la
giunta regionale
Omissis
A voti
unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato
ed approvato
1.
Di
dare attuazione all’Ordinanza del TAR Abruzzo di L’Aquila n. 216 del 29 luglio
2004 (All. 2) come specificato nel successivo punto 2.
2.
Di
stabilire, alla luce della citata ordinanza n. 216/2004 del TAR Abruzzo, in via
precauzionale, nelle more della decisione nel merito nell’udienza già fissata
in data 24.11.2004 dall’Organo giurisdizionale:
-
di
non procedere all’ammissione ai benefici di legge per le imprese le cui
istanze, relativamente alle tabelle A, B, C, D, E, sono state inoltrate prima
delle ore 08:00 e per le quali i competenti Nuclei di valutazione del Comitato
per l’Imprenditorialità hanno già provveduto alla formulazione dei pareri di
merito;
-
di
provvedere, pertanto, all’istruttoria e alla valutazione delle istanze,
elencate nelle predette tabelle A, B, C, D, E ed inoltrate a partire dalle ore
08:00, sino alla concorrenza dei budget finanziari stabiliti, per ogni singola
misura, dal Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione in citato
in premessa.
3.
Di
uniformare, ai fini di una corretta e trasparente attività amministrativa, gli
aspetti procedimentali, di cui al precedente punto 2), per tutte le misure
previste dalle citate leggi regionali 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95 e
96/97.
4.
Di
stabilire che l’eventuale fabbisogno finanziario aggiuntivo, stimato in 5,00
(cinque) milioni di euro, derivante dalla ammissione, da parte del TAR Abruzzo
nell’udienza di merito del 24.11.2004, delle istanze inoltrate prima delle ore
08:00 sarà soddisfatto mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo
Unico iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 -
stanziamento di competenza sul cap. 22438 di 20,4 milioni di euro.
5.
Di
pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.