Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
Ricorso n. 102 depositato il 26 ottobre 2004
Ricorso
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia
contro
la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,
per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale
della legge regionale 5 agosto 2004 n. 22, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 20 agosto 2004 e recante “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla economia ittica", in particolare dell'art. 2, comma 1, lettera f) e lettera g) e dell'art. 3 comma 2
La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 ottobre 2004 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione Abruzzo detta norme generali e specifiche in materia di pesca marittima ed acquicoltura.
La legge presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) l'articolo 2, comma 1, lettera f) prevede la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico “catturato dalla marineria abruzzese" o allevato in impianti di acquacoltura e maricoltura dislocati nel territorio regionale o “nel mare antistante” la regione Abruzzo. Tale disposizione, attuando autonomamente una protezione della produzione agroalimentare locale, con l'istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti provenienti da un determinata località geografica, è suscettibile di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri. Il marchio regionale non appare in linea con le disposizioni dettate dal regolamento comunitario n. 2081/1992 e risulta incompatibile con l'articolo 28 del Trattato dell'Unione europea che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l'importazione da altri paesi comunitari. La norma, quindi, non rispettando le citate disposizioni comunitarie, contrasta con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.
La medesima disposizione, inoltre, considerato che la certificazione di qualità è finalizzata a garantire i consumatori e alla tutela della concorrenza imprenditoriale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;
2) prevedendo,
all'articolo 2, comma 1, lettera g), tra le finalità da perseguirsi tramite
l'istituendo Fondo, quelle di conservazione e incremento delle risorse ittiche,
la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonché il
monitoraggio di specie ittiche e dell'ambiente marino, fornisce una
connotazione regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che
necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto
di accordi e trattati internazionali (quali, l'UN Convention on the law of the
sea del 1982 e l'UN Fish stocks agreement del 1995 ). La materia della pesca
persegue interessi pubblici molteplici riconducibili ad obiettivi di tutela
dell'ecosistema e delle risorse ittiche, che sfuggono, per la natura stessa
degli interessi da tutelare, ai confini territoriali e che richiedono una gestione unitaria. La
norma regionale, quindi, invade la competenza esclusiva statale in materia di
rapporti internazionali e tutela dell'ecosistema, di cui all'articolo 117,
comma 2 lettere a) ed s) della Costituzione.
3) la norma contenuta nell'art. 3, comma 2,
prevede tra i componenti della Conferenza regionale della pesca, nuova
struttura regionale che opera nell'ambito della pesca, rappresentanti di
organismi statali, quali ad esempio le Capitanerie di porto. Tale disposizione,
nel dettare norme cogenti nei confronti di rappresentanti di uffici periferici
dello Stato, attribuendo ad essi nuovi compiti, così come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 134/04, “invade un ambito riservato in via
esclusiva alla legislazione statale” ponendosi in contrasto con l'art. 117,
comma 2, lettera g) della (Costituzione, in materia di ordirnamento degli
organi e degli uffici dello Stato.
P.Q.M.
Si
chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale
n. 5 del 5 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 22 del 20 agosto 2004 e recante recante "Nuove disposizioni in
materia di politiche di sostegno alla economia ittica", in particolare
delle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera f) e lettera g) e
dall’art. 3 comma 2.
Roma
lì 13 ottobre 2004
Avvocato dello stato
Avv. Giuseppe Fiengo