IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
Art. 1
Esercizio provvisorio
l. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma dello Statuto, dell'art. 12 della L.R. 3/2002 e dell'art. 8 del D.Lgs. 76/2000 a gestire provvisoriamente fino al 31 gennaio 2005, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n° 1134/C del 22.11.2003, con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.
2. L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci, allegati a quello regionale, delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, Teramo e Chieti, dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) e dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) ai sensi degli artt. 12 e 47 della L.R. 3/2002 e dell'art. 12 del D.Lgs. 76/2000.
3. L'autorizzazione è estesa, altresì, per identico periodo, al bilancio del Consiglio regionale.
4. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.
Art. 2
Urgenza
5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2005.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 4 gennaio 2005
IL PRESIDENTE
pace