Dopo l'art. 9 viene aggiunto il seguente art. 9 bis:

Art. 9 bis

(Commissioni consiliari)

1.   In base a quanto previsto dall'art. 38, comma 6, T.U.E.L., il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può istituire nel proprio seno e nel rispetto del criterio proporzionale, Commissioni permanenti o di indagine e di studio.

2.   Le Commissioni consiliari permanenti sono organi interni del consiglio comunale e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell' Amministrazione.

3.   Le Commissioni di indagine e di studio vengono costituite per l'esame di particolari questioni.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.