il presidente della giunta regionale

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;

Visto il D.Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti’’;

Vista la L.R. 28.04.00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamata l’Ordinanza n. 1 del 14.01.04 con la quale, in merito alla richiesta formulata dalla SEGEN S.p.a. con sede in Civitella Roveto (AQ), i Comuni di Balsorano, S. Vincenzo V.R., Morino, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume e Tagliacozzo, soci della suddetta Società, provvedono allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi territori presso la discarica comprensoriale ubicata in località Cerratina di Lanciano (CH), per mesi sei a far data dal 14.01.04;

Richiamata l’Ordinanza n. 2 del 09.03.04 con la quale si dispone l’integrazione della precedente Ordinanza n. 1 del 14.01.04 con il Comune di S. Marie;

Richiamata l’Ordinanza n. 4 del 14.06.04 con la quale si dispone la proroga dell’Ordinanza n. 1 del 14.01.04 di ulteriori sei mesi;

Vista la richiesta della SEGEN Spa del 16.11.04 con la quale si richiede una proroga di ulteriori sei mesi dell’Ordinanza n. 4 del 14.06.04 poiché a causa delle condizioni meteorologiche non favorevoli lo stato di avanzamento dei lavori inerenti la costruzione della discarica di S. Marie, autorizzata con provvedimento n. DF3/14 del 17.02.03 procede molto a rilento;

Considerato che, relativamente ai conferimenti di rifiuti urbani effettuati presso la discarica comprensoriale ubicata in loc. Cerratina di Lanciano (CH), provenienti dai Comuni interessati dalle precedenti Ordinanze n. 01 del 14.01.04, n. 02 del 09.03.04 e n. 4 del 14.06.04, non risultano pervenute relazioni negative da parte degli Enti preposti al controllo;

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. n. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo - Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   di prorogare la scadenza dell’ordinanza n. 4 del 14.06.04 con la quale, in deroga a quanto disposto al 1° comma dell’art. 13 della L.R. 28.4.2000, n. 83, la SEGEN S.p.a., con sede in Civitella Roveto (AQ) è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei territori dei Comuni di Balsorano, S. Vincenzo V.R., Morino, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume, Tagliacozzo e S. Marie presso la discarica comprensoriale in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), regolarmente autorizzata ed in esercizio, ubicata nell’ambito territoriale di Chieti, la cui titolarità è in capo al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Lanciano (CH), nei limiti e prescrizioni della relativa autorizzazione regionale, e con le modalità di raccolta all’origine indicate nella nota del 16.12.03;

2.   di stabilire che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di scadenza del richiamato provvedimento n. 04/04, e che tale nuovo termine da ritenersi improrogabile;

3.   di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;

4.   che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;

5.   di trasmettere copia della presente disposizione alla SEGEN Spa, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila e Chieti, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti e l’Aquila e alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

6.   di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute;

7.   di pubblicare integralmente la presente disposizione sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

il presidente

On. Giovanni Pace