IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su “Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile”, con la quale sono state disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con riferimento alle iniziative di prevenzione - previsione che a quelle più strettamente collegate all’emergenza, sempre, in ogni caso, nell’ambito delle competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;

Visto in particolare l’art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile;

Vista la L.R. 13.6.1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone l’ambito di applicazione e favorendo l’iscrizione all’Albo Regionale anche delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;

Visto l’art. 5 comma 4 della L.R. 14.12.1993 n. 72 che, modificando l’art. 11 della precedente L.R. 20.7.1989 n. 58, prevede che “l’iscrizione all’Albo Regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal Presidente della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla esecutività del relativo decreto”;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, ed in particolare:

-         l’art. 24, comma 2 - lett. c) -, che attribuisce al Dirigente del Servizio “…l’attuazione dei progetti e l’attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi….”;

-         l’art. 46, comma 1, che dispone “ Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la quelle della presente Legge e con le disposizioni sui Contratti Collettivi Nazionali.”

Dato atto che a seguito della istruttoria per l’anno 2004 sono risultate in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L.R. 58/1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 25 del 1991, e dall’art. 5 della L.R. 14.12.1993 n. 72, ed aventi titolo all’iscrizione allo specifico Albo Regionale delle Associazioni di volontariato le Organizzazioni di seguito indicate:

1.      “Sant’Antonio”

       Contrada Campo Mirabello, s.n.c.

       65010 MONTEBELLO DI BERTONA (PE)

2.       “GRISU” - Associazione di Protezione Civile di Scoppito

      Via Macere, 9

       67019 SCOPPITO (AQ);

Dato atto della regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e della sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

DETERMINA

        con decorrenza immediata sono iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato per la protezione Civile le seguenti Organizzazioni:

 

 

DENOMINAZIONE

LEGALE RAPPRESENTANTE

 

 

 

1)

“Sant’Antonio”

BARRUCCI LORENZO

 

Contrada Campo Mirabello, s.n.c.

 

 

65010 MONTEBELLO DI BERTONA (PE)

 

 

 

 

2)

“GRISU” – Associazione di Protezione

DE NUNTIIS ANDREA

 

Civile di Scoppito

 

 

Via Macere, 9

 

 

67019 SCOPPITO (AQ)

 

 

 

 

 

        di dare comunicazione dell’Albo Regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 20.7.89 n. 58;

la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Aquila, lì 29.11.2004

per il dirigente del servizio

il direttore regionale

Arch. Francesco D’Ascanio