L'anno duemilaquattro il giorno Ventisei del mese di Novembre alle ore 20.40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Rag. Vincenzo Di Luzio nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Adriano D'Arcangelo.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in Oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

(X)       il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. l del T.U. n. 267/2000).

( )        il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

per quanto concerne la regolarità tecnica;

( )        il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Villa Celiera ha proceduto, con D.C.C. n. 3 del 08.02.2002, all'approvazione del nuovo Statuto Comunale;

Visto il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modifiche, nella Legge 24 aprile 2002, n. 75, rubricato “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali”;

Rilevato che l'art. 1, comma 3, della L. 75/2002 demanda agli statuti degli enti locali la disciplina delle modalità di nomina del commissario per gli adempimenti previsti nelle ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio e di mancata approvazione del bilancio;

Preso atto che tale adeguamento del vigente Statuto comunale è stato altresì sollecitato con nota prot. n. 4825/Area II dalla Prefettura di Pescara, Ufficio Territoriale del Governo;

Ritenuto di provvedere all'uopo mediante l'inserimento nel vigente Statuto Comunale dell'art. 41 bis rubricato “Mancata approvazione nei termini del bilancio – Commissariamento”, che si allega al presente atto al punto “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nella seduta del 28.10.2004 è stata conseguita la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ma non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il quale testualmente recita: “Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Ritenuto di sottoporre all'approvazione consiliare l'art. 41 bis nella formulazione già proposta nella seduta del 28.10.2004;

Esaminato il sopra citato articolo e ritenuto lo stesso compatibile con la vigente normativa e pienamente rispondente alle necessità di questo Ente;

Dato atto che il responsabile del servizio interessato ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Con voti:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 4 (Di Lorenzo -D'Alessandro - D'Anselmo L. - D'Anselmo U.)

DELIBERA

1)   Di approvare l'art. 41 bis del vigente Statuto Comunale nel testo che si allega al presente atto al punto “A per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Adriano D’Arcangelo

Segue Allegato


Allegato “a”

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 26.11.2004

ART. 41/BIS

Mancata Approvazione nei Termini del Bilancio - Commissariamento

Al fine di dare attuazione all'art. l del decreto - legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75, qualora non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al commissariamento come segue:

-      il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, se nominato, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento;

-      il Sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo fra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo nel diritto amministrativo e degli enti locali, in particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e  competenza nel diritto amministrativo degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi.

Qualora il sindaco non provveda convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto perché provveda a nominare il commissario.

Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio, di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni;

Una volta adottato lo schema di bilancio il commissario nei successivi giorni 5 invia a ciascun consigliere con lettera notificata, l'avviso di convocazione della seduta con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi del D.L.gs. n. 267/2000;