GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
– che il Servizio Studi e Legislazione e successivamente l’Avvocatura Regionale, dalla propria istituzione, hanno sempre provveduto ad espletare, ai sensi degli artt. 547 e seguenti del c.p.c. , le dichiarazioni di terzo su delega del Presidente della Giunta Regionale, anche in considerazione della inderogabilità della competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale dell’Aquila;
– che la crescita costante ed esponenziale del contenzioso regionale, da n. 939 affari contenziosi del 2000 a n.2630 nel 2003, non consente più di distrarre personale dell’Avvocatura Regionale per provvedere a rendere le dichiarazioni di terzo, alle quali in via ordinaria deve invece provvedere la Direzione competente per materia, a seconda delle varie ipotesi, dovendo la prescritta dichiarazione del terzo estrinsecarsi nella specificazione “di quali cose e di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”; detta dichiarazione deve altresì riportare “i sequestri precedentemente eseguiti e le cessioni che al terzo sono state notificate ed accettate”;
Considerato che i suindicati adempimenti, di natura amministrativo-contabile non richiedono l’assistenza di un legale;
Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di disporre che in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, a far data dall’1-10-2004, alle singole dichiarazioni nonché agli adempimenti connessi e conseguenti, provvederà direttamente la Direzione Regionale competente per materia, attraverso soggetti delegati all’atto dal Presidente della Giunta Regionale, secondo modello allegato;
Ritenuto di stabilire che per casi eccezionali e per questioni particolari involgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione;
Visti gli art. 546 e seguenti del c.p.c., la L.R. n. 77/1999 e la L.R. n. 9/2000;
Dato atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, che non è soggetto a controllo;
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA;
A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;
per i motivi esposti in premessa:
DELibera
1- di disporre che, in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, a far data dall’1-10-2004, alle singole dichiarazioni provvederà direttamente la Direzione Regionale competente per materia, attraverso soggetti delegati all’atto dal Presidente della Giunta Regionale, secondo modello allegato;
2- di stabilire che per casi eccezionali e per questioni particolari involgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione.