Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXVI

N. 10 Speciale

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

BOLLETTINO UFFICIALE

D E L L A

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV                         - L’AQUILA, 26 GENNAIO 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo:  € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili  € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di  € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di  € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

 

 


SOMMARIO

 

 

 

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Provincia di L’Aquila)

 

 

 

STATUTO COMUNALE

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Statuto comunale

del COMUNE DI

CIVITELLA ROVETO (AQ)1 2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(n.d.r.: Consultare Pag. 23 )


 


comune di CIVITELLA ROVETO
(Provincia di L’Aquila)

 

STATUTO COMUNALE

INDICE

titolo i
principi generali
E PROGRAMMATICI

 

Art.  1

………………………………..

Pag.  6

Art.  2

Territorio, Gonfalone e Stemma………..…………………..

Pag.  6

Art.  3

Finalità……………………….

Pag.  6

Art.  4

Tutela della salute…………....

Pag.  6

Art.  5

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale……………………....……..

Pag.  6

Art.  6

Promozione dello sport e del tempo libero…...……………..

Pag.  6

Art.  7

Volontariato……………….....

Pag.  7

Art.  8

Assetto ed utilizzazione del territorio……………...………

Pag.  7

Art.  9

Sviluppo economico..………..

Pag.  7 

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale.…………

 

Pag.  7

Art. 11

Partecipazione, decentramento e cooperazione……….

 

Pag.  8  

Art. 12

Servizi pubblici...…………….

Pag.  8

titolo ii
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

capo i
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13

Il consigliere comunale..…….

Pag.  8

Art. 14

Doveri del consigliere..……...

Pag.  8

Art. 15

Poteri del consigliere.………..

Pag.  9

Art. 16

Dimissioni del consigliere…...

Pag.  9

Art. 17

Consigliere anziano...………..

Pag.  9

Art. 18

Gruppi consiliari……………..

Pag.  9

capo ii
iL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Poteri…………………...……

Pag.  9

Art. 20

Prima adunanza……….……..

Pag.  9

Art. 21

Convocazione del Consiglio Comunale……………………

Pag. 10

Art. 22

Ordine del giorno…………….

Pag. 10

Art. 23

Consegna dell’avviso di convocazione……………………

 

Pag. 10

Art. 24

Numero legale per la validità delle sedute……….…………

Pag. 10

Art. 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni…………...

Pag. 11

Art. 26

Pubblicità delle sedute………

Pag. 11

Art. 27

Delle votazioni…….………...

Pag. 11

Art. 28

Commissioni consiliari permanenti………………………

Pag. 11

Art. 29

Commissioni d’inchiesta..…...

Pag. 12

Art. 30

Regolamento…………………

Pag. 12

capo iii
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE i
eLEZIONE – DURATA IN CARICA
REVOCA

Art. 31

Composizione della Giunta….

Pag. 12

Art. 32

Elezione del Sindaco e degli assessori……………………..

Pag. 12

Art. 33

Pari opportunità………..……

Pag. 12

Art. 34

Durata in carica - Surrogazioni

Pag. 12

Art. 35

Mozione di sfiducia..………...

Pag. 13

Art. 36

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore……....

Pag. 13

Art. 37

Attribuzioni della Giunta..…...

Pag. 13

Art. 38

Adunanze e deliberazioni……

Pag. 13

capo iV
IL SINDACO

Art. 39

Funzioni……………………..

Pag. 14

Art. 40

Competenze……………...….

Pag. 14

Art. 41

Delegati nelle borgate o frazioni....………………………

Pag. 14

titolo iiI
PARTECIPAZIONE
POPOLARE

capo i
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

 

Art. 42

Libere forme associative...…..

Pag. 15

Art. 43

Consultazioni….…………….

Pag. 15

Art. 44

Diritto di petizione…………..

Pag. 15

Art. 45

Interrogazioni…...…………...

Pag. 15

Art. 46

Diritto d’iniziativa……….…..

Pag. 15

Art. 47

Procedura per l’approvazione della proposta.………….…….

Pag. 16

Art. 48

Referendum consultivo.……...

Pag. 16

capo iI
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Diritto di partecipazione al procedimento..………………

Pag. 16

Art. 50

Comunicazione dell’avvio del procedimento.……………….

Pag. 17

capo III
DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE

Art. 51

Pubblicità degli atti….………

Pag. 17

Art. 52

Diritto di accesso…………….

Pag. 17

 

capo IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 53

Istituzione - Attribuzioni….…

Pag. 18

Art. 54

Nomina …………..……….…

Pag. 18

Art. 55

Requisiti……………………..

Pag. 18

Art. 56

Durata in carica, decadenza e revoca………………………..

Pag. 18

Art. 57

Sede, dotazione organica, indennità………..……………

Pag. 19

Art. 58

Rapporti con gli organi comunali……………………………

Pag. 19

Art. 59

Modalità e procedure d’intervento…………………..

 

Pag. 19

 

titolo iV
L’ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

capo i
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 60

Principi e criteri direttivi.……

Pag. 19

Art. 61

Personale.……………………

Pag. 19

Art. 62

Segretario Comunale………...

Pag. 20

Art. 63

Compiti dei dipendenti……...

Pag. 20

 

capo Ii
Enti, aziende, istituzioni e
società a partecipazione
comunale

Art. 64

Costituzione e partecipazione..

Pag. 20

Art. 65

Istituzioni………………..…...

Pag. 21

Art. 66

Vigilanza e controlli...……….

Pag. 21

Art. 67

Personale..…………………...

Pag. 21

Art. 67   bis

Nucleo di valutazione……….

Pag. 21

titolo V
L’ORDINAMENTO
FINANZIARIO

Art. 68

Demanio e patrimonio…….....

Pag. 21

Art. 69

Beni patrimoniali disponibili..

Pag. 22

Art. 70

Contratti..……………………

Pag. 22

Art. 71

Contabilità e bilancio...………

Pag. 22

Art. 72

Controllo economico e finanziario…………………………

Pag. 22

Art. 73

Controllo di gestione..………

Pag. 22

titolo VI
L’ATTIVITà NORMATIVA

Art. 74

Ambito di applicazione dei regolamenti……….

Pag. 22

Art. 75

Procedimento di formazione dei regolamenti……….

Pag. 23


titolo VIi
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 76

Modalità…………….……….

Pag. 23

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Pag. 23

 




TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E
PROGRAMMATICI

 

Articolo 1

1.   Il Comune di Civitella Roveto è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge 8.6.1990, n. 142 e del presente Statuto.

2.   Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

 

Articolo 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1.   Il Comune di Civitella Roveto è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori del Capoluogo e della Frazione Meta.

2.   Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Civitella Roveto.

3.   Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, adottati con delibera n. 3 del 21.3.1986 dal Consiglio Comunale e concessi con D.P.R. 6.4.1987 allegato al presente Statuto.

4.   La Giunta Comunale disciplina l’uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché casi di concessione in uso di quest’ultimo ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.3 (n.d.r.: consultare Pag. 23)

Articolo 3

Finalità

1.   Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 4

Tutela della salute

1.   Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto della salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità della sicurezza dell'ambiente del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia in armonia con quanto previsto dallo Statuto dell'UNICEF, quale Organizzazione internazionale riconosciuta dall'O.N.U..

2.   Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con specifico riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale,storico,
artistico e culturale

1.   Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2.   Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

3.   Il Consiglio approva il regolamento di gestione.4 (n.d.r.: consultare Pag. 23).

Articolo 6

Promozione dello sport e del tempo libero

1.   Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2.   Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce istituzioni di enti, organismi o associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'acceso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5°, della Legge 8.6.1990, n. 142.

3.   I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Articolo 7

Volontariato

1.   Il Comune istituisce l'albo del volontariato al quale potranno iscriversi le organizzazioni che prestano opera gratuita in attività socialmente utili. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo sono demandate ad apposito regolamento.

2.   È istituita la Consulta del volontariato, espressione degli iscritti all'albo, come organo di informazione e partecipazione all'azione comunale. Essa formula proposte ed esprime pareri sui programmi e progetti del-l'amministrazione o delle istituzioni, anche intercomunali, nelle materie inerenti il volontariato.

3.   Le motivazioni degli atti di approvazione dei programmi e progetti fanno riferimento ai pareri espressi.

Articolo 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1.   Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle strutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2.   Promuove la realizzazione dello sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto dell'abitazione.

3.   Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e la priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4.   Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5.   Predispone, in collaborazione con Enti ed Istituzioni, idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.5 (n.d.r.: consultare Pag. 23).

Articolo 9

Sviluppo economico

1.   Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione regionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2.   Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività a favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3.   Sviluppa le attività turistiche, promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4.   Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

5.   Il Comune tutela e promuove ogni attività agricola costituendo l'agricoltura tutt’oggi attività economica rilevante della comunità.6 (n.d.r.: consultare Pag. 23)

Articolo 10

Programmazione economico-sociale
e territoriale

1.   In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5°, 6°, 7° ed 8° della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.   Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 11

Partecipazione, decentramento
e cooperazione

1.   Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.   Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3.   Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione e associazione con altri comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

Articolo 12

Servizi pubblici

1.   Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a)   la costituzione di aziende speciali;

b)  la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

c)   la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;

d)  la concessione a terzi;

e)   apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 13

Il consigliere comunale

1.   La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dall’art. 31 della Legge 8.6.1990, n. 142.

2.   L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 14

Doveri del consigliere

1.   I consiglieri comunali intervengono alle sedute del Consiglio Comunale e partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.7 (n.d.r.: consultare Pag. 23)

2.   I consiglieri comunali, che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Nel computo non si tiene conto delle sedute dichiarate urgenti.

3.   La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso Il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato, della proposta di decadenza.

Articolo 15

Poteri del consigliere

1.   Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco e gli assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ai sensi dell' art. 19 della Legge 81/1993. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento 8 (n.d.r.: consultare Pag. 23).

2.   Ha diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3.   Le forme ed i modi per l'esercizio, di tali diritti sono disciplinati dalla legge.

4.   È tenuto al segreto d’ufficio, nel casi specificatamente determinati dalla legge.

5.   Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2° e 4° della Legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 16

Dimissioni del consigliere

1.   Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco e il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

2.   Le dimissioni sono definitive e irretrattabili sin dal momento della loro presentazione.

3.   In caso di cessazione o sospensione dalla carica di un consigliere, il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione o alla supplenza, nella prima seduta utile.

4.   I commi 1° e 3° devono essere applicati con riferimento all'art. 7 della Legge 415/1993.

Articolo 17

Consigliere anziano

1.   È consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. Tra due consiglieri è anziano quello più anziano di età.

Articolo 18

Gruppi consiliari

1.   I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2.   Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi. Si rinvia ad apposito regolamento l'indicazione delle strutture a disposizione dei gruppi consiliari.

3.   Il Consiglio istituisce la Conferenza dei capigruppo le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19

Poteri

1.   Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla Legge 8.6.1990, n. 142 e alla Legge 25 marzo 1993, n. 81.

2.   L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 20

Prima adunanza

1.   La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale e all'approvazione del documento programmatico di governo.

2.   Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3.   La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

4.   La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri della cui convalida si discute.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2.   Esso si riunisce per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla legge.

3.   Il Consiglio può essere inoltre convocato:

a)   su richiesta della Giunta Comunale che può, in questo caso, indicare il giorno dell'adunanza;

b)  su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4.   Nei casi in cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto ai sensi dell'art. 36 della Legge 8.6.1990, n. 142.

5.   In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6.   Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 22

Ordine del giorno

1.   L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1.   L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso di cui all'art. 20 del presente Statuto il termine suddetto è di giorni cinque. Per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno il termine è di 24 ore.

2.   Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

3.   I consiglieri non residenti sono tenuti ad eleggere domicilio in Civitella Roveto per permettere la notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio. Nel luogo di residenza saranno inviati telegrammi di avviso con indicazione della sola data, ora e luogo della seduta.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle sedute

1.   Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2.   Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3.   Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4.   Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a)   i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b)  coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c)   gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 25

Numero legale per la validità
delle deliberazioni

1.   Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.   Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a)   coloro che si astengono;

b)  coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3.   Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 26

Pubblicità delle sedute

1.   Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2.   Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

Articolo 27

Delle votazioni

1.   Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2.   Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 28

Commissioni consiliari permanenti

1.   Il Consiglio Comunale istituisce con propria deliberazione le commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto limitato.

2.   Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3.   Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti di aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4.   Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5.   Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6.   Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 29

Commissioni d'inchiesta

1.   Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2.   La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3.   Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 30

Regolamento

1.   Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA
REVOCA

Articolo 31

Composizione della Giunta

1.   La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori, non superiore a sei 9 (n.d.r.: consultare Pag. 23).

2.   È prevista la possibilità di nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Articolo 32

Elezione del Sindaco e degli assessori

1.   Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3.   Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 33

Pari opportunità

1.   Nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, devono, di norma, essere rappresentati i due sessi.

Articolo 34

Durata in carica – Surrogazioni

1.   In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.   Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3.   Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al Consiglio.

4.   Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Articolo 35

Mozione di sfiducia

1.   Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 36

Decadenza dalla carica di Sindaco
e di Assessore

1.   La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a)   accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b)  accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c)   negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 37

Attribuzioni della Giunta

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.   La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, per previsione delle leggi o dello Statuto. Essa collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 38

Adunanze e deliberazioni

1.   La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2.   La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3.   Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4.   Alle sedute della Giunta può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

5.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6.   Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori.

 

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 39

Funzioni

1.   Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.

2.   Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo.

3.   Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4.   Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 40

Competenze

1.   Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a)   convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b)  assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c)   sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e)   ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f)   provvede all'osservanza dei regolamenti;

g)   rilascia attestati di notorietà pubblica;

h)   promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8.6.1990, n.142;

i)    esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali;

l)    provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale;

m)  tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

n)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

o)  adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

p)  può delegare i singoli assessori ai vari rami dell' Amministrazione Comunale.

Articolo 41

Delegati nelle borgate o frazioni

1.   Nelle borgate o frazioni, lontane dal Capoluogo e che presentano difficoltà di comunicazioni con esso o alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio o spese separate, il Sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, ad un consigliere residente nelle borgate o frazioni. È fatta salva la applicazione dell'art. 38, comma 6°, della Legge 8.6.1990, n.142.

2.   L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 42

Libere forme associative

1.   Il Comune favorisce la formazione di organismi associativi, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2.   Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni,gli organi rappresentativi ed i mezzi. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Articolo 43

Consultazioni

1.   Il Comune consulta, su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2.   La consultazione può avvenire anche per iniziativa comunale.

3.   Si demanda ad apposito regolamento ogni precisazione circa le modalità e la funzione delle consultazioni.

Articolo 44

Diritto di petizione

1.   I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 43 comma 1 possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2.   La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3.   Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 45

Interrogazioni

1.   Le organizzazioni di cui al precedente art. 43 comma 1 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale,a seconda delle rispettive competenze.

2.   La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 46

Diritto d'iniziativa

1.   L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2.   La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.   L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.

4.   Sono esclusi dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a)   revisione dello Statuto;

b)  tributi e bilancio;

c)   espropriazione per pubblica utilità;

d)  designazioni e nomine.

5.   Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6.   Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 47

Procedura per l'approvazione
della proposta

1.   La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 30 giorni 10 (n.d.r.: consultare Pag. 23).

2.   Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione 11 (n.d.r.: consultare Pag. 23).

3.   Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni.

4.   Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

 

Articolo 48

Referendum consultivo

1.   È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso nei casi previsti dall'art. 46 comma 4 del presente Statuto.

2.   Si fa luogo a referendum consultivo:

a)   nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b)  qualora vi sia richiesta da parte di un terzo degli elettori risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.   il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il referendum è valido ove vi sia la partecipazione al voto del 50% più 1 degli aventi diritto.

4.   Entro 30 12(n.d.r.: consultare Pag. 23)giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49

Diritto di partecipazione al procedimento

1.   Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende speciali dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2.   Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3.   I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 50

Comunicazione dell'avvio
del procedimento

1.   Il Comune e gli enti ed aziende speciali dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a)   l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b)  l'oggetto del procedimento;

c)   le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2.   Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE

Articolo 51

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende speciali da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

3. Le deliberazioni di Giunta Comunale, del Consiglio e le Determinazioni dei Dirigenti Responsabili di Servizio sono pubblicate all’Albo Pretorio nei modi e termini stabiliti dal regolamento.13 (n.d.r.: consultare Pag. 23)

Articolo 52

Diritto di accesso

l.    Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei procedimenti adottati dagli organi del Comune O degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2.   Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3.   Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

4.   Si richiamano gli articoli 7 e seguenti della Legge 241/1990.

 

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Articolo 53

Istituzione – Attribuzioni

1.   A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2.   Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende speciali dipendenti.

3.   Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4.   I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.

5.   Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6.   Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7.   Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 54

Nomina

1.   Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2.   Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3.   Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 59 del presente Statuto.

Articolo 55

Requisiti

1.   il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per specchiata condotta morale e civile, per rettitudine e per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2.   Non sono eleggibili alla carica:

a)   coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c)   i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;

d)  gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;

e)   parenti ed affini fino al 2° grado di consiglieri comunali.

Articolo 56

Durata in carica, decadenza e revoca

1.   Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

2.   In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3.   Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 57

Sede, dotazione organica, indennità

1.   L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.

2.   All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3.   Al Difensore Civico compete il solo 14 (n.d.r.: consultare Pag. 24) rimborso spese sostenute in dipendenza della carica.

Articolo 58

Rapporti con gli organi comunali

1.   Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a)   relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b)  relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c)   relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 59

Modalità e procedure d'intervento

l.    Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 60

Principi e criteri direttivi

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai dipendenti.

2.   Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.   L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 40 lettera p) del presente Statuto.

Articolo 61

Personale

1.   I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2°, della Legge 8.6.1990, n. 142.

2.   Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3.   Il regolamento disciplina:

a)   la dotazione organica del personale ed i compiti, le responsabilità ascrivibili a ciascuno;

b)  le procedure per l'assunzione del personale;

c)   l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d)  l'attribuzione al Segretario Comunale e ai dipendenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e)   le modalità per il funzionamento della Commissione di disciplina;

f)   le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7 della Legge 8.6.1990, n. 142.

4.   Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5.   Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 62

Segretario Comunale

1.   Il Segretario Comunale sovrintende dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2.   Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.

3.   Il Segretario Comunale e i responsabili degli uffici esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

4.   Il Segretario Comunale presiede le commissioni dei concorsi per l'assunzione di personale.

Articolo 63

Compiti dei dipendenti

1.   I dipendenti sono responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2.   Fino all'adozione di un nuovo regolamento organico del personale dipendente, la competenza ad esprimere pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142 è esercita dai funzionari responsabili dei servizi interessati.

CAPO II
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E
SOCIETA A PARTECIPAZIONE

COMUNALE

Articolo 64

Costituzione e partecipazione

1.   La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2.   Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2° lett. n) e 36, comma 5°, della Legge 8.6.1990, n. 142, nonché gli articoli 13 e 15 della Legge 25.3.1993, n. 81.

3.   Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4.   I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5.   Ai predetti rappresentanti spettano le indennità e i permessi previsti dalla legge.

Articolo 65

Istituzioni

1.   Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge 8.6.1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 64, comma 2°, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2.   Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

3.   Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, che lo sceglie tra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4.   Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 66

Vigilanza e controlli

1.   Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

Articolo 67

Personale

1.   Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11°, della Legge 8.6.1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Articolo 67 bis 15 (n.d.r.: consultare Pag. 24)

Nucleo di valutazione

1.   E’ istituito il nucleo di valutazione avente il compito di attendere alla verifica della gestione dell’Ente mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti del personale e della corretta ed economica gestione delle risorse previa informazione e concertazione sindacale.

 

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 68

Demanio e patrimonio

1.   Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2.   I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3.   Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 69

Beni patrimoniali disponibili

1.   Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3°, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 27.7.1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 70

Contratti

1.   Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8.6.1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2.   Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni od appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3.   I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 71

Contabilità e bilancio

1.   L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate norme relative alla contabilità generale.

2.   Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 40 lettera p) del presente Statuto.

3.   I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4.   I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5.   Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 72

Controllo economico e finanziario

1.   I responsabili dei servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2.   In conseguenza, i predetti responsabili dei servizi predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

 

Articolo 73

Controllo di gestione

1.   Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

 

TITOLO VI
L'ATTIVITà NORMATIVA

Articolo 74

Ambito di applicazione dei regolamenti

1.   I regolamenti di cui all'art. 5 della Legge 8.6.1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a)   non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b)  la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c)   non possono contenere norme a carattere particolare;

d)  non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e)   non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2.   Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Articolo 75

Procedimento di formazione
dei regolamenti

1.   L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole Frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.

2.   I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2°, lett. a), della Legge 8.6.1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3.   I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1°, della Legge 8.6.1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 76

Modalità

1.   Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3° della Legge 8.6.1990, n. 142.

2.   Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3.   La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Disposizioni Finali
e Transitorie

1.   Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2.   I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore Civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall' entrata in vigore del presente Statuto.




Note:

1Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 49 del 12/09/1994 e pubblicato sul B.U.R.A n° 18 Straordinario dell’8/3/1996.

2 Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 59 del 30/11/1999.

3 Il 4° comma del presente articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

4 Il 3° comma del presente articolo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

5 Il 5° comma del presente articolo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

6 Il 5° comma del presente articolo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

7 Il 1° comma del presente articolo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

8 Il 1° comma del presente articolo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

9 il 1° comma del presente articolo è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

10 Così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

11 Così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

12 Così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

13 Così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

14 Così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

15 Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 30/11/1999, resa esecutiva dal Co. Re. Co., Sezione de L’Aquila con provvedimento n° 21 di prot. adottato nella seduta del 10/1/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore Responsabile: Dr. Giuseppe PLACIDI – Vice Direttore: Virginio SCAFATI

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L’Aquila)