il CONSIGLIO REGIONALE
Udita la relazione svolta dal Presidente;
Visti gli artt. 18 e 19 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio;
Richiamata la precedente deliberazione n. 149/2 del 9.11.2004 avente per oggetto “Consigliere Franco Caramanico - Incompatibilità alla carica di Consigliere regionale” con la quale è stata dichiarata - ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154 - la sussistenza delle condizioni di incompatibilità tra la carica di Sindaco del Comune di Guardiagrele, rivestita dal Sig. Franco Caramanico, e quella subentrante di Consigliere regionale;
Vista la nota n° 7320/SEUP 1c del 9.11.2004 con la quale il Presidente del Consiglio ha invitato, tra l'altro, il Sig. Franco Caramanico a voler optare, ai sensi del comma 8 dell'art. 21 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale, tra il mandato consiliare e l'incarico di Sindaco del Comune di Guardiagrele;
Vista la deliberazione n. 128 del 7.12.2004, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale l'Ufficio di Presidenza, nella veste e con le funzioni di Giunta delle elezioni, a seguito dell'opzione esercitata dal Sig. Franco Caramanico, giusta nota del 23.11.2004 con la quale lo stesso dichiara di optare per la carica di Consigliere regionale, propone la convalida dell'elezione del Sig. Franco Caramanico alla carica di Consigliere regionale;
A maggioranza
statutaria espressa con votazione palese;
DELIBERA
di convalidare l'elezione a Consigliere regionale del Signor Franco Caramanico.