IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

il presidente della
giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Interpretazione autentica dell’art. 49 della L.R. 17.11.2004, n. 41

Art. 1

1.   comma 11 dell'art. 49 della L.R. 41/2004 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) ed alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) è da interpretare quale contestuale variazione al bilancio di previsione 2004 mediante incremento dello stanziamento del Cap. 242422 UPB 06.02.004 per € 600.000,00 e contemporanea riduzione degli stanziamenti dei Capp. 141001 UPB 07.01.012 per l'importo di € 100.000,00 e 12113 UPB 02.02.002 per l'importo di € 500.000,00.

Art. 2

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 Gennaio 2005

il presidente

PACE