IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione DH5/19 del 8/03/2004, pubblicata sul B.U.R.A. n. 33 del 31/03/04, avente per oggetto: Reg, (CE) n. 1257/99, art. 4 Capo I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo - Misura A - Annualità 2001-2003-2° Sportello - Quarto provvedimento di non conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/155 del 24-10-2002 ed il relativo prospetto di sintesi delle ditte revocate con le motivazioni sintetiche.

Considerato che con la stessa, facendo propria la proposta di non conferma del beneficio trasmessa a questo Servizio in data 17/02/04 prot. 1265 dal Sipa di Pescara, si è proceduto tra l’altro alla non conferma e revoca del beneficio concesso con D.D n. DH5/155 del 24/10/02 alla ditta Di Biase F.lli e C per un importo di contributo pari ad euro 135.864,00 con la seguente motivazione: “Mancata corrispondenza tra quanto autocertificato in domanda e la documentazione integrativa” e si è demandato inoltre al Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente il compito di notificare alla ditta tale provvedimento con la motivazione della non conferma.

Considerato che la ditta Di Biase F.lli e C ha presentato ricorso contro la Regione Abruzzo per l’annullamento, previa sospensiva degli effetti della sopracitata determinazione nella parte in cui nell’elenco denominato 4° provvedimento revoca del beneficio concesso con D.D n. DH5/155 del 24/10/02 si ricomprende tra gli esclusi la ditta Di Biase F.lli e C per un importo di contributo pari ad euro 135.864,00.

Vista la nota dell’Avvocatura regionale del 1/10/2004 prot. 9720-pervenuta a questa Direzione il 12/10/2004 prot n. 22276 con la quale si trasmette copia ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale-Sezione di Pescara n. 237/2004 e la nota dell’Avvocatura regionale del 7/10/2004 prot. 9720-pervenuta a questa direzione il 18/10/2004 prot n. 22689 con la quale si trasmette copia della nota dell’avvocatura erariale prot. 12115 del 23/09/2004.

Ritenuto necessario conformarsi a quanto stabilito nella sopraccitata ordinanza e quindi procedere al riesame del provvedimento n. DH5/19 del 8/03/2004 emesso da questo Servizio con atto adeguatamente motivato su tutti gli aspetti rilevati dal ricorrente Di Biase F.LLI e C-soc con il ricorso 331/2004 proposto al Tar Abruzzo Sez. di Pescara.

Considerato che questo Servizio aveva già autonomamente ed in via di autotutela provveduto al riesame della fattispecie in relazione alle censure formulate con il ricorso in oggetto e, tuttavia, a nuovo riesame degli atti in relazione ai motivi di ricorso e al decisum del TAR si è nuovamente addivenuto, in parte qua;

Considerato che le risultanze di tale riesame portano alla conferma della esclusione del ricorrente dai benefici per le seguenti motivazioni (cfr. relazioni di cui agli allegati 1,2,3, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto sopracitate):

a).  II progetto presentato dalla ditta di miglioramento della propria cantina che prevede l’acquisto di attrezzature ed impianti enologici destinati al miglioramento qualitativo dell’intero prodotto trasformato e non solo di quello ottenuto dall’azienda, contrasta con uno degli obiettivi del bando in oggetto dove si esplicita che “Gli investimenti ammissibili per il sostegno delle aziende agricole hanno come obiettivo la valorizzare dei prodotti aziendali;

b)   Il riscontro documentale di quanto autocertificato in domanda non conferma la priorità progettuale acquisita dalla ditta che aveva permesso l’inserimento della stessa nella graduatoria provvisoria dei beneficiari;

c)   I titoli di possesso dei terreni aziendali non sono riconducibili a quelli previsti dalla normativa vigente del P.S.R. ed utili per il calcolo delle U.L.U. aziendali ;

d)   Le superfici aziendali autocertificate in domanda non corrispondono a quelle della dichiarazione vitivinicola;

e)   I dati richiesti dalla modulistica sono incompleti.

Tanto Esposto e Premesso

DETERMINA

In conformazione a quanto stabilito nella ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale-Sezione di Pescara n. 237/2004 ed a seguito di riesame in parte qua del provvedimento n. DH5/19 del 8/03/2004 emesso da questo Servizio in relazione ai motivi prospettati dal ricorrente Di Biase F.LLI e C-soc con il ricorso 331/2004 proposto innanzi al Tar Abruzzo Sez. di Pescara:

1)   -di confermare, ad avvenuto riesame del procedimento nei confronti della ditta Di Biase F.lli e C. la non conferma e la revoca del beneficio a suo tempo concesso con D.D n. DH5/155 del 24/10/02 alla ditta Di Biase F.lli e C, per le seguenti motivazioni:

a).    Il progetto presentato dalla ditta di miglioramento della propria cantina che prevede l’acquisto di attrezzature ed impianti enologici destinati al miglioramento qualitativo dell’intero prodotto trasformato e non solo di quello ottenuto dall’azienda, contrasta con uno degli obiettivi del bando in oggetto dove si esplicita che “Gli investimenti ammissibili per il sostegno delle aziende agricole hanno come obiettivo la valorizzare dei prodotti aziendali.

b)    Il riscontro documentale di quanto autocertificato in domanda non conferma la priorità progettuale acquisita dalla ditta che aveva permesso l’inserimento della stessa nella graduatoria provvisoria dei beneficiari.

c)     I titoli di possesso dei terreni aziendali non sono riconducibili a quelli previsti dalla normativa vigente del P.S.R. ed utili per il calcolo delle U.L.U. aziendali.

d)    Le superfici aziendali autocertificate in domanda non corrispondono a quelle della dichiarazione vitivinicola.

e)     I dati richiesti dalla modulistica sono incompleti.

2)   di notificare alla ditta interessata Di Biase F.lli e C tramite il Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Pescara il presente provvedimento;

3)   di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità ed Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

4)   Di rimettere copia della presente determinazione all’ Avvocatura di Stato e all’Avvocatura Regionale per il deposito presso il TAR Pescara, ove occorrente.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

“ Allegato “1” rapporto infomativo in quattro facciate;

. Allegato “2” ulteriori elementi utili alla difesa in tre facciate;

. Allegato “3”verbale istruttorio del Sipa di Pescara in sei facciate;

per il dirigente del servizio

vacante

il direttore regionale

Dott. Giacomo Giuliano