LA
GIUNTA REGIONALE
Premesso
che la L.R. 10 settembre 1993 n. 56 “Nuove norme in materia di promozione
Culturale” ed il suo regolamento di esecuzione n. 0/96 del 19.3.993 disciplina
l’erogazione dei fondi in materia di cultura:
Dato
atto che:
–
con
deliberazione n. 630 del 23.7.2004 veniva approvata la ripartizione dei fondi
fra i capitoli di spesa della L.R. 56/93 e il piano di attività culturali
riferito al titolo III° della legge stessa;
–
Con
deliberazione n. 846 del 27.9.2004 veniva approvato il piano di attività
relativo al titolo IV della sopra citata legge;
Accertato
che l’art. 171 della L.R. 15/2004 ha abrogato gli artt. 2l e 22 della L.R. 56
come di seguito:
“La
denominazione del Tit. VI della L.R. 10.9.1993, n. 56 concernente: Nuove norme
in materia di promozione culturale, è sostituita dalla seguente: “Finanziamenti
per iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo”.
2.
L’art.
21 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed è sostituito dal seguente:
Art. 21
Finalità
ed interventi
1.
La
Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale,
artistico e sportivo finalizza, dal 1 gennaio 2004, i fondi derivanti dall’art.
4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti
termini:
1. 50% per iniziative di
carattere culturale e artistico;
2.
50%
per iniziative di carattere sportivo.
2. I fondi di cui al comma
1 sono gestiti dalla Direzione competente in materia e la Giunta regionale con
proprio atto fissa le modalità di utilizzo degli stessi.
3.
All’atto
di rinnovo della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della
Regione, è previsto, come condizione per l’aggiudicazione, l’obbligo per il
concessionario di assunzione dell’impegno di finanziamento delle iniziative di
cui al comma 1.
4.
Ai
fini dell’attuazione e dell’utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è
istituito nell’ambito della UPB 02.04.001 il Cap. di entrata 24101 di nuova
istituzione ed iscrizione denominato: Assegnazioni del Tesoriere per iniziative
culturali e sportive - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, nell’ambito della
UPB 10.01.004 il correlato Cap. di spesa 61636 di nuova istituzione ed iscrizione
denominato: Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico -
art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, e nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 il
correlato Cap. di spesa 91627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato:
Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. 56/1993.
1.
L’impegno
della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa
entrata.
2.
La
Giunta regionale iscrive le somme in bilancio ai sensi dell’art. 25 della
L.R.C. 3/2002.”
7.
L’art.
22 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed è sostituito dal seguente:
Art. 22
Interventi
a sostegno delle attività ricreative e del tempo libero
1.
La
Regione promuove e sostiene, con interventi finanziari, le iniziative degli
Enti Locali e delle associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite,
che svolgono azioni di promozione delle attività ricreative e per l’utilizzo
del tempo libero nell’ambito del territorio regionale.
2.
Ai
soggetti di cui al precedente comma, per le iniziative ivi previste, possono
essere concessi contributi a sostegno delle spese di organizzazione ed
esecuzione delle attività, nella misura non superiore al 30% della spesa
realmente sostenuta e documentata, con il limite di Euro 5.000,00 per ogni
attività o iniziativa realizzata.
3.
La
Giunta regionale, direttamente, attraverso il competente Servizio può
realizzare iniziative volte alla promozione, all’approfondimento ed allo
sviluppo delle attività del tempo libero.
1.
Per
le finalità di cui al comma 3 la Regione Abruzzo finalizza un importo non
superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi
previsti dal presente articolo.
2.
Le
provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste
da altre disposizioni normative e concesse per le stesse iniziative.
1.
All’erogazione
delle provvidenze previste nei precedenti commi provvede il competente Servizio
sulla scorta della seguente documentazione:
2.
a)
atto costitutivo; b) relazione illustrativa sulla realizzata iniziativa; c)
dichiarazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’iniziativa con
attestazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante circa le spese
effettivamente sostenute, con allegati i relativi giustificativi di spesa
rilasciati secondo legge.
3.
Per
la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati
per l’anno 2004 in Euro 100.000,00, è utilizzata quota parte dei fondi di cui
all’art. 21 della presente legge ed iscritti sul capitolo di spesa 91627
denominato: interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della
L.R. 56/1993, e correlato al Cap. di entrata 24101.
4.
L’impegno
della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa
entrata.
3.
L’art.
23 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed è sostituito dal seguente:
Art. 23
Fondi
relativi agli anni precedenti
1.
I
fondi relativi agli anni precedenti, pari ad Euro 1.549.600,00 derivanti
dall’impegno previsto a carico del Tesoriere della Regione Abruzzo in base alla
vigente Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono finalizzati
agli interventi previsti dalla L.R. 9.8.1999, n. 49.
2.
Nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è autorizzata
l’iscrizione dello stanziamento di Euro 1.549.600,00 sul Cap. di entrata 24101
- UPB 02.04.001 e sul Cap. di spesa 61631 -UPB 10.01.004.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio a seguito di un eventuale
maggiore accertamento dell’entrata.”
Considerato
che, come comunicato dagli uffici competenti, le risorse assegnate ammontano a
complessive Euro 175.100,11 e che le stesse, incrementeranno il piano annuale
degli interventi culturali approvato ai sensi della L.R. 56 del 1993;
Rilevato
che il C.T.S., su invito dell’assessore, è addivenuto alla decisione di
suddividere la somma di Euro 175.100,11 nel modo seguente:
-
Titolo
III° Euro 97.500,00;
-
Titolo
IV° Euro 77.600,00.
Lette
le determinazioni assunte dal C.T.S. nella seduta del 2.12.2004 in ordine alle
richieste di cui al titolo III° come da verbale allegato alla presente deliberazione;
Ritenuto
di condividere l’operato del C.T.S. espresso per le attività del titolo III°
come da allegato alla presente deliberazione (All. A) e per un ammontare di
Euro 97.500,00;
Di
dare atto altresì che la somma di Euro 77.600,00 assegnata al Titolo IV° verrà
destinata alla copertura dei finanziamenti in favore delle Associazioni
utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato “B” della Delibera
Giunta regionale n. 846 del 27.9.2004 che si ripropone per la rettifica in
quanto per mero errore materiale indica le Associazione inserite nella
graduatoria ai nn. 123, 117 e 119 invece che ai competenti nn. 55, 80 e 81;
Dato
atto che il Direttore e il Dirigente del servizio Politiche Culturali hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
A voti
unanimi e palesi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
Per
quanto esposto in narrativa
-
Di
integrare il piano regionale degli interventi Culturali in ordine al Titolo
III° e IV° della L.R. 56/93 per l’importo complessivo di Euro 175.100,11 così
suddiviso:
-
Euro
97.500,00 - L.R. 56/93 - Titolo III°;
-
Euro
77.600,00 - L.R. 56/93 - Titolo IV°.
Di
approvare il piano degli interventi culturali relativi al Titolo III° della
L.R. 56/96
Così
come predisposti dal C.T.S. e utilizzare la somma di Euro 77.600,00 destinata
al Titolo IV° (L.R. 56/93) per il proseguo del finanziamento alle associazione
inserite nell’allegato “B” della delibera G.R. n. 846 del 27.9.2004;
Di
rettificare infine così come indicato nella parte dispositiva del presente
deliberato l’allegato “B” alla delibera G.R. n. 846 del 27.9.2004;
Di
dare atto che la somma di Euro 175.100,11 è stata impegnata sul cap. 61636/2004
con Determina Dirigenziale n. DM9/536 del 29.11.2004;
Di
dare atto altresì che la somma di Euro 175.100,11 è stata iscritta in bilancio
in data 26.11.2004 con Deliberazione G.R. n. 11/71;
Di
autorizzare il Dirigente del servizio Politiche Culturali Editoriali e dello
Spettacolo a compiere tutti gli atti necessari al fine di porre in esecuzione
il presente provvedimento, anche in ordine a variazioni nono sostanziali dei
programmi, nonché ad emanare le ordinanze necessarie nei limiti e secondo le
modalità prescritte;
Di
inviare copia del presente atto al servizio Stampa - Ufficio Bollettino
per la sua pubblicazione.