il
dirigente del servizio
Omissis
determina
Art.
1 - E’
rilasciata alla società CAMPING GAZ ITALIA s.r.l. con sede in Centenaro di Lonato
(BS) - Via Cà Nova n. 11, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL
in bombole proprie, senza deposito e senza cauzione, di capacità massima
inferiore a kg 10 nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.
La
presente concessione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della
relativa notifica.
Art.
2 - La
Società concessionaria, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro
180 giorni dalla data della presente determinazione di:
a)
essere
proprietaria di un parco recipienti, comprendente bombole e piccoli serbatoi,
rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 4
della legge 21 marzo 1958, n. 327 con l’indicazione della consistenza numerica
e dei relativi certificati di collaudo;
b)
aver
stipulato e registrato con il titolare di una concessione di un impianto e di
travaso di gas liquido liquefatto un contratto, della durata della validità
della concessione, nel quale venga dichiarato il possesso dei requisiti
previsti dalla legge n. 539/1985;
c)
aver
ottemperato compiutamente agli obblighi previsti nell’art. 5 della legge 2
febbraio 1973, n. 7, modificata ed integrata dalla legge 1° ottobre 1985, n.
539, presentando in originale o copia autentica, l’assicurazione obbligatoria
per recipienti con capacità non inferiore ai 16 litri.
d)
essere
in possesso dell’apposita certificazione antimafia.
Gli
atti suddetti devono essere presentati all’Ufficio Cave e Torbiere del Servizio
Attività Estrattive e Minerarie.
Art.
3 - La
Società ha l’obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati
dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a
norma dell’art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.
Art.
4 - La
Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul
corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.
Art.
5 - Nei
vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la
ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di
assicurazione da essa stipulata.
Art.
6 - La
presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi
preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali
competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi
di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 500 Kg. di prodotto.
Art.
7 - La
concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti
dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7,
modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme
dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.
Art.
8 - Il
presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi di
legge.-
il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta