Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

La ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. con sede legale in Via Vestina, 118 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Congiunti” nel Comune di Collecorvino (PE) individuata in catasto al foglio n. 8 particelle nn. 480-482-645-647-559-494-655-648-656-649, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. L’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerariedovrà essere presentata la denunzia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96. La presente Determina s’intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, è garantito mediante deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 115.000,00 (centoquindicimilata/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fideiussoria n. 1594827 emessa da istituto Assicurativo “Viscontea Coface” in data 18.10.04

Articolo 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   gli scavi devono mantenersi 2 (due) mt. sopra il livello della falda acquifera;

2.   prima dell’inizio dei lavori la ditta deve installare un piezometro sul Lotto n. 1, in prossimità del fiume;

3.   la coltivazione del Lotto successivo deve avvenire previo collaudo del ripristino del lotto precedente da parte di questo Ufficio;

4.   prima dell’inizio dei lavori apporre i termini lapidei ad una distanza di 50 mt. dal confine demaniale;

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 21.100 e complessivamente di mc. 105.500 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore

b) ruspa

c) autocarri

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta