Titolo I
Principi generali di autonomia

Capo I
Principi istituzionali

Art. 1

L’autonomia della Comunità

1.   Il Comune di Navelli è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione. L’autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l’art. 3 del Testo unico.

2.   Il Comune di Navelli rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente, sostegno dell’operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

3.      L’ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4.   Il Comune di Navelli tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.

5.   La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l’azione di governo e l’attività di gestione del Comune.

6.   Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione, modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata dall’Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l’ordinamento del Comune e l’azione degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 2

L’autonomia e l’adeguamento dello statuto

1.   Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2.   Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell’amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l’attuazione delle riforme.

3.   Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente norma, all’adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all’ente, dei quali lo stesso non è dotato.

4.   La Giunta, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all’adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto, del regolamento che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

5.   L’esercizio dell’autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l’obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall’esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Art. 3

Gli indirizzi generali dello statuto per l’organizzazione del Comune

1.   Il presente statuto è l’atto fondamentale che garantisce l’attuazione dell’autonomia organizzativa del Comune di Navelli, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l’esercizio delle funzioni attribuite all’ente dall’ordinamento.

2.   Per conseguire con l’attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.

3.   Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, ove eletto, assicurano il miglior equilibrio fra l’azione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d’interesse generale della Comunità che si propongono di attivare.

4.   I suddetti sottopongono rispettivamente all’approvazione della Giunta e del Consiglio modalità per la concertazione degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione, con la partecipazione attiva delle competenti commissioni consiliari, dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. La concertazione ha per scopo di presentare all’Assemblea proposte per la cui formazione sia stato preventivamente espresso l’indirizzo e la valutazione delle Commissioni ed il Consiglio possa adottare, con responsabile consapevolezza, le sue deliberazioni. Nel rispetto delle diverse posizioni l’impegno unitario deve attivare un rapporto di reciproca collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando, nelle Commissioni e nell’Assemblea, le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando ad esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dell’azione amministrativa.

5.   Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche previste dall’art. 42 del Testo Unico sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

6.   Il rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti e delle loro competenze stabilite dal titolo IV del Testo Unico deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nell’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui all’art. 107 del Testo Unico. La distinzione delle funzioni di gestione dei dirigenti da quelle degli organi di governo non deve essere interpretata negli atti e nell’operare dell’ente come una separazione che distacchi i due ruoli nell’ordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dell’ente, frazionandola e rendendola priva dell’organica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione ed ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell’adozione degli atti di loro competenza ed il Sindaco, per il suo compito di responsabile dell’amministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.

Capo II
L’autonomia statutaria e normativa

Art. 4

Lo statuto comunale ed il Testo Unico

1.   Il presente statuto stabilisce, nell’ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all’art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune, l’attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant’altro previsto dal Testo Unico.

2.   Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l’azione amministrativa, i procedimenti, l’adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

3.   L’esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei dirigenti responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico.

4.   Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell’autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

5.   Lo statuto ed i regolamenti devono disporre l’attuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei dirigenti della gestione del Comune.

Art. 5

I regolamenti comunali

1.   Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l’autonomia normativa con l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l’esclusione prevista dall’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I regolamenti disciplinano in particolare l’organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell’economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2.   La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l’ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3.   Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

4.   Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva.

5.   Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell’esame dell’Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Art. 6

Regolamenti comunali
Sanzioni pecuniarie amministrative

1.   L’esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2.   Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3.   Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Titolo II
Il comune

Art. 7

Ruolo e competenze generali

1.   Il Comune di Navelli è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell’impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l’autonomia.

2.   Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3.   Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4.   Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 8

Esercizio delle funzioni

1.   Gli organi di governo del Comune indirizzano l’azione amministrativa e l’attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali;

b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

c) concorrere a garantire, nell’ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;

d) sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;

e)   tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

f)   tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

g) promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l’educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

2.   Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3.   Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4.   Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 9

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1.   Il Comune considera valori fondamentali l’ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2.   La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell’ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l’edificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3.   Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d’insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

4.   Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.

Art. 10

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1.   Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2.   Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3.   Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

4.   Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5.   Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l’ambito dei partecipanti alla convenzione e l’esercizio delle funzioni e delle attività agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all’art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l’area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

6.   L’accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

Art. 11

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1.   I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l’esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2.   Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dell’ente.

3.      L’adeguamento dell’organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

4.   La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d’intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati ed alle risorse che l’ente può reperire.

5.   Il Presidente del Consiglio comunale, entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento, costituisce una Commissione speciale, comprendente anche rappresentanti delle associazioni di partecipazione, con il compito di redigere la “Carta dei diritti dei cittadini” di cui all’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281. I diritti affermati nella Carta, dopo l’approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, costituiranno gli indirizzi di riferimento per l’attività del Comune ed i rapporti dei suoi organi di governo e di gestione con i cittadini.

Art. 12

Attuazione del principio di sussidiarietà

1.   Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall’art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l’organizzazione comunale.

2.   I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.

3.   A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di settembre per l’anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione dell’attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l’intervento è esteso all’intero comune, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia delle prestazioni effettuate ai cittadini, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l’esercizio dell’attività o servizio.

4.   Il Consiglio comunale esamina entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei responsabili dei servizi interessati. Il Consiglio verifica l’attuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all’ammissibilità dei progetti presentati.

5.   Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d’intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. e), del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l’attuazione del protocollo d’intesa nel quale sono previsti:

a)   la data di scadenza dell’accordo, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;

b)  il periodo di sperimentazione al termine del quale l’accordo può essere rescisso da ambedue le parti;

c)   le cause che nel corso dell’incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;

d) l’assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;

e)   le dotazioni strumentali e l’eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l’attuazione dell’intesa.

Art. 13

La semplificazione amministrativa e documentale

1.   Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2.   Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività degli organi di governo e dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l’eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3.   In apposite riunioni indette e coordinate dal Segretario Comunale/ Direttore Generale i Responsabili dell’organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare l’informatizzazione delle procedure e per l’attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n. 445/2000.

4.   Ciascun Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall’invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

5.   Il Responsabile di Servizio, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

6.   Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all’art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7.   La semplificazione dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell’organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

8.   Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

9.   Lo studio del programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l’utilità di realizzare una rete che consenta l’esercizio associato di funzioni ed attività per la popolazione dell’intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli comunali e stipulata ai sensi dell’art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione all’accordo, compresa l’eventuale costituzione, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.

Art. 14

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1.   I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2.   Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3.   La sede del Comune è posta in Via Pereto 2 a Navelli e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 15

Stemma e gonfalone storico

1.   Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta una nave di tre alberi (vascello al naturale con le vele ammainate sul mare azzurro sormontata da una corona marchionale d’oro con intorno scritto il motto “ navellurum merito coronata fidelitas “   ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta “Comune di Navelli”, costituisce il bollo ufficiale dell’ente.

2.   L’uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d’interesse pubblico generale.

Titolo III
Gli istituti di partecipazione popolare

Capo I
Gli istituti di partecipazione popolare

Art. 16

Condizioni e finalità

1.   Gli organi di governo e l’organizzazione di gestione ispirano l’azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l’esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

2.   Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l’esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all’attività del Comune, secondo quanto prevedono l’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’art. 3 del Testo Unico e l’art. 12 del presente statuto.

Art. 17

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1.   La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:

a)   i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b)  i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

c)   gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;

d)  le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

2.   I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 18

Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti con il Comune

1.   Il Comune di Navelli riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

2.   La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi degli artt. 8 e 42, c. 2/d, del Testo Unico e d’intesa con il Presidente del Consiglio, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l’istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all’amministrazione del Comune, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell’ambito comunale.

Art. 19

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1.   Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall’assessore competente per materia, insieme con il responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

2.   Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l’Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

3.   Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Presidente che ne informa il Sindaco e le sottopone, a seconda del loro oggetto, all’Assemblea od alla Commissione competente. Il Presidente, quando l’istanza è di competenza dell’Assemblea, e la Commissione competente, quando spetta ad essa pronunciarsi, possono sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l’organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco.

Art. 20

Consultazioni della popolazione

1.   Prima dell’adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, e l’Assessore delegato per la materia, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono disporre congiuntamente la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l’oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ovvero a tutta la popolazione.

2.   La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:

a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, con l’intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei  responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;

b) mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Art. 21

Partecipazione al procedimento amministrativo

1.   L’attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l’attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2.   Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3.   In particolare nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell’interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.

4.   Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall’interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell’emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell’interessato.

5.   Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, all’organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

Capo II
I referendum comunali

Art. 22

I referendum consultivi

1.   Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l’onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a)   quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b)  quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno n. 100 elettori e da altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi . Per i residenti non elettori l’ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.

2.   Non possono essere sottoposti a referendum:

a)   lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;

b)  il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c)   i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d)  gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

e)   gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3.   Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico

4.   Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 23

I referendum propositivi

1.   Su richiesta sottoscritta da n. 100 elettori od altri soggetti che hanno diritto di parteciparvi, il Sindaco indice referendum avente per fine l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente l’abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.

2.   Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria; dell’ordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale nonché per disporre direttamente od indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.

3.   Il regolamento comunale sulla partecipazione determina le condizioni formali di presentazione ed ammissibilità della richiesta, le condizioni di svolgimento e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata.

4.   Nel caso di esito positivo del referendum il Consiglio adotta, entro sessanta giorni, i provvedimenti conseguenti.

Capo III
Azioni popolari a tutela degli interessi comunali

Art. 24

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1.   Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l’ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del servizio competente a provvedere con l’assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l’intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 25

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1.   Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all’art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il responsabile del servizio competente a provvedere con l’assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l’intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo IV
I diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 26

Diritto di accesso e di informazione

1.   Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2.   Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3.   Il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

4.   L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità all’art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli. L’Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

Capo V
Il Difensore civico comunale

Art. 27

Istituzione e funzioni

1.   Il Comune di Navelli può istituire, anche in associazione con altri Comuni, il difensore civico, che esercita le sue funzioni per garantire l’imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell’organizzazione comunale.

2.   Il Difensore civico opera per l’eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell’azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, anche su comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.

3.   Il Difensore civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l’attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell’ente per segnalare, nell’adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l’istituzione.

4.   Il Difensore civico esercita il controllo preventivo eventuale di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio su richiesta dei Consiglieri comunali, con la procedura prevista dall’art. 127 del Testo Unico.

5.   Al Difensore civico sono presentati i ricorsi avverso al diniego, espresso o tacito, ed al differimento da parte di amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso che il Difensore civico ritenga illegittimo il diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l’esercizio del diritto avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l’intervento sostitutivo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo il diritto dell’interessato di cui all’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

6.   Il Difensore civico esercita anche le funzioni di Garante del contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede ad assicurare all’Ufficio del Difensore civico le professionalità necessarie.

7.   Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.

Art. 28

Requisiti

1.   Il Difensore civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

2.   Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l’elezione a Consigliere del Comune.

3.   Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri.

4.   Per le modalità di presentazione delle istanze e per le specifiche funzioni e le modalità di esercizio interverrà specifico regolamento comunale.

5.   Il Difensore civico rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli artt. 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Art. 29

Organizzazione associata dell’Ufficio

1.   Il Comune per rafforzare le dotazioni per il servizio e contenere i costi economici dello stesso può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di supporto alle attività del Difensore civico.

2.   Ogni Comune associato elegge direttamente il Difensore civico, la cui scelta è previamente concordata con gli altri Comuni. L’esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun Comune del quale l’eletto è il Difensore civico.

3.   La convenzione di cui all’art. 30 del Testo Unico determina l’ubicazione dell’Ufficio, le dotazioni di personale, arredamento, attrezzature e servizi dell’Ufficio stesso e la ripartizione fra i Comuni associati, in base alla popolazione, degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.

4.   Il compenso del Difensore civico viene determinato in misura unica, secondo il parametro stabilito dal primo comma dell’art. 33, applicato all’indennità di funzione base del Sindaco di un Comune di popolazione pari a quella complessiva degli enti che hanno eletto il Difensore civico. Il compenso viene ripartito fra i Comuni in base alla popolazione di ognuno e dagli stessi direttamente corrisposto.

5.   Per le spese di viaggio e le indennità di missione ciascun Comune applica le disposizioni di cui all’art. 33, secondo comma, per quelle per conto dello stesso effettuate.

Titolo IV
Forme associative e di cooperazione

Art. 30

Esercizio associato di funzioni e servizi

1.   Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L’individuazione dell’ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell’art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2.   Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall’art. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall’art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l’adozione.

3.   Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d’intesa con gli altri Comuni, non inferiore a due anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando l’impegno di esercitare in forma associata le funzioni e le attività inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 31

Convenzioni associate intercomunali

1.   Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2.   Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3.   Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.

4.   Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5.   Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l’ambito dei partecipanti alla convenzione e l’organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all’art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l’area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 32

Unioni di Comuni

1.   Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l’esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l’attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2.   Il Consiglio comunale approva l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

3.      L’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall’art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

4.   Lo statuto prevede che il Presidente dell’Unione è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5.   L’Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.

6.   All’Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall’ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell’Unione.

7.   All’Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Titolo V
Organi di governo
Disposizioni generali

Art. 33

Organi di governo del Comune

1.   Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2.   Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

3.   Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 34

Condizione giuridica degli amministratori nell’esercizio delle funzioni

1.   Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell’attività amministrativa e di gestione.

2.   Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3.   Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 35

Status dei componenti il Consiglio comunale

1.   Il Sindaco ed i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l’esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

2.   I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l’art. 81 del Testo Unico.

3.   Per il trattamento economico del Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi artt. 58 e 59.

Titolo VI
Il consiglio comunale

Capo I
La Presidenza del Consiglio comunale

Art. 36

Presidenza del Consiglio comunale

1.   Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2.   In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso diverso la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.

3.   Le funzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento sul funzionamento del consiglio

Capo II
Il regolamento del Consiglio comunale

Art. 37

Il regolamento e l’autonomia funzionale ed organizzativa

1.   Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l’istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2.   Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:

a)   gli avvisi di convocazione, corredati dall’elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l’invio; in caso d’urgenza l’avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;

b)  le proposte da iscrivere all’ordine del giorno sono fatte pervenire al Presidente del Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione, dal Sindaco, dalle Commissioni consiliari o da singoli Consiglieri proponenti. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi d’urgenza;

c)   il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all’o.d.g. interrogazioni e mozioni;

d)  il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;

e)   i componenti della Giunta che non sono Consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.

3.   Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l’esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del Testo Unico, sono stabilite dal regolamento.

4.      L’attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dell’importo ad esse relativo nel bilancio comunale.

5.   Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l’esame e la valutazione delle proposte presentate e per l’adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l’organo di revisione contabile, il Difensore civico e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

Capo III
I Consiglieri comunali

Art. 38

Entrata in carica e durata del mandato

1.   I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione dell’elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2.   La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell’adunanza delle sezioni elettorali, coincidente con quello della prima sezione, a compimento delle operazioni elettorali.

3.   I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 39

Consiglieri comunali - Prerogative

1.   Ogni Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2.   Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell’elezione o con l’adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

3.   I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell’operato dell’amministrazione, per l’esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4.   Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l’esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5.   Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

6.   Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d’urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7.   Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente ed al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

8.   Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell’ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all’ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

9.   Il sindaco può affidare degli incarichi istruttori o di studio e approfondimento a singoli consiglieri in determinate materie.

Art. 40

Gruppi consiliari

1.   I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2.   I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell’adunanza d’insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per l’elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall’unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Presidente del Consiglio, prima dell’adunanza d’insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3.   Il Consigliere che all’inizio o nel corso dell’esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest’ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

4.   I Consiglieri, in numero non inferiore a due , che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

5.   Il regolamento disciplina l’attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.

Art. 41

Votazioni dei Consiglieri comunali

1.   Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.

2.   Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

3.   I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 42

Trattamento economico

1.   I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall’art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.

2.   L’importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d’incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all’art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

Art. 43

Trasformazione del gettone di presenza dei
Consiglieri comunali in indennità di funzione

1.   In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 82 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale può disporre che ai Consiglieri competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempreché tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.

2.   Con il regolamento del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione della norma suddetta, la determinazione e l’erogazione dell’indennità di funzione, tenuto conto di quanto stabiliscono l’art. 82 del T.U. ed il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

3.   Per i lavoratori dipendenti l’indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza non è soggetta al dimezzamento previsto dal primo comma dell’art. 82.

Art. 44

Dimissioni

1.   Le dimissioni, dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, presentate nelle modalità di cui all’art. 38, comma 8 del TUEL, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 45

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1.   Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per tre sedute consecutive (ovvero per sei sedute nell’anno) alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il quinto giorno successivo a ciascuna riunione.

2.   Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.

Art. 46

Surrogazioni e supplenze

1.   Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2.   Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 47

Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio
Incarichi esterni

1.   I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo IV
Le commissioni consiliari

Art. 48

Commissioni consiliari

1.   Il consiglio può prevedere l’istituzione di commissioni consiliari permanenti per la preparazione delle sedute del Consiglio.

2.   Può essere istituita la Commissione permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari, regolata dal Regolamento del Consiglio.

3.   In conformità al terzo comma dell’art. 6 del Testo Unico può essere istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

4.   La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo V
Adunanze - Convocazione

Art. 49

Convocazione del Consiglio comunale

1.   La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

a)   la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco mediante avvisi comprendenti l’elenco degli argomenti da trattare e la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza;

b)  la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;

c)   sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;

d)  l’avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri da parte del [Sindaco o Presidente] delle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità all’art. 9, c. 4, del T.U.;

e)   i termini e le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione all’albo comunale, dell’invio alla Giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi d’informazione.

Art. 50

Adempimenti prima seduta

1.   Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo III del titolo III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidare l’elezione ovvero dichiarare l’ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all’art. 69 del predetto Testo Unico.

2.   La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

a)   al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

b)  alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

Capo VI
Funzioni di competenza del Consiglio comunale

Art. 51

Funzioni e competenze

1.   Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall’art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.

2.   Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle funzioni generali d’indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all’affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell’assetto del territorio e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

3.   Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.

4.   Il Consiglio comunale, nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.

5.   Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l’accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 52

Indirizzo politico-amministrativo

1.   Il Consiglio comunale esercita le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo con l’attività e l’adozione degli atti previsti dal precedente art. 71 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:

a) l’adozione e l’adeguamento dello statuto e dei regolamenti;

b)  la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;

c)   la partecipazione alla formazione e l’approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;

d)  gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;

e)   la definizione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f)   ogni atto od intervento d’indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dell’azione dell’ente, secondo i programmi approvati.

Art. 53

Linee programmatiche di mandato

1.   Entro 2 mesi dalla prima seduta del Consiglio, o anche contestualmente alla stessa, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Consiglio il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.   Il Sindaco rimette immediatamente copia del documento ai Presidenti di tutti i gruppi consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per scritto, entro venti giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni .

3.   Il Consiglio comunale, nella riunione indetta entro venti giorni dall’invio al Sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 54

Controllo politico amministrativo dell’attuazione del programma

1.   Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l’attuazione del programma di governo con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.

2.   La verifica dell’attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:

con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l’art. 193 del Testo Unico.

3.   Il Consiglio, qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare, direttamente od a mezzo degli Assessori da lui delegati, i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi preventivati. Il Sindaco informa il Presidente del Consiglio dei provvedimenti disposti.

4.   Il Consiglio qualora ritenga che specifiche previsioni del programma siano da modificare, ridurre o sostituire in relazione a nuove o diverse condizioni che si sono verificate, sottopone al Sindaco tali esigenze ed in base alle sue proposte ed alle valutazioni espresse dall’assemblea consiliare, provvede, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, a definire l’adeguamento del programma.

Art. 55

Partecipazione delle minoranze

1.   Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.

2.   Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

Titolo VII
La giunta comunale

Art. 56

Giunta comunale – Composizione
Limite massimo

1.   La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 4 Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro venti giorni dalla  sua proclamazione e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 57

Nomina della Giunta

1.   Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Art. 58

Assessori comunali – Divieti

1.   Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2.   I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 59

Assessori comunali - Durata in carica -
Rinnovo – Revoca

1.   I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.

2.   Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3.   Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 60

Giunta comunale - Convocazione e presidenza

1.   Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 61

Giunta comunale – Competenze

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.   La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o del Consiglio.

3.   La Giunta collabora con il Sindaco:

-    per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

-    per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;

-    per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;

- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

4.   La Giunta adotta:

-    il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;

-    le deliberazioni, in caso d’urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

-    le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

-    le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;

-    la deliberazione relativa all’aumento od alla diminuzione dell’indennità di funzione dei propri membri;

-    la deliberazione relativa all’importo da accantonare per la corresponsione dell’indennità di funzione ai dirigenti;

-    la deliberazione relativa all’anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all’inizio dell’esercizio;

-    la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dall’istituendo regolamento del personale;

-    la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;

-    lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all’approvazione del Consiglio;

-    lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all’approvazione del Consiglio;

-    ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all’art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;

-    delibera i progetti dei lavori pubblici;

-    delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

5.   La Giunta:

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell’esercizio di cui all’art. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;

-    propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all’art. 153, sesto comma;

-    presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;

-    propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;

-    adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Art.62

Delegazione di competenze da parte del sindaco. Preposizione.

1.   Il Sindaco, può, con proprio provvedimento, delegare proprie competenze agli assessori per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente.

Tale delega deve essere redatta per iscritto, deve essere accettata dall’interessato, non comporta subdelegazione ed è revocabile in qualsiasi momento da parte del Sindaco. Se comporta delega di funzioni esercitate quale Ufficiale di Governo, l’atto di delega deve essere partecipato al prefetto.

2.   L’atto di preposizione dell’assessore ad un settore dell’amministrazione, normalmente disposto con l’atto di nomina, non comporta necessariamente l’esercizio di attività delegate.

Art. 63

Il sistema integrato dei servizi sociali

1.   Gli organi del Comune provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, all’attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l’ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2.   Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l’accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell’ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale, l’attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all’esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d’indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3.   Il Consiglio comunale, in base allo schema ministeriale di cui all’art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

4.   La Giunta, nell’ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri Comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo di cui all’art. 19 della legge, da realizzare da tutti i Comuni partecipanti. A tal fine la Giunta provvede alla revisione della dotazione organica per recuperare per questi servizi, con le necessarie trasformazioni e la formazione degli interessati, personale già addetto a servizi e funzioni comunque dismesse o cessate e, nei limiti strettamente necessari e compatibili con le risorse finanziarie, all’istituzione di nuovi posti per assicurare all’organizzazione competenze professionali specifiche, di elevato livello, che realizzino il miglior esercizio delle nuove funzioni.

Titolo VIII
Il sindaco

Art. 64

Ruolo e funzioni generali

1.   Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede

2.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all’elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3.   Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l’attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell’organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all’imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4.   Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

5.   Entro il termine fissato dall’art. 53 del presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale impartisce al Direttore generale – od a chi ne esercita le funzioni – le direttive per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all’art. 197 del Testo Unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nell’esercizio delle funzioni, attribuitegli dall’art. 50 del Testo Unico, segue l’attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale – od a chi per esso – le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

6.   Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

7.   Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell’organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

8.   A tale fine il Sindaco promuove, indirizza e dirige lo studio e la formazione del “piano generale dell’organizzazione del Comune”, di cui all’art. 92 del presente statuto, coordinando i contenuti e le finalità da detto articolo indicate con gli obiettivi del programma di mandato.

9.   Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

10. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 65

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1.   Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l’emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2.   Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

3.   Il Sindaco o per sua delega l’Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali, con le modalità di cui all’art. 55.

Art. 66

Esercizio della rappresentanza legale

1.      Rappresentante legale dell’ente è il Sindaco, secondo l’art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell’art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2.   Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all’esecuzione degli atti da questi adottati.

3.      L’attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell’attività delegata.

4.   Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all’albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.

5.   I responsabili dei servizi esercitano la rappresentanza legale del Comune nell’attuazione dei compiti e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6.   I responsabili dei servizi promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell’ente correlati ai compiti di cui alla disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con il provvedimento del Sindaco di cui all’art. 109 del Testo Unico, che comprendono anche le funzioni di cui al presente articolo.

7.   La nomina del difensore in ciascuna causa è effettuata dalla Giunta, sentito il responsabile del servizio contenzioso.

8.   La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al responsabile del servizio  tributi. Essi hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a 2.500 euro

9.   Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta su proposta del responsabile del tributo previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d’importo superiore a quello indicato al punto precedente.

Art. 67

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1.   Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2.   Il Sindaco può promuovere la stipula di una convenzione per la nomina di un Direttore generale associato con i comuni contermini, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti le cui popolazioni, assommate a quella del nostro Comune, raggiungono i 15.000 abitanti. L’incarico è regolato dalle norme dell’art. 108 e dalle altre disposizioni del Testo Unico.

2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell’organizzazione comunale ed agli interessi dell’ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

4.   Nel Comune di Navelli le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico possono essere attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del predetto Tuel a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti in relazione alla sua carica.

5.   Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall’art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

Art. 68

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1.   Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2.   Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell’esercizio dell’incarico, i comportamenti stabiliti dall’art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Art. 69

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1.   Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell’art. 54 del Testo Unico.

2.   Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3.   Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4.   In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5.   Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6.   Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7.   Il Sindaco può promuovere specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico già adottati dal Comune, secondo quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia ambientale.

8.   Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

9.   Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall’art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 70

Durata in carica

1.   Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.

2.   È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 71

Mozione di sfiducia

1.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall’art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 72

Dimissioni del Sindaco

1.   Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2.   Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell’art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3.   Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo IX
L’autonomia organizzativa

Capo I
Ordinamento e gestione del personale

Art. 73

Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.      L’organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:

a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;

b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;

c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;

d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;

e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2.   Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi, adottato dalla Giunta, definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c)   valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d)  valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3.   Il controllo di gestione sarà effettuato, non appena istituito, con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L’individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall’ente, nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4.      L’organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

a)   l’attività di valutazione e controllo supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b)  il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell’ente.

5.   Per l’effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

6.      L’attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

7.   La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall’art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Capo II
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 74

Direttore generale
Servizio associato con altri Comuni

1.   Il Sindaco può promuovere una intesa con i Comuni contermini che, insieme al nostro, raggiungono una popolazione di 15.000 abitanti, per la stipula di una convenzione per regolare in forma associata la nomina, l’attività, la durata dell’incarico, la revoca, il trattamento economico del Direttore generale che presterà la sua opera esercitando per tutti i Comuni convenzionati le funzioni di cui al primo comma dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000 e provvedendo alla gestione coordinata o unitaria dei servizi per i Comuni convenzionati.

Art. 75

Il Segretario comunale

1.   Il Segretario comunale, iscritto nell’albo previsto dall’art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2.   Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3.   Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e dal successivo art. 98 e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

4.   Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 76

I responsabili degli uffici e servizi e gli incarichi a contratto

1.   Il Sindaco conferisce gli incarichi di responsabile degli uffici e servizi anche a  tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione, qualora istituito, o attraverso un piano degli obiettivi comunque predisposto dalla Giunta o direttamente dal Sindaco, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.

2.   Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.

3.   Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall’art. 110 del Testo Unico e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato, anche part-time, per i dirigenti, i responsabili dei servizi e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell’art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5.   Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da disciplinare più diffusamente negli appositi regolamenti.

Art. 77

Funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi

1.   La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Responsabili dei servizi che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di servizio che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell’ente del quale sono responsabili.

2.      Appartengono ai responsabili di servizio tutti i compiti relativi all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.

3.   Sono attribuiti ai responsabili del servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell’art. 107 del Testo Unico.

4. Le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5.   Dall’entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai responsabili dei servizi, salvo quanto previsto dall’art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all’art. 54 del Testo Unico.

6.   I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza dell’attività amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

7.   Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’art. 147 del Testo Unico.

Art. 78

Segretario comunale e responsabili di servizi
Incarichi – Funzioni

1.   Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale l’esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.

2.   Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l’art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall’art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l’attività

3.   Il Comune di Navelli può, nell’impossibilità di attribuire ulteriori funzioni al Segretario comunale, anche per il contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, ai sensi dell’art. 48, c. 3, del T.U., attribuendo ai componenti della Giunta la responsabilità di uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale, secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.

5.      Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell’ente.

6.   Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

7.   La durata dell’incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

Capo III
I Servizi pubblici comunali

Art. 79

Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

1.      Nell’esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

2.   Il Comune assicura la tutela degli utenti e dei consumatori dei servizi pubblici comunali promovendo la loro partecipazione nelle forme, anche associative, previste dall’art. 8 del T.U. n. 267/2000, alle procedure di valutazione e controllo degli standard qualitativi.

Art. 80

I servizi pubblici comunali

1.   I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dall’art. 113 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito e completato dalle disposizioni dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dalla L. 326 del 2003

2.   Per la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell’art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da quelle dell’art. 35 della legge n. 448/2001.

3.   I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti conformemente a quanto stabilito dal vecchio art. 113 del D.Lgs. 267 del 2000, dopo l’intervenuta abrogazione dell’art. 113 bis del d. lgs.267 del 2000 ad opera della sentenza della corte Costituzionale n. 272 del 2004.

Art. 81

Istituzione

1.   Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire “Istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle Istituzioni il consiglio d’amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d’amministrazione è stabilito dal regolamento.

3.   Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d’amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.

4.   Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione e gestione dell’Istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5.      L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.   Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.   Il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8.   La costituzione delle “Istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 82

Società di capitali con partecipazione comunale

1.   Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata:

a)   per la trasformazione delle aziende speciali comunali o consortili, secondo quanto stabilito dall’art. 115 del T.U. n. 267/2000, modificato dall’art. 35 della legge n. 448/2001;

b)  per le finalità relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica le previste dall’art. 113 del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall’art. 35 della legge n. 448/2001, con l’osservanza delle altre disposizioni comprese nel predetto art. 35 e nel regolamento di attuazione dello stesso;

c)   per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica di cui all’art. 113-bis, inserito nel T.U. n. 267/2000 dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001e modificato dalla l. 326 del 2003.

2.   La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.

3.   La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

4.   Nell’atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d’amministrazione, dell’eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

5.   Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d’amministrazione e dell’eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

6.   Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell’atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d’amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dall’art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 83

Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

1.   Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica:

a)   in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all’affidamento ai soggetti di seguito indicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni comunali;

- aziende speciali, anche consortili;

- società di capitali a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale  esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;

Titolo X
L’autonomia finanziaria e impositiva
Programmazione e ordinamento contabile

Art. 84

Autonomia finanziaria

1.   Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all’attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione.

Con l’acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2.   La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3.   Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4.   Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l’equilibrio.

Art. 85

Autonomia impositiva

1.   Il Comune provvede, nell’ambito delle leggi, all’esercizio della potestà regolamentare generale per l’acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2.   L’istituzione ed il costante aggiornamento dell’anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3.   I servizi comunali preposti all’acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all’importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all’evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto sono programmate d’intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4.   I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all’ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b)  massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l’uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 86

Statuto dei diritti del contribuente

1.   I regolamenti comunali relativi all’esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l’ufficio tributi e presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell’ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall’art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d)  rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell’ente;

e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d’interpello del contribuente dall’art. 11 della legge n. 212/2000;

f)   garante del contribuente: il Comune istituirà il “Garante del contribuente”, avvalendosi inizialmente del Difensore civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Titolo XI
Norme finali

Art. 87

Revisione dello statuto

1.   Le modificazioni e l’abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2.   Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio dei degli organismi di partecipazione popolare, se istituiti, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell’adunanza del Consiglio comunale.

3.   La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4.   L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 88

Entrata in vigore

1.   Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2.   Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3.   Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

4.   Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5.   Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.