Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 103 depositato il 2 novembre 2004

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall' Avvocatura generale dello Stato,

nei confronti

della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente della Giunta,

avverso

la legge regionale 11 agosto 2004 n. 26, intitolata "Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro", pubblicata nel Boll. Uff. n. 23 del 27 agosto 2004.

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La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 ottobre 2004 (si depositerà estratto del relativo verbale).

Gli artt. 1 e 3 della legge in esame utilizzano ripetutamente l'espressione “fenomeni afferenti lo stress psico sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro" od espressioni similari, senza però darne una definizione; detti articoli in tal modo pongono norme "in bianco", norme cioè che rimettono ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare sostanziosamente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359 del 2003 di codesta Corte. Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico -consultivo) e relative funzioni, operano una scelta sostanziale non di competenza dei legislatori regionali con l'attribuire preminenza agli apparati sanitari (e quindi agli amministratori degli stessi) piuttosto che a quelli cui è affidata la tutela e sicurezza del lavoro (non determinante è la collocazione dell'organismo tecnico -consultivo presso la "sede" dell' Assessorato al lavoro) od a quelli competenti per le attività produttive. Ancora, l'art. 3 comma 3 e l'art. 4 comma 3 della legge in esame consentono ai predetti centri di riferimento e di ascolto di "assumere" personale (parrebbe precario) di non specificata qualificazione, con il solo limite della “dotazione finanziaria assegnata”. Infine, la legge in esame non individua né l'ambito dello "intervento della Regione Abruzzo" né la tipologia dei "luoghi di lavoro", e così rende possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un Tribunale od un Ufficio Territoriale del Governo (per non dire del personale militarizzato), con palese invasione della competenza di cui all' art. 117 comma secondo lettera G Cost. . Nel complesso, la legge in esame, oltre a disattendere il citato insegnamento di codesta Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessità di reperire un difficile e delicato equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per "interventi" nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina “territorialmente differenziata” in assenza di principi, fondamentali unificanti.

La legge in esame contrasta dunque anzitutto con l'art. 117 comma secondo lettere G ed L (ordinamento civile), con l'art. 118 comma primo Cost., e con la sentenza n. 359 del 2003 citata. Del parametro di cui alla predetta lettera G si è già detto. Vistoso il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, e per di più incide su essi in modo imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei “fenomeni” considerati; “fenomeni” che in pratica inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.

La legge in esame contrasta inoltre con l'art. 117 comma terzo Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a "principi fondamentali" posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il mobbing e lo stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i più interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

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Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, 20 ottobre 2004

vice avvocato generale

Franca Favara