il consiglio regionale
Udita
la relazione della 5^ Commissione Consiliare “Affari Sociali e Tutela della
Salute” svolta dal Presidente Tagliente per l’assenza momentanea del relatore;
Vista
la deliberazione della G.R. n. 567/C del 7 luglio 2004 concernente “Legge
3.8.1998, n. 269, art. 17, comma 2 “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù” – Estensione del Programma
regionale biennale di interventi;
Vista
la legge 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù” che prevede la realizzazione di programmi di
prevenzione, assistenza e recupero terapeutico dei minori vittime dei delitti
di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies del codice penale
ed il recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui
agli artt. 600 bis, comma 2, 600 ter, comma 3, 600 quater;
Vista
la propria deliberazione n. 79/3 del 29.10.2002, con la quale, in attuazione
dell’art. 17, comma 2, della legge n. 269/98 e del D.M. 13.3.2002, n. 89,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10.5.2002, è stato approvato il Piano regionale
biennale di interventi in favore dei minori vittime di abusi, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 ordinario del 29 novembre 2002;
Rilevato:
–
che
la Giunta regionale ha dato atto che con determinazione dirigenziale DM 4/22
del 20.2.2003 è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione di
valutazione, costituita con determinazione del Direttore Area “Qualità della
Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale” n. 1 DM del
15.1.2003 ed ammessi a finanziamento gli Enti utilmente collocati in graduatoria;
–
che
con deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 12.3.2003 si è provveduto,
secondo le disposizioni del Programma regionale biennale, ad assegnare le
risorse residue della prima programmazione all’unico progetto che seguiva in
graduatoria
Considerato
che, in esecuzione dei provvedimenti sopra menzionati, sono stati finanziati i
seguenti progetti biennali proposti dagli Enti di seguito riportati, nella
misura a fianco di ciascuno indicata:
Riscontrato
con la predetta deliberazione n. 567/C del 7 luglio 2004 la Giunta regionale ha
dato atto che tutti gli interventi ammessi a finanziamenti sono in fase
avanzata di realizzazione, essendosi conclusa la prima annualità dei progetti,
nel corso della quale sono state attuate azioni di prevenzione, assistenza,
formative ed informative con la partecipazione di tutti i soggetti direttamente
o indirettamente coinvolti nell’attività di tutela dei minori contro ogni forma
di sfruttamento ed abuso sessuale, di assistenza e recupero dei soggetti autori
dei reati contro la personalità individuale lesivi della sfera sessuale;
Considerato
che, nel corso delle riunioni effettuate con i soggetti responsabili
dell’attuazione degli interventi per la rendicontazione ed il monitoraggio
degli stessi, la realtà sociale abruzzese si caratterizza per la scarsissima (o
mancanza) presenza di minori vittime dei delitti di cui agli artt. 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies del c.p. in quanto non risultano soggetti che
hanno avuto condanne definitive per tali tipi di reato, mentre è maggiormente
diffuso il fenomeno delle violenze sessuali intrafamiliari nei confronti dei
minori che andrebbe adeguatamente fronteggiato con una intensa e capillare
attività di prevenzione ed assistenza;
Vista
la legge 15.2.1996, n. 66 che ha introdotto gli artt. 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, concernenti rispettivamente i reati di violenza
sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza
sessuale di gruppo;
Viste
le note nn. 3900-3901/DM4 del 26.04.2004 dell’Associazione Focolare Maria Regina
Onlus di Scerne di Pineto (Te), n. 4879/DM4 del 26.05.2004 dell’Associazione
Gruppo Solidarietà Onlus di Pescara, n. 5167/DM4 del 07.06.2004 del Comune di
San Salvo, con le quali gli enti attuatori dei quattro progetti richiedono
l’estensione degli interventi relativi alla realizzazione di programmi di
recupero dei responsabili di delitti che ne facciano richiesta, anche ai
soggetti che hanno avuto una condanna definitiva per i reati previsti dalla
legge 66/1996, nella considerazione che tutti i reati che offendono la sfera
sessuale (sia quelli previsti dagli artt. 600 e seguenti del codice penale -
Legge 269/1998 - che quelli di cui agli artt. 609 e seguenti del codice penale
- Legge 66/1996), derivano da comportamenti anomali e devianti posti in essere
dallo stesso soggetto (portatore o non di patologie) e si caratterizzano per il
fatto di essere l’uno fatto preparatorio e propedeutico dell’altro;
Atteso
che tutto ciò induce a ritenere che un’adeguata attività di recupero e
riabilitazione in favore dei condannati per abuso sessuale consente nel
contempo di prevenire la commissione di altri fatti criminosi della medesima
specie;
Ritenuto
che è compito precipuo della Regione rilevare le esigenze ed i bisogni che
emergono dalla collettività al fine offrire risposte adeguate attraverso la
realizzazione di politiche sociali realmente incisive, in grado di contrastare
quei fenomeni criminosi maggiormente diffusi ed approntare efficaci forme di
tutela dei soggetti a rischio;
Rilevato
che gli obiettivi prioritari di prevenzione, assistenza e recupero dei minori
vittime di sfruttamento sessuale ovvero esposti a grave rischio nonché di
recupero degli autori di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, fissati
nel citato Programma regionale biennale, possono essere perseguiti in modo più
completo ed efficace attraverso interventi ad ampio raggio che ricomprendano
anche azioni di presa in carico dei soggetti condannati per i reati previsti dalla
legge 66/1996 di cui è stata registrata la presenza nel territorio abruzzese;
Atteso
che, per quanto sopra, l’interesse pubblico generale di tutela dei minori da
ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale, viene perseguito in maniera più
incisiva attraverso il potenziamento delle misure programmate;
Dato
atto che la Giunta regionale con la ripetuta deliberazione n. 567/C del 7
luglio 2004 ha ritenuto di dover inserire nel Programma regionale biennale di
interventi in favore dei minori vittime di abusi diretto, le attività di presa
in carico oltre che degli autori dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies del codice penale anche dei soggetti che hanno subito
una condanna definitiva per i delitti di cui alla legge 66/1996, nonché
l’attività di prevenzione, cura e assistenza dei minori vittime di tali reati,
da porre in essere da parte di detti soggetti attuatori dei progetti, al fine
di assicurare sul territorio un’efficace politica di contrasto e prevenzione di
fenomeni criminosi assimilabili sia sotto il profilo oggettivo, in quanto entrambi
lesivi della personalità individuale e della sfera sessuale, che sotto il
profilo soggettivo in quanto le vittime di tali reati, ovvero gli individui a
più elevato rischio, sono i minori;
Preso
atto che l’estensione di dette azioni nel Programma regionale viene attuata
nell’ambito delle risorse finanziarie già assegnate ai progetti in corso di
attuazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Dato
atto che il Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività
Culturali, Promozione Sociale, ha espresso parere favorevole in ordine alla di
deliberazione della G.R. n. 567/C del 7 luglio 2004, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lettera a) della L.R. 14.9.1999, n. 77.
A voti
unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per i
motivi espressi in narrativa:
1.
di
inserire nel Programma regionale biennale di interventi in favore dei minori
vittime di abusi, delle attività di presa in carico oltre che degli autori dei
reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice
penale, anche dei soggetti che hanno subito una condanna definitiva per i
delitti di cui alla legge 15.2.1996, n. 66, nonché l’attività di prevenzione,
cura e assistenza dei minori vittime di tali reati, da parte dei soggetti
attuatori dei progetti relativi al programma stesso, al fine di assicurare nel
territorio un’efficace politica di contrasto e prevenzione di fenomeni
criminosi assimilabili sia sotto il profilo oggettivo, in quanto entrambi
lesivi della personalità individuale e della sfera sessuale, che sotto il profilo
soggettivo in quanto le vittime di tali reati, ovvero gli individui a più
elevato rischio, sono i minori;
2.
di
dare atto che l’estensione delle azioni di cui al precedente punto 1) viene
attuata nell’ambito delle risorse finanziarie già assegnate ai quattro progetti
in corso di attuazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.