il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni. - L.R 28.04.2000 n. 83 art. 25 (impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata) - il progetto presentato dal CO.GE.SA. (Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali) S.r.l. - Sede legale: c.a.p. 67039 Sulmona (AQ) -Via Vicenne loc. Noce Mattei s.n. -per la realizzazione ed esercizio di una Stazione Ecologica in Pratola Peligna (AQ) -Via Enopolio - identificabile nel N. C. T. dello stesso al Foglio 2 -Allegato A: Area 1 -particelle nn. 101 - 470 - 535 - Area in possesso del CO.GE.SA. con concessione del Comune di Pratola Peligna Fasc. 21/98 e successiva variante del 03.02.1999; Area 2 -particelle nn. 101 - 535 - Area concessa al CO.GE.SA. con Delibera Comunale del 29.10.2003, n. 180 del Reg., per una superficie complessiva di ca. 3.900 mq di cui: Area 1 -2.620 mq; Area 21.280 mq, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese Aprile Anno 2004

l.    Relazione Tecnica;

2.   Inquadramento geologico e idrogeologico;

3.   Documentazione fotografica;

4.   Copia della iscrizione al Registro Provinciale di cui all'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 22/97 della Provincia di L' Aquila- -Settore Politiche Ambientati - Risorse Naturali ed Energetiche prot. 24030 del 02.07.2002;

5.   Copia della nota integrativa di iscrizione al Registro Provinciale di cui all'art. 33 comma 3 del D.Lgs. 22/97 della Provincia di L' Aquila - Settore Politiche Ambientali - Risorse Naturali ed Energetiche prot. n° 52392 del 18.12.2003;

TAVOLE

1.   Inquadramento territoriale - Carta topografica regionale – Ortofotocarta - Piano regolatore regionale - Planimetria catastale;

2.   Inquadramento territoriale - Planimetria con indicazione distanze dai centri abitati compresi in un raggio di 1 KM;

3.   Piano quotato con profili dell'area oggetto dell'intervento;

4.   Planimetria generale;

5.   Impianto di depurazione acque di prima pioggia;

2)   di autorizzare il CO.GE.SA. (Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali) S.r.l. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale -Turismo Ambiente -Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passo lanciano, n. 75 -Pescara;

4)   di autorizzare, ai sensi dell' art. 28 del D .Lgs. n° 22/97, l'esercizio della stazione ecologica per le seguenti tipologie di rifiuti:

 

per una potenzialità complessiva di 1.800 tonnellate/anno.

 

5)   di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell'impianto, comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all' originale nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell' art. 22, della L.R. 28.04.2000 n° 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della predetta L.R. n° 83/2000;

6)   di prescrivere che nell'impianto Oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di stabilire che l'autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate dall' A.R.T.A .-Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila con prot. n° 5716 del 09.09.2004 e allegata nota integrativa progettuale, di seguito elencate:

1.   Nella stazione potranno essere accettati solo i rifiuti elencati nella Relazione tecnica, con le precisazioni contenute nella nota integrativa suddetta; dall’elenco dei rifiuti dovranno inoltre essere esclusi i seguenti codici:

 

in quanto non sono riferibili a rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

 

2.   I rifiuti identificati dal codice 1601 03 (pneumatici fuori uso) non dovranno provenire da attività di autodemolizione;

3.   L’Area destinata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovrà essere dotata di pavimentazione rivestita con materiale isolante ed impermeabilizzante al fine di garantire, in caso di spandimenti accidentali, una adeguata resistenza agli agenti chimici eventualmente contenuti nei rifiuti;

4.   L'avvio dell'attività deve essere subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti dai piazzali.

Sono esclusi altresì, dall'autorizzazione regionale le seguenti tipologie di  rifiuti con codici CE.R. sotto-elencati:

E' stato predisposto il piano di gestione operativo per il recupero dei rifiuti temporaneamente stoccati nella stazione ecologica, così costituito:

-    per i rifiuti corrispondenti al codice CER 16 06 01* batterie al piombo - la modalità di recupero avverrà mediante consegna a ditta autorizzata Ditta FONDAM, convenzionata COBAT, sita nel Comune di San Salvo (CH) -Zona Industriale;

-    per i rifiuti corrispondenti al codice CER 20 0l 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorof1uorocarburi - la modalità di recupero avverrà mediante consegna a ditta autorizzata, SIRA S.r.l., Via IX Strada, n. 22 -FOSSO' (VE);

-    per i rifiuti corrispondenti al codice CER 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi, la modalità di recupero avverrà mediante consegna a ditta autorizzata, VALLONE S.r.l., località Madonna delle Messe -01011 CANINO (VT);

-    per tutti gli altri rifiuti corrispondenti ai codici CER di seguito elencati, le modalità di recupero avverrà mediante consegna a ditta autorizzata al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, Ditta ORIM S.r.l., Via D. Concordia, 65 -62010 Piediripa Macerata.

8)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

9)   di richiamare il Consorzio autorizzato, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L'Aquila e all' Agenzia Regionale Tutela Ambiente -Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di obbligare il CO.GE.SA (Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi ecologici ed ambientali) S.r.l. al pieno rispetto dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della L.R. n° 83/2000;

11) di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all' interessato;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), - all' Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all' A.R.T.A. -Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all' A.R.T.A. -Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara e all' Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

13) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento al CO.GE.SA (Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali) S.r.1. - Sede legale: c.a.p. 67039 - SULMONA (AQ) -Via Vicenne loc. Noce Mattei s.n.;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino della Regione Abruzzo;

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE regionale

Dott. Franco Costantini