IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista
la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su “Volontariato, Associazionismo
ed Albo Regionale per la Protezione Civile”, con la quale sono state
disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione
delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con
riferimento alle iniziative di prevenzione - previsione che a quelle più
strettamente collegate all’emergenza, sempre, in ogni caso, nell’ambito delle
competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;
Visto
in particolare l’art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell’Albo
Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione
allo stesso Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno
7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento,
senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di
protezione civile;
Vista
la L.R. 13.6.1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone
l’ambito di applicazione e favorendo l’iscrizione all’Albo Regionale anche
delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la
disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;
Visto
l’art. 5 comma 4 della L.R. 14.12.1993 n. 72 che, modificando l’art. 11 della
precedente L.R. 20.7.1989 n. 58, prevede che “l’iscrizione all’Albo Regionale
delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal
Presidente della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a
decorrere dalla esecutività del relativo decreto”;
Vista
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, ed in particolare:
-
l’art.
24, comma 2 - lett. c) -, che attribuisce al Dirigente del Servizio
“…l’attuazione dei progetti e l’attività di gestione assegnati dal Direttore,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi….”;
-
l’art.
46, comma 1, che dispone “ Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la quelle della presente Legge
e con le disposizioni sui Contratti Collettivi Nazionali.”
Dato
atto che a seguito della istruttoria per l’anno 2004 sono risultate in possesso
di tutti i requisiti richiesti dalla L.R. 58/1989, come modificata ed integrata
dalla L.R. n. 25 del 1991, e dall’art. 5 della L.R. 14.12.1993 n. 72, ed aventi
titolo all’iscrizione allo specifico Albo Regionale delle Associazioni di
volontariato le Organizzazioni di seguito indicate:
1.
“Sant’Antonio”
Contrada Campo
Mirabello, s.n.c.
65010 MONTEBELLO DI
BERTONA (PE)
2. “GRISU” -
Associazione di Protezione Civile di Scoppito
Via Macere, 9
67019 SCOPPITO (AQ);
Dato
atto della regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e
della sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;
DETERMINA
–
con
decorrenza immediata sono iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di
Volontariato per la protezione Civile le seguenti Organizzazioni:
|
DENOMINAZIONE |
LEGALE RAPPRESENTANTE |
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1) |
“Sant’Antonio” |
BARRUCCI LORENZO |
|
Contrada Campo Mirabello, s.n.c. |
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65010 MONTEBELLO DI BERTONA (PE) |
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2) |
“GRISU” – Associazione di Protezione |
DE NUNTIIS ANDREA |
|
Civile di Scoppito |
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|
Via Macere, 9 |
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67019 SCOPPITO (AQ) |
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–
di
dare comunicazione dell’Albo Regionale alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 20.7.89 n. 58;
la
presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L’Aquila,
lì 29.11.2004
per il dirigente del servizio
il direttore regionale
Arch. Francesco D’Ascanio