IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11.9.1996, n. 83 recante: Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei poteri locali

Art. l

1.   All'art. 4 della L.R. 83/1996, concernente: Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei poteri locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2, la parola «50%» è sostituita dalla parola «100%», nei limiti delle disponibilità annualmente iscritte con legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa;

b)  il comma 3 è abrogato;

c)   al comma 4, le parole «ai sensi dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «ai sensi dei commi l e 2»; le parole «per intero» sono soppresse;

d)  al comma 4 bis sono soppresse le parole «Per l'anno 2002 le»; le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle parole «30 novembre»;

e)   al comma 4 quater sono abrogati i seguenti periodi: «Sono esclusi dai finanziamenti previsti al comma l del presente art. 4, le Associazioni che non hanno presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Qualora, a seguito dei progetti presentati dalle Associazioni entro tale data, non sia stata impegnato almeno il 75% della somma stanziata sul capitolo pertinente alla legge regionale del bilancio di previsione dell'anno in corso, i progetti presentati entro il 30 novembre non vengono finanziati dalla Regione per intero, ma al 50%, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3. Qualora le somme stanziate sul pertinente capitolo del bilancio annuale di previsione sono inferiori alle richieste contenute nelle domande pervenute entro il 31 marzo, le eventuali somme stanziate in aumento saranno destinate, in via prioritaria, a completare il finanziamento dei progetti presentati entro tale data»;

f)   al comma 4 quater, al 5° capoverso, dopo le parole «secondo quanto disposto al comma 4», è aggiunto il seguente periodo «In tali casi è data priorità ai progetti presentati entro il 31 marzo dell'anno in corso, ammessi al finanziamento, ma non finanziati per insufficienza della somma stanziata sul capitolo pertinente, nel rispetto della graduatoria già approvata con delibera di G.R, ai sensi dell'art. 7 della L.R 83/1996.»

Art. 2

l.    All'art. 5 della L.R 83/96 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 3, lett. c, sono soppresse le parole «e attestato da parte del Dirigente competente relativo alla sussistenza delle risorse finanziarie per la parte eccedente il contributo regionale».

Art.3

1.   Agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole «Settore Enti locali; Servizio Decentramento e Deleghe; Ufficio Autonomie locali e finanza Locale», sono sostituite dalle parole, «Direzione Riforme istituzionali -Enti locali -Controlli».

Art. 4

Entrata in vigore

l.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale Della Regione Abruzzo”

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 gennaio 2005

IL PRESIDENTE

Pace