IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, a favore della Ditta Recinella Giuseppe, l'inizio dell'attività su parziale area, per l'esercizio di un centro di auto demolizione, recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (rottami ferrosi e non), ubicato in Strada Comunale per Tassoni, 50/B -Località Floriano 64012 Campli (TE), individuato al Foglio 2 particella 319 e al Foglio 5 particelle l e 27 e avente una superficie complessiva pari a circa 2200 mq, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-    che, dalla data di inizio attività dell'impianto, decada automaticamente l'iscrizione al RIP di Teramo n° 21 del 07/09/1999, qualora sia tuttora vigente;

-    che tutte le operazioni inerenti l'attività di autodemolizione vengano svolte in ottemperanza alla Normativa Vigente e comunque in modo tale da non arrecare in nessun caso pericolo per l'uomo o per l'ambiente, in particolare secondo le prescrizioni tecniche del D.Lgs. 209/2003, in conformità al D.Lgs. 22/97 per quello che attiene alla gestione dei rifiuti pericolosi e non, e secondo i dettami del D.M. 392/96 per la gestione degli oli usati;

-    che i lavori vengano comunque ultimati nei tempi prescritti dalla Determinazione n. DF3/32 del 10/04/2003 della Regione Abruzzo;

-    che venga reso indipendente dal resto della rete drenante il pozzetto sottostante la piattaforma di smontaggio e messa in sicurezza dei veicoli;

2)   di stabilire che, fatti salvi gli esiti della valutazione del Piano di Adeguamento al D. Lgs. 209/03, l'autorizzazione all'inizio attività su parziale area di cui al punto 1) è concessa per un periodo di mesi sei dalla data di adozione del presente provvedimento;

3)   di richiamare, riguardo alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti ammissibili all'impianto, il punto 4) della Determinazione dirigenziale n. DF3/32 del 10.04.2003;

4)   di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

6)   di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Amm.ne Prov.le di Teramo -Settore VIII -Ambiente Energia -e all'A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente -Dipartimento Prov.le di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaEuro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

8)   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

9)   di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 28 del D. Lgs. 22/97;

l0)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Campli (TE), all' Amministrazione Prov.le di Teramo, Settore VIII - Ambiente Energia, all' A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. -Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, all' Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore di gestione rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Teramo;

11) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Recinella Giuseppe - Strada Comunale per Tassoni, 50/B - Località Floriano 64012 Campli (TE);

12) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Per il Dirigente di Servizio
il Direttore regionale

Dott. Franco Costantini