MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO COMUNALE DI

M O N T E S I L V A N O (PE)

(Approvate con delibera consiliare n. 81 del 7/09/2004)

Sono apportate le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale, pubblicato sul B.U.R.A del 6.2.1992 ed approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 71 del 02.08.1991, n. 95 del 17.10.1991, n. 133 del 3.12.1993, n. 47 del 3.05.1999, n. 60 del 30.06.2000, n. 23 del 28.03.2003 e n. 43 del 28.04.2004, esecutive ai sensi di legge, l’art. 33 “Commissioni Consiliari” del vigente Statuto comunale è sostituito come segue:

Art. 33

COMMISSIONI CONSILIARI

1.   Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno: ciascun componente ha voto plurimo in relazione alla composizione numerica del gruppo di appartenenza; sono permanenti:

I -      Affari istituzionali, amministrativi, generali, personale, decentramento.

II -        Bilancio, finanze, programmazione.

III -        Urbanistica ed assetto territorio.

IV -   LL. e SS.PP., ecologia.

V -        Commercio, Sport, Turismo, Artigianato, Industria e Agricoltura.

VI -        Sanità, Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione.

VII -        Commissione di vigilanza sull’attuazione delle linee programmatiche di governo: con compiti di verifica della corrispondenza dell'attività amministrativa alle linee generali approvate dal Consiglio.

VIII -        Commissione di garanzia: istituita ai sensi del comma 1, dell’art. 44 del T.U.E.L., con compiti di garantire alle minoranze il controllo circa il puntuale rispetto, da parte della maggioranza, dello Statuto comunale.

2.   Esse rendono pareri obbligatori sugli atti di Consiglio. Per gli atti della Giunta che sono attuazione di atti fondamentali di cui al punto M) dell'art. 32 della L. 142/90, le commissioni ricevono tutte le documentazioni al fine di verificare la rispondenza degli atti medesimi ai principi di cui all'art. 36 del presente Statuto, nonché alle direttive della delibera fondamentale.

3.   Sono speciali le commissioni per compiti, fini e periodi più specifici, costituite volta per volta dal Consiglio comunale.

4.   Apposito regolamento determinerà le funzioni ed i poteri delle commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5.   Il Presidente insedia immediatamente le suindicate commissioni consiliari.

6.   I consiglieri comunali possono partecipare alle commissioni di cui non fanno parte senza diritto di voto.

7.   Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati, e documentazioni utili all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.”