IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Elettorato attivo e passivo

1.   Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

2.   Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

3.   Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 2
Cause di ineleggibilità

1.   Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:

a)     i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

b)    i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

c)     il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno;

d)    i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

e)     i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;

f)     gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

g)     i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h)     i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

i)      i dirigenti e i dipendenti della Regione;

j)     gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito di cui alla L.R. 36/94 e alla L.R. 2/97 e delle relative società di gestione;

k)    il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;

l)      il Difensore civico della Regione Abruzzo;

m)    i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;

n)     i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.

 

2.   Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio sono cessati per dimissioni.

3.   La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4.   In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5.   La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.

Art. 3
Cause di incompatibilità

1.   Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:

a)          l’amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

b)    colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l’ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;

c)     i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi,  nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;

d)    i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta.

 

2.   La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall’art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.

3.   La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, di Giudice della Corte dei Conti, di componente di altro Consiglio o Giunta regionale, di membro del Parlamento Europeo, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale di altra regione, nonché di Sindaco e di Assessore di Comuni di altre Regioni; sono altresì incompatibili con le predette cariche gli Assessori comunali nonché i Sindaci dei Comuni fino a cinquemila abitanti.

4.   Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

Art. 4
Cause di decadenza

1.   La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall’art 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.

2.      Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall’art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.

3.   Le cause di incompatibilità previste dall’art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l’interessato non esercita l’opzione prevista dal comma 4.

4.   Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all’interessato entro cinque giorni.

5.   Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

Art. 4 bis
Rimozione cause

1.   In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell’art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
Abrogazioni

1.   La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: “Deroghe all’art.4 della L. 23.04.1981, n. 154 recante Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale”, è abrogata.

Art. 6
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 30 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
pace