IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di volturare, a favore della Ditta “DARIO AUTOMOBILI” di De Bellis Dario, la titolarità dell’autorizzazione regionale D.G.R. n. 7253 del 08.11.1990, rinnovata con Delibera di G.R. n. 1923 del 24.04.1993, precedentemente rilasciata alla Ditta R.M.F. di Pantalone Assunta;
2) di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, a favore della suddetta Ditta, l’autorizzazione reg.le D.G.R. n. 1923 del 24.04.1993 all’esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, ubicato nel Comune di Orsogna (CH) contrada Colle San Giacomo, nell’area individuata al Foglio 21 particelle catastali 381/p, 382/p e 383/p su una superficie impegnata per la suddetta attività pari a 750 m2;
3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, fatti salvi gli esiti della valutazione del Piano di Adeguamento ai sensi del D. Lgs. 209/03, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 2) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
4) di stabilire che i codici dei rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione sono di seguito riportati:
Codice CER |
Definizione |
16 01 04* |
Veicoli fuori uso |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
16 01 17 |
Metalli ferrosi |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi |
16 01 19 |
Plastica |
16 01 20 |
Vetro |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti |
16 01 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
5) di prescrivere che, per la gestione dei CER 16 01 22 e 16 01 99, la Ditta provveda ad attribuire a ciascun codice una dettagliata descrizione della tipologia di rifiuto;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
8) di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amm.ne Prov.le di Chieti – Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia - e all’A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
9) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
11) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Orsogna (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Chieti;
13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta “DARIO AUTOMOBILI” di De Bellis Dario – Via Colle S. Giacomo – 66036 Orsogna (CH);
14) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
PER IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini