r.
10/5/2003 n. 7 ha provveduto a recepire il predetto Decreto ministeriale prevedendo,
all’art. 67, specifiche disposizioni in materia di gestione e tutela dei
molluschi bivalvi;
Considerato che il
predetto articolo di legge individua nel CO.GE.VO. Abruzzo (Consorzio di Gestione
Vongole) l’organismo deputato alla formulazione di Piani di gestione,
prescrivendone la redazione sulla scorta di Linee Guida elaborate dalla Giunta
regionale, che provvede altresì annualmente alla approvazione dei Piani
medesimi;
Ravvisata
l’opportunità di emanare le direttive
di cui all’unito allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, al fine di indirizzare la redazione dei Piani in questione;
Dato atto che il
Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione,
Caccia e Pesca ha espresso avviso favorevole in ordine alla legittimità ed alla
correttezza del presente provvedimento;
Acquisito l’avviso
favorevole della Capitaneria di Porto di Pescara e del CO.GE.VO. Abruzzo espressi
nelle riunioni a tal fine convocate presso gli Uffici del Servizio Economia
ittica e Programmazione venatoria;
Tutto Cio’ Premesso
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare le “Linee - Guida” per la
predisposizione dei Piani di Gestione dei Molluschi bivalvi” di cui all’unito
allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di designare il dott. Antonio Di Paolo,
Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria, quale
componente regionale del Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 2 del
D.M. 21/7/1998;
- di stabilire che in prima applicazione il
termine di presentazione del Piano di Gestione scade il trentesimo giorno
successivo alla comunicazione amministrativa al CO.GE.VO. delle presenti Linee-Guida
a cura del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria;
- di disporre la pubblicazione integrale del
presente Deliberato sul BURA e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca .
REGIONE ABRUZZO
Linee - Guida
per la predisposizione dei Piani di Gestione dei Molluschi Bivalvi
(art. 67 L.r.
10/5/2003 n. 7)
- A norma dell’art. 67 della L.r. 10/5/2003 n°
7, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale è
affidata al Consorzio costituito ai sensi dei Regolamenti n. 44/1995 e n.
515/1998 nel Compartimento marittimo di Pescara, di seguito indicato come
CO.GE.VO.
- I Piani di gestione e di semina relativi a
ciascuna annualità sono deliberati dal CO.GE.VO. e proposti all'approvazione
della Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre dell’anno che precede
quello di riferimento. Essi sono elaborati in conformità alle presenti
Linee-Guida per le sole specie per le quali sia stata approvata dalla Regione
una Mappa delle Acque.
- Le modalità di prelievo e semina stabilite
nei Piani approvati dalla Giunta regionale sono vincolanti anche per le Imprese
di Pesca iscritte nel Compartimento di Pescara non aderenti al CO.GE.VO.
- Il Piano di prelievo stabilisce l’orario di
inizio dell’attività di pesca; per la chamelea gallina dal 15/3 al 30/6, al
fine di armonizzarne l’effettuazione con le attività della Piccola Pesca
Costiera, l’orario di inizio del prelievo deve essere successivo alle 5,00 A.M.
L’uscita dal Porto di motopesca armati con attrezzature idonee al prelievo di
vongole è consentita in ogni periodo dell’anno a partire dalle ore 4,00 A.M.
Eventuali esigenze particolari connesse al maggior tempo di navigazione occorrente
per raggiungere la zona di pesca prescelta devono essere preventivamente
comunicate all’Autorità marittima competente , nelle forme e nei tempi da essa
stabiliti.
- Per il prelievo della chamelea gallina il
Piano prevede un periodo di fermo tecnico annuale di durata non inferiore a due
mesi , compresi tra aprile e ottobre ; durante tale periodo è consentito
l’esercizio di altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza , previo
sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi . Il Piano
prevede altresì il fermo dell’attività almeno nei giorni di sabato , domenica e
festivi dal 1/10 al 31/3, con l’aggiunta di una ulteriore giornata dal 1/4 al
30/9. Il Piano individua le modalità di traino; in mancanza di deliberazioni
consortili validamente assunte , il traino dell’attrezzo avviene per tutte le
imbarcazioni del Compartimento esclusivamente facendo forza , tramite il
verricello , sul cavo dell’ancora precedentemente calata.
- I Piani stabiliscono le caratteristiche
tecniche degli attrezzi di pesca con riferimento a quelle indicate
nell’allegato d) al D.M. 21/7/1998 e successive rettifiche ed integrazioni; è
consentito al Consorzio avanzare, anche in corso di gestione di un Piano di
prelievo , motivate richieste di utilizzo in via sperimentale di attrezzi con
caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo. Sulla proposta decide con
propria deliberazione la Giunta Regionale, acquisito il parere dell’IZSAM.
- I Piani circostanziano le misure che il
Consorzio intende adottare per il periodico controllo delle caratteristiche
tecniche degli attrezzi e le sanzioni che intende somministrare alle Imprese
che utilizzano attrezzi non conformi.
- I Piani prevedono, per la specie cui si
riferiscono , le quantità di prodotto giornaliero prelevabile , anche in modo
differenziato nei diversi mesi , nel rispetto dei quantitativi massimi previsti
dal D.M. 21/7/1998 e successive rettifiche ed integrazioni.
- Al fine di consentire la verifica del
quantitativo giornaliero, i Piani individuano per ciascun Porto abruzzese,
previo parere favorevole dell’Autorità marittima competente, il punto di sbarco
dei molluschi prelevati e l’orario massimo a tal fine consentito.
- I Piani individuano addetti alla vigilanza
delle operazioni di sbarco per conto del Consorzio in ciascun Porto.
- Previo parere del Comitato di Coordinamento
di cui all’art. 2 del D.M. 21/7/1998, come integrato ai sensi del punto
successivo, i Piani possono prevedere l’alternanza nelle attività di prelievo
di segmenti della flotta, in presenza di manifeste difficoltà derivanti dalla
carenza di risorse .
- La Giunta regionale individua con propria
Deliberazione il componente regionale del Comitato di cui all’art. 2 del D.M.
21/7/1998.
- L’Istituto scientifico di riferimento di cui
all’art. 7 c. 3 del D.M. 21/7/1998 è individuato nell’IZSAM “G.Caporale” di
Teramo.
- Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs.
31.3.1998, n. 112, per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni dei Piani
il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria si avvale della collaborazione della Capitaneria di Porto di Pescara . Si
avvale altresì della cooperazione delle altre Forze di Polizia competenti.
- Per quanto non previsto, nelle more
dell’adozione di un apposito Regolamento regionale, trova applicazione il D.M.
21/7/1998 e successive rettifiche ed integrazioni.