IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
il presidente della
giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Interpretazione autentica dell’art. 49 della L.R. 17.11.2004, n. 41
Art. 1
1. comma 11 dell'art. 49 della L.R. 41/2004 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) ed alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) è da interpretare quale contestuale variazione al bilancio di previsione 2004 mediante incremento dello stanziamento del Cap. 242422 UPB 06.02.004 per € 600.000,00 e contemporanea riduzione degli stanziamenti dei Capp. 141001 UPB 07.01.012 per l'importo di € 100.000,00 e 12113 UPB 02.02.002 per l'importo di € 500.000,00.
Art. 2
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, addì 17 Gennaio 2005
il presidente
PACE