IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

-    di rilasciare alla ditta Ecologica Sangro S.r.l. -con sede in Lanciano (CH), Viale Cappuccini, 57 -ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di:

-      un impianto di produzione di energia elettrica in località Cerratina di Lanciano, avente potenzialità termica complessiva pari a 4,192 MW ed elettrica di 1,672 MW e alimentato dal gas prodotto dalla discarica presente sullo stesso sito;

-    di stabilire:

a)     che i lavori di realizzazione dell'impianto hanno inizio entro un anno dalla data del presente provvedimento; decorso tale termine senza che sia stato dato avvio ai lavori, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti;

b)    la durata della presente autorizzazione, nel rispetto dei vincoli previsti alla precedente lettera a), è di 4 anni dalla data del presente provvedimento;

-    di autorizzare la ditta Ecologica Sangro S.r.l. di Lanciano (CH) alle seguenti condizioni:

a.          obbligo all'adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

b.          obbligo alla Società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto f); è fatto altresì obbligo alla Società di controllare periodicamente il corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento, riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto e);

c.     ai sensi dell'art. 8 punto 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive, devono essere effettuati durante i dieci giorni di marcia controllata almeno n. 2 controlli per ogni punto di emissione, da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati; i risultati devono essere inviati alla Giunta Regionale - Servizio Politica Energetica, Qualità Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, al Comune di Lanciano (CH) e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell' ARTA Abruzzo, struttura dell'organo di controllo deputata all'attuazione degli obblighi previsti dall'art. 8 comma 3 del DPR 203/88;

d.     gli ulteriori controlli di cui all'art. 7 punto 5 del DPR 203/88 devono avere una frequenza trimestrale per tutti i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva delle emissioni datata 14.05.2004;

e.     tutti i controlli di cui ai precedenti punti b), c) e d), devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati a firma del responsabile dell'impianto su apposito registro vidimato dall'Organo di Controllo;

f.      nel medesimo registro di cui al precedente punto e), vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

g.     per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell' art. 3 comma 2, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al DM 12.07.90;

h.          eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al condimento delle emissioni, vanno convalidate dall' organo di controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

i.      che tutti i punti di emissione abbiano un' altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

-    di stabilire che la ditta Ecologica Sangro S.r.l. dovrà rispettare i parametri ed i valori limite contenuti nel Quadro Riassuntivo Emissioni datato 14.05.2004 di cui all' All. “D”;

-    di stabilire che il Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico - impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissione, della ditta Ecologica Sangro S.r.l. al fine di verificare il corretto funzionamento dell'impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente;

-    di stabilire che la ditta ecologica Sangro S.r.l. è obbligata a trasmettere le comunicazioni di cui ai punti l e 2 dell'art. 8 del D.P.R. 203/88 alla Regione, al Comune e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo;

-    di fare obbligo alla ditta Ecologica Sangro S.r.l. di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Lanciano (CH), alla Regione e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo, eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto di abbattimento;

-    l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come specificato al punto 4) art. 12. D.Lgs. 387/03;

-    al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, la ditta Ecologica Sangro S.r.l. dovrà consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato; sempre allo stesso fine, la ditta Ecologica Sangro S.r.l. dovrà impegnarsi a inviare al Servizio Politiche Energetiche della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto e la quantità di energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dal Servizio Politiche Energetiche della Regione Abruzzo;

per il dirigente del servizio
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini