GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5.08.1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 17.02.1992, n. 179, che fissa norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 04.12.1993 n. 493, in particolare l'art. 10 comma 2 bis che assegna alle regioni
i fondi di cui alla L 179/92, art. 2 commi 1 e 2 ;

Premesso che:

        con Decreto L.gs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” Edilizia Residenziale Pubblica è stata posta in capo alle Regioni;

        in particolare con l’art. 61 “Disposizioni finanziarie” è stato previsto l’accredito alle singole regioni delle disponibilità esistenti presso la Cassa DD.PP. alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento;

        è stato altresì previsto che dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni, secondo la ripartizione effettuata dal CIPE le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati;

Considerato che in attuazione delle norme su citate sono stati sottoscritti due distinti accordi di programma tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Abruzzo: in data 26 ottobre 2000 per l’edilizia agevolata ed in data 19 aprile 2001 per l’edilizia sovvenzionata e che per effetto dei suddetti provvedimenti i fondi trasferiti e disponibili sono utilizzabili secondo i principi e criteri definiti in ambito regionale;

Vista la Legge 9.01.1989 n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

Vista la legge 27.02.1989 n. 62;

Vista la circolare n. 1669/ U.L. del 22 giugno 1989 esplicativa della legge 13/89;

Visto altresì l’art. 11 della citata legge 13/89 che detta norme per la presentazione da parte degli interessati delle domande per la concessione dei contributi previsti dall’art. 9 della stessa legge;

Visto in particolare il comma 5° di detto art. 11 che individua la Regione, quale Ente preposto alla rilevazione del fabbisogno regionale da soddisfare, richiedendo il relativo finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che:

        che per il fabbisogno dal 2001 ad oggi il Ministero non ha assegnato alcun contributo e che le domande pervenute nell’anno 2001 risultano parzialmente soddisfatte con i fondi provenienti dalla ricognizione di tutti i contributi assegnati e non liquidati ai Comuni o liquidati in parte e dei contributi riaccreditati dagli stessi perché non erogati;

        le domande relative agli anni 2002, 2003 e 2004, rimesse ai sensi della L.13/89 da parte dei Comuni non risultano soddisfatte;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992, che prevede apposito accantonamento finanziario per le finalità in argomento;

Considerato che la Regione intende perseguire gli obiettivi della legge 13/89 attraverso l’erogazione di contributi per l’accessibilità ad ogni luogo per tutti i cittadini senza distinzione delle condizioni fisiche personali attraverso l’eliminazione e/o il superamento di barriere architettoniche;

Considerato che da una ricognizione dei fondi sul capitolo 152363 risulta una disponibilità di € 104.394,15 che va ad incrementare la disponibilità finanziaria;

Vista in particolare la Scheda B.2 della deliberazione 135/12 citata, – relativa al coofinanziamento di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati esistenti e nuova costruzione;

Vista la L.R. 18 agosto 2004 n. 32, ove all’art. 3 istituisce il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02.005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs. 112/1992;

Considerato che coloro che hanno prodotto istanza negli anni 2001-2002-2003-2004, con handicap al 100%, ai fini dell’ottenimento delle risorse finanziarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89, sono ammesse di diritto e verranno evase in forma prioritaria rispetto all’approvazione della graduatoria di cui al presente Bando;

Considerato altresì che soggetti ammessi a presentare la domanda di contribuzione finanziaria sono:

        coloro i quali hanno presentato domanda per i contributi previsti dalla L. 13/89, con invalidità inferiore al 100% per gli anni 2001-2002-2003-2004;

        coloro i quali anche con invalidità inferiore al 100% hanno presentato domanda e vogliono partecipare per ottenere una contribuzione superiore a quella prevista dalla L. 13/89;

Dato atto che con la deliberazione di C.R. 135/12 del 18.05.2004, tra l’altro, è stato stabilito:

        l’indizione di un bando per la presentazione delle domande da parte di privati cittadini per gli alloggi in cui sono presenti ostacoli che limitano l’accessibilità o fruibilità all’alloggio stesso con uno stanziamento di 5 milioni di euro;

        l’indizione di un bando per gli Enti pubblici per l’abbattimento delle barriere sia negli edifici pubblici che negli immobili residenziali pubblici per gli interventi relativi all’abbattimento della barriere architettoniche dove è previsto uno stanziamento di 12,5 milioni di euro;

Preso atto che, per la presentazione delle domande sono stati predisposti i sottoelencati modelli:

1.   Bando privati con schema di domanda; (Allegato 1);

2.   Bando Comuni - Interventi su edifici pubblici (Allegato 2);

3.   Bando Comuni Ater – Interventi sugli organismi abitativi (Allegato 3);

4.   Bando Comuni Ater – Interventi su una singola unità abitativa (Allegato 4)

Preso atto che il Direttore Regionale dell’area “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile e Reti Tecnologiche” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l’apposizione della firma in calce al provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa:

        Di approvare gli allegati bandi regionali e schema di domanda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992 per l’utilizzazione dei finanziamenti di 12,5 milioni per edifici pubblici ed immobili residenziali pubblici e 5,0 milioni di Euro per edifici privati;

        di ripartire la somma complessiva di € 12,5 milioni di cui alla scheda B 2 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 nella seguente misura:

1.     1.000.000,00 di euro per la predisposizione di un progetto pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie;

2.     5.750.000,00 di euro per edifici pubblici,

3.         5.750.000,00 di euro per immobli residenziali pubblici;

        che coloro che hanno presentato istanza negli anni 2001-2002-2003-2004, con handicap al 100%, ai fini dell’ottenimento delle risorse finanziarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89, sono ammesse di diritto e verranno evase in forma prioritaria rispetto all’approvazione della graduatoria di cui al presente Bando;

        che soggetti ammessi a presentare la domanda di contribuzione finanziaria sono:

1.     i soggetti privati nei cui alloggi sono presenti ostacoli che limitano la piena fruibilità dell’alloggio;

2.     coloro i quali hanno presentato domanda per i contributi previsti dalla L. 13/89, con invalidità inferiore al 100% per gli anni 2001-2002-2003-2004;

3.     coloro i quali anche con invalidità al 100% hanno presentato domanda e vogliono partecipare per ottenere una contribuzione superiore a quella prevista dalla L. 13/89;

        di dare mandato alla competente Direzione Regionale per i successivi e necessari adempimenti;

        di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul BURA;