Il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, a favore della Società AMBIENTE S.p.A., l’autorizzazione reg.le rilasciata con Ordinanza Dirigenziale n. 226 del 25.11.1999, integrata e modificata con Determinazione n. DF3/25 del 06.04.2004, per l’esercizio del 1° lotto della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Colle Cese del Comune di Spoltore (PE), nell’area individuata al foglio catastale n. 25, particelle n. 28, n. 39 (porzione), n. 40 (porzione), n. 41 e n. 232 (ex 27 – porzione);
2) di stabilire che la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa fino ad esaurimento della volumetria autorizzata e, comunque, nei limiti previsti dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97;
3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/03, i rifiuti ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, fino al 16 luglio 2005, possono continuare ad essere identificati dall’elenco dei codici CER riportato in allegato alla presente determinazione dirigenziale, Allegato A (n° 4 pagine), parte integrante e sostanziale;
4) di prescrivere che la Società AMBIENTE S.p.A. provveda a trasmettere all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Pescara, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, “…i risultati delle analisi eseguite sia nell’ambito del monitoraggio ambientale effettuato nel corso della gestione sia del fosso Cese.”;
5) di prescrivere che la Società AMBIENTE S.p.A. provveda a trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Pescara, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante la volumetria residuale, aggiornata, del lotto in argomento, in merito alla quale il suddetto Dipartimento Prov.le dell’A.R.T.A. provvederà ad effettuare opportune verifiche;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di richiamare i limiti e le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
8) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
9) di richiamare la Società autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amministrazione Provinciale di Pescara - Settore Tutela dell’Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 1.033.000,00 (un milione trentatremila euro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
11) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
12) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 22/97;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spoltore (PE), all’Amministrazione Prov.le di Pescara – Settore Tutela dell’Ambiente e Attività Produttive, Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;
14) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Società Ambiente S.p.A. – Via Gradinata n° 4 – 65010 Spoltore (PE);
15) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Per il Dirigente del Servizio
Vacante
Il Direttore REGIONALE
Dott. Franco Costantini
Segue
Allegato