COMUNE DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.

Decreto n. 116                                                                  Giulianova, 15.11.2004

DECRETO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA Comune di Giulianova - Località Colleranesco Ditta: Carusi Gaetano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

AUTORIZZA

La ditta Carusi Gaetano, con sede a Giulianova in Via Prato, n. 21/c, all'apertura dell'attività di cava in località Colleranesco, sull'area distinta nel NCT del Comune di Giulianova al fg. n. 31, part.lla 669, alle seguenti condizioni:

ART: 1 - E' fatto obbligo al concessionario l'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 30.1.1985, (Alleg. "B");

ART: 2 - E' fatto obbligo al concessionario l'osservanza delle condizioni espresse nel verbale della conferenza dei servizi indetta dal C.T.R. il 31.5.2004 sopra richiamata, (Alleg. "A");

ART: 3 - E' fatto obbligo al concessionario l'osservanza delle modalità indicate nei disegni, vistati e approvati dall'Ufficio Cave e Torbiere e convalidati con timbro e firma dal Dirigente del 3° Settore di questo Comune;

ART: 4 - L'autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento. L'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato sia al Comune, sia all'Ufficio Cave e Torbiere della Regione Abruzzo;

ART: 5 - L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da un deposito cauzionale o da un certificato di fideiussione bancaria o d'Istituto Assicurativo per un importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila euro), da presentare a questo Comune prima dell'inizio lavori;

ART: 6 - La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale, preposto al Servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria;

ART: 7 - La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e, comunque, quando l'Amministrazione Comunale e/o il Servizio Sviluppo Attività Estrattive Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva in corso;

ART: 8 - Il presente decreto comunale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge;

ART: 9 - Il presente provvedimento viene rilasciato dal Comune nei limiti delle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali od ulteriori pareri di altri Enti.

Giulianova, lì 15.11.2004

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Luciano Massarotti