Giunta Regionale

Omissis

La Giunta Regionale

Visto l’art. 8, comma 1- bis, del D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dall’art. 9 del D. Lgs. 517/1993 ed ulteriormente modificato dall’art. 8 del D. L.gs. 229/1999, ai sensi del quale:

        “entro un anno dalla data in vigore del D. Lgs. 229/1999, le Regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego”;

        “a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 229/1999, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto ei principi di cui all’art. 6 del D. Lgs. 29/1993, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502”;

Visto il regolamento di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502, il quale, all’art. 1, dispone che i medici interessati in possesso dei requisiti di cui all’ art. 8, comma 1-bis, D. L.vo 502/1992 presentano, a far data dalla pubblicazione del regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che individuano le aree di attività che richiedono l’instaurarsi di un rapporto di impiego, apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale e che tale domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui al successivo art. 4, è presentata alla competente autorità regionale;

Atteso che con deliberazione del 30 marzo 2000, n. 356, la Giunta Regionale ha individuato le aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del potenziamento e del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego ex art 8, comma 1-bis, del D. Lgs. 502/1992, come di seguito elencate:

A)  per il DPR 484/96 art. 63 – cap. V – le aree di attività del Servizio di emergenza territoriale come previste dalla L.R. 2 luglio 1999, n. 37, recante “Piano Sanitario Regionale – triennio 1999-2001;

B)  per il DPR 484/96, allegato N (regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della Medicina dei Servizi), gli ambiti operativi sanciti con deliberazione di G.R. n. 2923 e n. 3710 rispettivamente del 07.05.1992 e del 29.05.1992 e che si enucleano in: Medicina preventiva e scolastica, Medicina di base dei consultori familiari, tossicodipendenze, assistenza nel territorio agli anziani e agli handicappati, visite fiscali, Medicina del lavoro laddove non sia richiesto il titolo di specializzazione, attività di prelievo ed iniettiva, educazione sanitaria, attività di primo livello di diagnosi e cura, igiene pubblica, igiene mentale e riabilitazione;

Atteso che la Giunta Regionale, al punto 2), del suddetto provvedimento del 30 marzo 2000, n. 356, ha, altresì, deliberato le modalità ed i criteri per le procedure relative all’ammissione dei medici addetti alle attività di guardia medica, emergenza territoriale e medicina dei servizi, al giudizio di idoneità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 502/1997, come di seguito specificati:

1.   “i medici addetti alle attività di guardia medica, emergenza territoriale e medicina dei servizi in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, i quali al 31 dicembre 1999 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato e continuativo da almeno cinque anni nelle aree di attività sopra indicate, presentano apposita domanda di inquadramento nel ruolo sanitario nei limiti previsti dal decreto legislativo stesso;

2.   ai sensi dell’art. 1, del D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502, i medici interessati, titolari di rapporto convenzionale con le Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, inoltrano le domande, complete della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all’art. 4 del richiamato D.P.C.M. 502/1997, al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell’Assessorato Regionale alla Sanità (Via Conte di Ruvo, 74 – Pescara) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento;

3.   i medici che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 229/1999, hanno spontaneamente presentato domanda di inquadramento nel ruolo sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, del Decreto in parola sono tenuti a reiterare la domanda stessa secondo le modalità di cui al precedente punto 2);

4.   i medici che matureranno il requisito minimo dei cinque anni di anzianità di incarico a tempo indeterminato successivamente alla data del 31 dicembre 1999 dovranno presentare domanda di inquadramento nel ruolo sanitario entro il 30 giugno oppure il 31 dicembre dell’anno di riferimento, a seconda che il raggiungimento del requisito di cui sopra ricada nel primo o nel secondo semestre dell’anno stesso””;

Rilevato:

        che la suddetta delibera di Giunta Regionale n. 356/2000 omette di fissare un termine per l’attivazione della procedura di che trattasi;

        che, quindi, è indispensabile procedere a dare certezza temporale alla procedura  amministrativa di che trattasi in quanto la stessa non può durare sine die, per evidenti ragioni di buon andamento dell’azione amministrativa;

        che, peraltro, si ritiene che gli obbiettivi prefissati dalle norme sopra richiamate, allo stato, siano già stati raggiunti;

Considerato, altresì che per analoga procedura di inquadramento nel primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale e dei medici delle altre professionalità sanitarie, l’art. 34 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha previsto espressamente il termine di scadenza del 31 dicembre 2003;

Ritenuto a questo punto, stante la piena potestà amministrativa e legislativa in materia sanitaria attribuita a questa Regione, di poter stabilire il termine ultimo del 12 dicembre 2004 per la presentazione, da parte dei medici incaricati del servizio di guardia medica, emergenza territoriale e medicina dei servizi interessati in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 8, comma 1-bis, del D. L.vo 502/1992, delle domande di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico sanitario ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Medicina di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1.   di fissare il  termine ultimo del 31 gennaio 2005 per la presentazione delle istanze di ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo medico del S.S.N., da parte dei medici interessati incaricati del servizio di ex guardia medica, emergenze territoriale e medicina dei servizi;

2.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.