IL COMMISSARIO AD ACTA Avv. Tiziano Ferrante

L’anno duemilaquattro, il giorno due del mese di luglio il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n. 43 GAB del 13.06.2002 quale Commissario ad Acta con il compito di adottare una nuova disciplina urbanistica dell’area distinta in epigrafe, in forza di sentenza n. 446/01 del TAR Abruzzo sez. di Pescara, alla presenza e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca ha proceduto a quanto segue:

Premesso che a seguito della nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha provveduto con delibera n. 257 del 23.09.2002 a classificare l’area sopra descritta, pubblicata nelle forme di legge, e che non sono pervenute osservazioni;

Visti i pareri rimessi dal Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota n. prot. 4285 del 06.09.02 e dall’ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota n. prot. 01641 del 28.03.2003.

Richiamata la delibera commissariale n. 330 del 03.07.2003 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Considerato che nota del 11.02.2004 il sottoscritto Commissario ad acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in merito alla riclassificazione in oggetto per la data del 15.04.2004:

Preso atto del parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 55/2 nella seduta del 23.03.2004 e delle relative osservazioni rimessa con nota del 14.04.2004 n. prot. 801 del 14.04.04:

Considerato l’intervento di trasformazione urbanistico-edilizio si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale, assistiti da convenzione. In particolare, l’attuazione di tale intervento è diretta ma condizionata ad alcuni prerequisiti urbanistici del territorio, ovvero alla effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie (viabilità interna, parcheggi, verde attrezzato) ovvero alla cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard, di cui al D.M.1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell’area stessa e secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito atto d’obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l’area interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificatorio sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.

In particolare tali strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l’equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Le presenti norme prevedono l’attuazione mediante “intervento urbanistico diretto” mediante progettazione unitaria del lotto assistita da convenzionamento tra proprietari ed amministrazione volto ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei caratteri prestazionali di seguito stabilite.

Inoltre, con riferimento ai rilievi espressi dalla SUP di Chieti, si ribadisce che la riclassificazione in oggetto interessa una area limitata del territorio comunale comportando un intervento di trasformazione urbanistica unitaria e marginale rispetto all’intero territorio; che in aderenza a quanto rilevato nel citato parere della SUP appare opportuno elevare la quantità minima della superficie da destinare a standard da 18 mq. / ab. a 24 mq/ab.

Visto il citato Decreto di nomina del Presidente della Provincia;

Vista la Legge Urbanistica n. 1 150/42 e successive integrazioni;

Visto il D.M. n. 1444 del 2.4.68;

Vista la L. 28.1.77 n. 10;

Visti i DPR n. 8/72 e 616/77;

Vista la L.R. n.1/1/99;

Vista la L.R. n. 70/95;

Vista la L.R. 26/00;

Tutto ciò premesso

delibera

1.      L’approvazione della nuova normativa urbanistica della area di seguito individuata nei termini che seguono:

L’area distinta in Catasto al foglio 33, particella 235 con Sf pari a mq. 218 in testa alla Ditta Febbo Lino oggetto del presente provvedimento viene così disciplinata:

-     Sf (superficie fondiaria) = 218 mq.;

-      If (indice di fabbricabilità) = 1,5 mc./mq.;

-      Vl (Volume lordo) 327 mc;

-      Cir (capacità insediativa residenziale) = 3 abitanti;

-          Superficie servizi di cui al DM 1444/68 = 3 x 24 mq./ab. 72 mq. (da localizzare lungo la viabilità principale);

Per i rimanenti parametri edilizi, si confermano le previsioni di cui al Piano Particolareggiato Chieti Scalo Due che già disciplina la restante parte della superficie della part.lla 235 pari a mq. 602.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti.

Il Comune di Chieti provvederà a tutti gli adempimenti di legge e di regolamento connessi, conseguenti e successivi, derivanti dalla riclassificazione dell’area oggetto del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul BURA..

Il commissario ad acta

Avv. Tiziano Ferrante

Il segretario generale

Dott. Sergio Di Luca