il
dirigente del servizio
Omissis
DISPONE
Per i motivi
specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. Di concedere, ai sensi dell’art. 8, comma 2
della L.R. 27.12.2001, n. 84, in favore del Comune di Atessa (CH) il contributo
semestrale costante in conto rata posticipata, per la durata di venti anni, di
€. 2.908,19, pari al 3,7850049311% della quota di mutuo di €. 76.834,48,
concesso dalla Cassa DD.PP. – pos. 4460804 00 - e contenuto nei limiti della
spesa massima ammissibile a finanziamento, per il completamento della rete di
distribuzione del gas metano nelle località di Piana Vacante, Colle Quarto e
Carriera.
2. Di corrispondere il contributo regionale di
cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP., mediante
semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, per l’intera
durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle scadenze previste nel relativo
piano di ammortamento.
3. Che la copertura finanziaria della somma di
€. 5.816,38, quale rata di ammortamento annuale del mutuo ventennale di €.
76.834,48, al tasso del 4,40%, è assicurata nell’ambito dello stanziamento di
cui all’art. 18 della L.R. n. 84/01 citata.
4. Che il presente provvedimento non comporta
nuovo impegno di spesa ai sensi dell’art. 51 della L.R. 81/77, come integrato
dall’art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il relativo onere trova capienza
nell’impegno n. 1 assunto sul cap. 152360 con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 4929 del 27.12.96.
5. Di autorizzare il Servizio Affari Finanziari
e Ragioneria ad effettuare i pagamenti inerenti e conseguenti al presente
provvedimento.
6. Gli impegni assunti come sopra, ai sensi
dell’art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come integrato dall’art. 3 della L.R.
n. 13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare,
sugli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio di previsione degli
esercizi successivi
La quota
definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6
dell’art. 13 della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui all’art. 4 della
stessa L.R. n. 84/01 ed alla spesa effettiva dell'intervento, che verrà
accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell'art. 9 comma 3 della L.R.
n. 25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la
relativa documentazione.
La
deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione deve essere trasmessa al competente Servizio regionale,
ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come modificato dall’art. 8
comma 5 della L.R. n. 141/00, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.
Il presente
provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso
ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica
nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione,
notificazione o piena conoscenza dello stesso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACANTE
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch.
Francesco D’Ascanio