il dirigente del 5° settore

Omissis

determina

Che al sig. Ferdinando Lannutti, in qualità di Amministratore Unico della Soc. ACQUADEA s.r.l. con sede legale a Lanciano in Via Colalè n. 7, venga accordato il permesso di ricerca di acque minerali in agro del Comune di Fara S. Martino (CH) su di una estensione di Ha 4,91 per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della presente Determina Dirigenziale.

Art. 1

La zona di terreno, avente l’estensione di Ha 4,91 entro la quale il permissionario potrà svolgere la ricerca, è perimetrata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:25.000, allegato al presente provvedimento e dovrà, nel contempo, formare parte integrante della presente Determina inerente la ricerca.

Art. 2

Il permissionario è tenuto:

1.   ad iniziare l'attività di ricerca entro due mesi dalla data di notifica della presente Determina;

2.   ad osservare quanto dettato dall'art. 16 della L.R. 10.07.2002 n. 15;

3.   ad attenersi, nell'esercizio del permesso, alle prescrizioni impartite dalla Amministrazione Provinciale di Chieti ai fini del controllo delle attività e della regolare esecuzione delle ricerche, nonché ai fini di tutela di vincoli pubblicistici preesistenti od insorgenti;

4.   a tener conto delle eventuali esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152;

5.   a non eseguire lavori di coltivazione, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 29.07.1927 n. 1443;

6.   a risarcire gli eventuali danni causati dai lavori di ricerca, ai sensi dell'art. 10 del citato R.D.;

7.   a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nella ricerca;

8.   a corrispondere alla Regione Abruzzo, a decorrere dalla data del rilascio della presente Determina, il diritto proporzionale annuo anticipato di €. 51,65 (euro cinquantuno/65), pari ad €. 10,33 per ettaro o frazione di ettaro ai sensi della L.R. 10.07.2002 n. 15, da versare su c/c postale 00208678, intestato a: “Regione Abruzzo -Entrate Regionale - 67100 L'Aquila" e con la seguente causale:

"Permesso di ricerca acqua minerale";

9.   a corrispondere alla Regione Abruzzo, “una tantum”, la somma di €. 51,65 (euro cinquantuno/65), pari al 100% del diritto proporzionale, quale tassa di concessione regionale per il rilascio del permesso di ricerca medesimo di cui alla L.R. 28.02.1980 n. 13 modificata dalla L.R. 18.08.1983 n. 55, da versare sul c/c postale n. 10467678 intestato a: "Regione Abruzzo - Imposte Regionali Concessioni Statali - 67100 L'Aquila";

10. a far pervenire copia dei relativi attestati di versamento sia al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo sia al Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti.

Art. 3

Nel caso che i possessori dei fondi si opponessero ai lavori di ricerca, il titolare del permesso ne dà immediata comunicazione al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

Art. 4

Il permesso è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 5

La presente Determina sarà inviata, oltre che al B.U.R.A. per la pubblicazione, anche al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Riccardo De Luca

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Ing. Carlo Cristini