LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la L.R. 10 settembre 1993 n. 56 “Nuove norme in materia di promozione Culturale” ed il suo regolamento di esecuzione n. 0/96 del 19.3.993 disciplina l’erogazione dei fondi in materia di cultura:

Dato atto che:

        con deliberazione n. 630 del 23.7.2004 veniva approvata la ripartizione dei fondi fra i capitoli di spesa della L.R. 56/93 e il piano di attività culturali riferito al titolo III° della legge stessa;

        Con deliberazione n. 846 del 27.9.2004 veniva approvato il piano di attività relativo al titolo IV della sopra citata legge;

Accertato che l’art. 171 della L.R. 15/2004 ha abrogato gli artt. 2l e 22 della L.R. 56 come di seguito:

“La denominazione del Tit. VI della L.R. 10.9.1993, n. 56 concernente: Nuove norme in materia di promozione culturale, è sostituita dalla seguente: “Finanziamenti per iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo”.

2.      L’art. 21 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostituito dal seguente:

Art. 21

Finalità ed interventi

1.      La Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo finalizza, dal 1 gennaio 2004, i fondi derivanti dall’art. 4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti termini:

1.    50% per iniziative di carattere culturale e artistico;

2.        50% per iniziative di carattere sportivo.

2.   I fondi di cui al comma 1 sono gestiti dalla Direzione competente in materia e la Giunta regionale con proprio atto fissa le modalità di utilizzo degli stessi.

3.      All’atto di rinnovo della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione, è previsto, come condizione per l’aggiudicazione, l’obbligo per il concessionario di assunzione dell’impegno di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1.

4.      Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è istituito nell’ambito della UPB 02.04.001 il Cap. di entrata 24101 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Assegnazioni del Tesoriere per iniziative culturali e sportive - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, nell’ambito della UPB 10.01.004 il correlato Cap. di spesa 61636 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, e nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 il correlato Cap. di spesa 91627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. 56/1993.

1.      L’impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

2.      La Giunta regionale iscrive le somme in bilancio ai sensi dell’art. 25 della L.R.C. 3/2002.”

7.      L’art. 22 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostituito dal seguente:

Art. 22

Interventi a sostegno delle attività ricreative e del tempo libero

1.      La Regione promuove e sostiene, con interventi finanziari, le iniziative degli Enti Locali e delle associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite, che svolgono azioni di promozione delle attività ricreative e per l’utilizzo del tempo libero nell’ambito del territorio regionale.

2.      Ai soggetti di cui al precedente comma, per le iniziative ivi previste, possono essere concessi contributi a sostegno delle spese di organizzazione ed esecuzione delle attività, nella misura non superiore al 30% della spesa realmente sostenuta e documentata, con il limite di Euro 5.000,00 per ogni attività o iniziativa realizzata.

3.      La Giunta regionale, direttamente, attraverso il competente Servizio può realizzare iniziative volte alla promozione, all’approfondimento ed allo sviluppo delle attività del tempo libero.

1.        Per le finalità di cui al comma 3 la Regione Abruzzo finalizza un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

2.        Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni normative e concesse per le stesse iniziative.

1.   All’erogazione delle provvidenze previste nei precedenti commi provvede il competente Servizio sulla scorta della seguente documentazione:

2.   a) atto costitutivo; b) relazione illustrativa sulla realizzata iniziativa; c) dichiarazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’iniziativa con attestazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute, con allegati i relativi giustificativi di spesa rilasciati secondo legge.

3.      Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati per l’anno 2004 in Euro 100.000,00, è utilizzata quota parte dei fondi di cui all’art. 21 della presente legge ed iscritti sul capitolo di spesa 91627 denominato: interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. 56/1993, e correlato al Cap. di entrata 24101.

4.      L’impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

3.      L’art. 23 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostituito dal seguente:

Art. 23

Fondi relativi agli anni precedenti

1.      I fondi relativi agli anni precedenti, pari ad Euro 1.549.600,00 derivanti dall’impegno previsto a carico del Tesoriere della Regione Abruzzo in base alla vigente Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono finalizzati agli interventi previsti dalla L.R. 9.8.1999, n. 49.

2.      Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di Euro 1.549.600,00 sul Cap. di entrata 24101 - UPB 02.04.001 e sul Cap. di spesa 61631 -UPB 10.01.004.

3.    La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio a seguito di un eventuale maggiore accertamento dell’entrata.”

Considerato che, come comunicato dagli uffici competenti, le risorse assegnate ammontano a complessive Euro 175.100,11 e che le stesse, incrementeranno il piano annuale degli interventi culturali approvato ai sensi della L.R. 56 del 1993;

Rilevato che il C.T.S., su invito dell’assessore, è addivenuto alla decisione di suddividere la somma di Euro 175.100,11 nel modo seguente:

-         Titolo III° Euro 97.500,00;

-         Titolo IV° Euro 77.600,00.

Lette le determinazioni assunte dal C.T.S. nella seduta del 2.12.2004 in ordine alle richieste di cui al titolo III° come da verbale allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di condividere l’operato del C.T.S. espresso per le attività del titolo III° come da allegato alla presente deliberazione (All. A) e per un ammontare di Euro 97.500,00;

Di dare atto altresì che la somma di Euro 77.600,00 assegnata al Titolo IV° verrà destinata alla copertura dei finanziamenti in favore delle Associazioni utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato “B” della Delibera Giunta regionale n. 846 del 27.9.2004 che si ripropone per la rettifica in quanto per mero errore materiale indica le Associazione inserite nella graduatoria ai nn. 123, 117 e 119 invece che ai competenti nn. 55, 80 e 81;

Dato atto che il Direttore e il Dirigente del servizio Politiche Culturali hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa

-         Di integrare il piano regionale degli interventi Culturali in ordine al Titolo III° e IV° della L.R. 56/93 per l’importo complessivo di Euro 175.100,11 così suddiviso:

-         Euro 97.500,00 - L.R. 56/93 - Titolo III°;

-         Euro 77.600,00 - L.R. 56/93 - Titolo IV°.

Di approvare il piano degli interventi culturali relativi al Titolo III° della L.R. 56/96

Così come predisposti dal C.T.S. e utilizzare la somma di Euro 77.600,00 destinata al Titolo IV° (L.R. 56/93) per il proseguo del finanziamento alle associazione inserite nell’allegato “B” della delibera G.R. n. 846 del 27.9.2004;

Di rettificare infine così come indicato nella parte dispositiva del presente deliberato l’allegato “B” alla delibera G.R. n. 846 del 27.9.2004;

Di dare atto che la somma di Euro 175.100,11 è stata impegnata sul cap. 61636/2004 con Determina Dirigenziale n. DM9/536 del 29.11.2004;

Di dare atto altresì che la somma di Euro 175.100,11 è stata iscritta in bilancio in data 26.11.2004 con Deliberazione G.R. n. 11/71;

Di autorizzare il Dirigente del servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo a compiere tutti gli atti necessari al fine di porre in esecuzione il presente provvedimento, anche in ordine a variazioni nono sostanziali dei programmi, nonché ad emanare le ordinanze necessarie nei limiti e secondo le modalità prescritte;

Di inviare copia del presente atto al servizio Stampa - Ufficio Bollettino per la sua pubblicazione.