la giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato

1.      Di dare attuazione all’Ordinanza del TAR Abruzzo di L’Aquila n. 216 del 29 luglio 2004 (All. 2) come specificato nel successivo punto 2.

2.      Di stabilire, alla luce della citata ordinanza n. 216/2004 del TAR Abruzzo, in via precauzionale, nelle more della decisione nel merito nell’udienza già fissata in data 24.11.2004 dall’Organo giurisdizionale:

-         di non procedere all’ammissione ai benefici di legge per le imprese le cui istanze, relativamente alle tabelle A, B, C, D, E, sono state inoltrate prima delle ore 08:00 e per le quali i competenti Nuclei di valutazione del Comitato per l’Imprenditorialità hanno già provveduto alla formulazione dei pareri di merito;

-         di provvedere, pertanto, all’istruttoria e alla valutazione delle istanze, elencate nelle predette tabelle A, B, C, D, E ed inoltrate a partire dalle ore 08:00, sino alla concorrenza dei budget finanziari stabiliti, per ogni singola misura, dal Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione in citato in premessa.

3.      Di uniformare, ai fini di una corretta e trasparente attività amministrativa, gli aspetti procedimentali, di cui al precedente punto 2), per tutte le misure previste dalle citate leggi regionali 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95 e 96/97.

4.      Di stabilire che l’eventuale fabbisogno finanziario aggiuntivo, stimato in 5,00 (cinque) milioni di euro, derivante dalla ammissione, da parte del TAR Abruzzo nell’udienza di merito del 24.11.2004, delle istanze inoltrate prima delle ore 08:00 sarà soddisfatto mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo Unico iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 - stanziamento di competenza sul cap. 22438 di 20,4 milioni di euro.

5.      Di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.