il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – l’autorizzazione regionale n° 238 del 07/12/1999, per l’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi presso l’impianto ubicato in località “Contrada Colle Sant’Antonio” nel Comune di Chieti, identificato al Foglio di mappa n° 55, particelle n° 167 e n° 173, per una superficie complessiva pari a mq 13.120,00, e per una potenzialità pari a circa 20.000 tonnellate annue, a favore della Ditta Serveco S.r.l. - Via Valle Anzuca, 19/D 66023 Francavilla al Mare;
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A.(Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti) prot. n° 4770 del 03/12/2004, sono identificati dall’elenco dei codici CER riportato in allegato alla presente Determinazione Dirigenziale ( Allegato 1 composto da n°12 pagine ), parte integrante e sostanziale;
4) di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti
alla gestione dei rifiuti così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e
alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
5) di
stabilire che, le
operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza
dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- che le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
6) di
richiamare la Ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97;
- alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 29 della Legge Regionale n° 83/2000;
- al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente in materia;
7) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro /00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
9) di stabilire che,
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Francavilla al Mare (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) e all’Albo Nazione delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti – Sezione dell’Abruzzo;
11) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Serveco S.r.l. - Via Valle Anzuca, 19/D 66023 Francavilla al Mare;
12) di disporre la
pubblicazione, del presente provvedimento,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
per il Dirigente del Servizio
(vacante)
Il Direttore Regionale
(dott. Franco Costantini)