Dopo l'art. 9 viene aggiunto il seguente art. 9 bis:
Art. 9 bis
(Commissioni consiliari)
1. In base a quanto previsto dall'art. 38, comma 6, T.U.E.L., il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può istituire nel proprio seno e nel rispetto del criterio proporzionale, Commissioni permanenti o di indagine e di studio.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono organi interni del consiglio comunale e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell' Amministrazione.
3. Le Commissioni di indagine e di studio vengono costituite per l'esame di particolari questioni.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.