GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

        che il Servizio Studi e Legislazione e successivamente l’Avvocatura  Regionale, dalla propria istituzione, hanno sempre provveduto ad espletare, ai sensi degli artt. 547 e seguenti del c.p.c. , le dichiarazioni di terzo su delega del Presidente della Giunta Regionale, anche in considerazione della inderogabilità della competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale dell’Aquila;

        che la crescita costante ed esponenziale del contenzioso regionale, da n. 939 affari contenziosi del 2000 a n.2630 nel 2003, non consente più di distrarre personale dell’Avvocatura Regionale per provvedere a rendere le dichiarazioni di terzo, alle quali in via ordinaria deve invece provvedere la Direzione competente per materia, a seconda delle varie ipotesi, dovendo la prescritta dichiarazione del terzo estrinsecarsi nella specificazione “di quali cose e di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”; detta dichiarazione deve altresì riportare “i sequestri precedentemente eseguiti e le cessioni che al terzo  sono state notificate ed accettate”;

Considerato che i suindicati adempimenti, di natura amministrativo-contabile non richiedono l’assistenza di un legale;

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di disporre che in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, a far data dall’1-10-2004, alle singole dichiarazioni nonché agli adempimenti connessi e conseguenti, provvederà direttamente la Direzione Regionale competente per materia, attraverso soggetti delegati all’atto dal Presidente della Giunta Regionale, secondo modello allegato;

Ritenuto di stabilire che per casi eccezionali e per questioni particolari involgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere  all’adempimento in sua sostituzione;

Visti gli art. 546 e seguenti del c.p.c., la L.R. n. 77/1999 e la L.R. n. 9/2000;

Dato atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, che non è soggetto a controllo;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

per i motivi esposti in premessa:

DELibera

1-  di disporre che, in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, a far data dall’1-10-2004, alle singole dichiarazioni provvederà direttamente la Direzione Regionale competente per materia,  attraverso soggetti delegati all’atto dal Presidente della Giunta Regionale, secondo modello allegato;

2-  di stabilire che per casi eccezionali e per questioni particolari involgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione.