la giunta regionale

Omissis

Visto il D.M. 11/2/2003 con il quale il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha emanato disposizioni in materia di ordinamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi, ed in particolare l’art. 2 che demanda espressamente alle Regioni l’emanazione di disposizioni normative atte a programmare e disciplinare l’attività di prelievo dei molluschi bivalvi;

Dato atto che la L.r. 10/5/2003 n. 7 ha provveduto a recepire il predetto Decreto ministeriale prevedendo, all’art. 67, specifiche disposizioni in materia di gestione e tutela dei molluschi bivalvi;

Considerato che il predetto articolo di legge individua nel CO.GE.VO. Abruzzo (Consorzio di Gestione Vongole) l’organismo deputato alla formulazione di Piani di gestione, prescrivendone la redazione sulla scorta di Linee Guida elaborate dalla Giunta regionale, che provvede altresì annualmente alla approvazione dei Piani medesimi;

Ravvisata l’opportunità  di emanare le direttive di cui all’unito allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di indirizzare la redazione dei Piani in questione;

Dato atto che il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ha espresso avviso favorevole in ordine alla legittimità ed alla correttezza del presente provvedimento;

Acquisito l’avviso favorevole della Capitaneria di Porto di Pescara e del CO.GE.VO. Abruzzo espressi nelle riunioni a tal fine convocate presso gli Uffici del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria;

Tutto Cio’ Premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di approvare le “Linee - Guida” per la predisposizione dei Piani di Gestione dei Molluschi bivalvi” di cui all’unito allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    di designare il dott. Antonio Di Paolo, Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria, quale componente regionale del Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 2 del D.M. 21/7/1998;

-    di stabilire che in prima applicazione il termine di presentazione del Piano di Gestione scade il trentesimo giorno successivo alla comunicazione amministrativa al CO.GE.VO. delle presenti Linee-Guida a cura del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria;

-    di disporre la pubblicazione integrale del presente Deliberato sul BURA e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca .


REGIONE ABRUZZO

 

Linee - Guida per la predisposizione dei Piani di Gestione dei Molluschi Bivalvi

(art. 67 L.r. 10/5/2003 n. 7)

-    A norma dell’art. 67 della L.r. 10/5/2003 n° 7, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale è affidata al Consorzio costituito ai sensi dei Regolamenti n. 44/1995 e n. 515/1998 nel Compartimento marittimo di Pescara, di seguito indicato come CO.GE.VO.

-    I Piani di gestione e di semina relativi a ciascuna annualità sono deliberati dal CO.GE.VO. e proposti all'approvazione della Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre dell’anno che precede quello di riferimento. Essi sono elaborati in conformità alle presenti Linee-Guida per le sole specie per le quali sia stata approvata dalla Regione una Mappa delle Acque.

-    Le modalità di prelievo e semina stabilite nei Piani approvati dalla Giunta regionale sono vincolanti anche per le Imprese di Pesca iscritte nel Compartimento di Pescara non aderenti al CO.GE.VO.

-    Il Piano di prelievo stabilisce l’orario di inizio dell’attività di pesca; per la chamelea gallina dal 15/3 al 30/6, al fine di armonizzarne l’effettuazione con le attività della Piccola Pesca Costiera, l’orario di inizio del prelievo deve essere successivo alle 5,00 A.M. L’uscita dal Porto di motopesca armati con attrezzature idonee al prelievo di vongole è consentita in ogni periodo dell’anno a partire dalle ore 4,00 A.M. Eventuali esigenze particolari connesse al maggior tempo di navigazione occorrente per raggiungere la zona di pesca prescelta devono essere preventivamente comunicate all’Autorità marittima competente , nelle forme e nei tempi da essa stabiliti.

-    Per il prelievo della chamelea gallina il Piano prevede un periodo di fermo tecnico annuale di durata non inferiore a due mesi , compresi tra aprile e ottobre ; durante tale periodo è consentito l’esercizio di altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza , previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi . Il Piano prevede altresì il fermo dell’attività almeno nei giorni di sabato , domenica e festivi dal 1/10 al 31/3, con l’aggiunta di una ulteriore giornata dal 1/4 al 30/9. Il Piano individua le modalità di traino; in mancanza di deliberazioni consortili validamente assunte , il traino dell’attrezzo avviene per tutte le imbarcazioni del Compartimento esclusivamente facendo forza , tramite il verricello , sul cavo dell’ancora precedentemente calata.

-    I Piani stabiliscono le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca con riferimento a quelle indicate nell’allegato d) al D.M. 21/7/1998 e successive rettifiche ed integrazioni; è consentito al Consorzio avanzare, anche in corso di gestione di un Piano di prelievo , motivate richieste di utilizzo in via sperimentale di attrezzi con caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo. Sulla proposta decide con propria deliberazione la Giunta Regionale, acquisito il parere dell’IZSAM.

-    I Piani circostanziano le misure che il Consorzio intende adottare per il periodico controllo delle caratteristiche tecniche degli attrezzi e le sanzioni che intende somministrare alle Imprese che utilizzano attrezzi non conformi.

-    I Piani prevedono, per la specie cui si riferiscono , le quantità di prodotto giornaliero prelevabile , anche in modo differenziato nei diversi mesi , nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal D.M. 21/7/1998 e successive rettifiche ed integrazioni.

-    Al fine di consentire la verifica del quantitativo giornaliero, i Piani individuano per ciascun Porto abruzzese, previo parere favorevole dell’Autorità marittima competente, il punto di sbarco dei molluschi prelevati e l’orario massimo a tal fine consentito.

-    I Piani individuano addetti alla vigilanza delle operazioni di sbarco per conto del Consorzio in ciascun Porto.

-    Previo parere del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 2 del D.M. 21/7/1998, come integrato ai sensi del punto successivo, i Piani possono prevedere l’alternanza nelle attività di prelievo di segmenti della flotta, in presenza di manifeste difficoltà derivanti dalla carenza di risorse .

-    La Giunta regionale individua con propria Deliberazione il componente regionale del Comitato di cui all’art. 2 del D.M. 21/7/1998.

-    L’Istituto scientifico di riferimento di cui all’art. 7 c. 3 del D.M. 21/7/1998 è individuato nell’IZSAM “G.Caporale” di Teramo.

-    Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni dei Piani il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria si avvale della collaborazione  della Capitaneria di Porto di Pescara . Si avvale altresì della cooperazione delle altre Forze di Polizia competenti.

-    Per quanto non previsto, nelle more dell’adozione di un apposito Regolamento regionale, trova applicazione il D.M. 21/7/1998 e successive rettifiche ed integrazioni.