la giunta regionale

Visto

-    L’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, riserva alle Regioni il compito di disciplinare, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate”;

-    L’art. 2 D.P.R. 447/98 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione l’ampliamento la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni che recita testualmente: “La individuazione delle aree da destinare agli insediamenti degli impianti produttivi, in conformità alle tipologie ed ai criteri determinati dalle Regioni, anche ai sensi dell’art. 26, 4° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai Comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali”;

-    L’art. 22, comma 1, lett. n), della L.R. 11/99 che riserva alla Regione: “la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale”;

-    l’art. 16, comma 3, della L.R. 11/1999, concernente l’attuazione del D.Lgs. 112/98, come modificato ed integrato dall’art. 71 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 che ha attribuito alla Giunta regionale il compito di approvare criteri e tipologie generali per l’attuazione del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, uniformandosi ai principi di sussidiarietà, semplificazione, nonché di unificazione dei procedimenti amministrativi”;

Vista, la determinazione n. DB/4 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore Regionale ha costituito il Gruppo di Lavoro Intersettoriale composto da dirigenti e funzionari della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli” e della Direzione “Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrogeografici” per iniziative legislative e/o provvedimenti amministrativi concernenti:

-    la definizione di criteri e tipologie generali per la individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi;

-    la definizione degli impianti a struttura semplice;

-    la definizione della disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate;

Tenuto conto che:

il Gruppo di Lavoro, nel corso dei vari incontri ai quali hanno partecipato i Responsabili dei Servizi Urbanistici Provinciali, il Coordinamento degli Sportelli Unici ed il Comitato Utenti Finali, ha elaborato una proposta concernente i criteri e le tipologie generali delle aree da destinare ad insediamenti per attività produttive;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente Regione - Enti Locali, espresso nella seduta del 12 novembre 2004 (Allegato “A”);

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione “Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli” ha espresso parere favorevole di legittimità sul presente atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1.   Di approvare i criteri e le tipologie generali per la individuazione delle aree da destinare ad insediamenti per attività produttive di cui all’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato “B”);

2.   Di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.