la giunta regionale

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)     prendere atto della volontà manifestata dall’Amministrazione Comunale di Civitella Casanova (PE), con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 20.05.2004, trasmessa con nota prot. n. 3138 del 26.08.2004, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), di pervenire, in presenza di obiettive condizioni di perdurante inattività, di accertato superamento degli originari fini statutari e di non contingente mancanza dei necessari mezzi finanziari, all’estinzione della locale IPAB Asilo Infantile “T. Jandelli” di Civitella Casanova (PE), non più funzionante a far data dal 1973, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 398 del 7 febbraio 1951 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

2)     prendere atto, altresì, della mancata ricostituzione, nei termini previsti dallo Statuto, dell’organo di amministrazione della predetta IPAB, in relazione alla effettiva inattività sin dal 1973;

3)     procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10, e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IIPPAB, di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della IPAB Asilo Infantile “T Jandelli” di Civitella Casanova (PE), dando atto che la stessa non rientra tra gli Enti che, secondo l’art. 4 della medesima legge regionale 110/98, svolgono prevalente attività sanitaria;

4)     dichiarare, pertanto, ai sensi della L.R. 110/98, l’estinzione della IPAB Asilo Infantile “T. Jandelli” di Civitella Casanova (PE), stabilendo che l’estinzione stessa comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti della IPAB al Comune di Civitella Casanova (PE), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente medesimo avrebbe dovuto perseguire gli originari fini statutari;

5)     nominare il Sindaco pro-tempore del Comune di Civitella Casanova (PE) organo liquidatore, il quale è tenuto ad attivare le procedure finalizzate all’estinzione della predetta IPAB, nel rispetto dei vincoli, degli adempimenti e dei tempi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 110/98, con possibilità di avvalersi, eventualmente, di un suo delegato per le rilevazioni, le ricognizioni e ogni altro adempimento tecnico connessi con il procedimento di estinzione;

6)     incaricare il competente Servizio “Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” della Giunta Regionale degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

7)     precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8)     disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA.