il consiglio regionale

Udita la relazione della 5^ Commissione Consiliare “Affari Sociali e Tutela della Salute” svolta dal Presidente Tagliente per l’assenza momentanea del relatore;

Vista la deliberazione della G.R. n. 567/C del 7 luglio 2004 concernente “Legge 3.8.1998, n. 269, art. 17, comma 2 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” – Estensione del Programma regionale biennale di interventi;

Vista la legge 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” che prevede la realizzazione di programmi di prevenzione, assistenza e recupero terapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies del codice penale ed il recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 600 bis, comma 2, 600 ter, comma 3, 600 quater;

Vista la propria deliberazione n. 79/3 del 29.10.2002, con la quale, in attuazione dell’art. 17, comma 2, della legge n. 269/98 e del D.M. 13.3.2002, n. 89, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10.5.2002, è stato approvato il Piano regionale biennale di interventi in favore dei minori vittime di abusi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 ordinario del 29 novembre 2002;

Rilevato:

        che la Giunta regionale ha dato atto che con determinazione dirigenziale DM 4/22 del 20.2.2003 è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione, costituita con determinazione del Direttore Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale” n. 1 DM del 15.1.2003 ed ammessi a finanziamento gli Enti utilmente collocati in graduatoria;

        che con deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 12.3.2003 si è provveduto, secondo le disposizioni del Programma regionale biennale, ad assegnare le risorse residue della prima programmazione all’unico progetto che seguiva in graduatoria

Considerato che, in esecuzione dei provvedimenti sopra menzionati, sono stati finanziati i seguenti progetti biennali proposti dagli Enti di seguito riportati, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Riscontrato con la predetta deliberazione n. 567/C del 7 luglio 2004 la Giunta regionale ha dato atto che tutti gli interventi ammessi a finanziamenti sono in fase avanzata di realizzazione, essendosi conclusa la prima annualità dei progetti, nel corso della quale sono state attuate azioni di prevenzione, assistenza, formative ed informative con la partecipazione di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività di tutela dei minori contro ogni forma di sfruttamento ed abuso sessuale, di assistenza e recupero dei soggetti autori dei reati contro la personalità individuale lesivi della sfera sessuale;

Considerato che, nel corso delle riunioni effettuate con i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi per la rendicontazione ed il monitoraggio degli stessi, la realtà sociale abruzzese si caratterizza per la scarsissima (o mancanza) presenza di minori vittime dei delitti di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del c.p. in quanto non risultano soggetti che hanno avuto condanne definitive per tali tipi di reato, mentre è maggiormente diffuso il fenomeno delle violenze sessuali intrafamiliari nei confronti dei minori che andrebbe adeguatamente fronteggiato con una intensa e capillare attività di prevenzione ed assistenza;

Vista la legge 15.2.1996, n. 66 che ha introdotto gli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, concernenti rispettivamente i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo;

Viste le note nn. 3900-3901/DM4 del 26.04.2004 dell’Associazione Focolare Maria Regina Onlus di Scerne di Pineto (Te), n. 4879/DM4 del 26.05.2004 dell’Associazione Gruppo Solidarietà Onlus di Pescara, n. 5167/DM4 del 07.06.2004 del Comune di San Salvo, con le quali gli enti attuatori dei quattro progetti richiedono l’estensione degli interventi relativi alla realizzazione di programmi di recupero dei responsabili di delitti che ne facciano richiesta, anche ai soggetti che hanno avuto una condanna definitiva per i reati previsti dalla legge 66/1996, nella considerazione che tutti i reati che offendono la sfera sessuale (sia quelli previsti dagli artt. 600 e seguenti del codice penale - Legge 269/1998 - che quelli di cui agli artt. 609 e seguenti del codice penale - Legge 66/1996), derivano da comportamenti anomali e devianti posti in essere dallo stesso soggetto (portatore o non di patologie) e si caratterizzano per il fatto di essere l’uno fatto preparatorio e propedeutico dell’altro;

Atteso che tutto ciò induce a ritenere che un’adeguata attività di recupero e riabilitazione in favore dei condannati per abuso sessuale consente nel contempo di prevenire la commissione di altri fatti criminosi della medesima specie;

Ritenuto che è compito precipuo della Regione rilevare le esigenze ed i bisogni che emergono dalla collettività al fine offrire risposte adeguate attraverso la realizzazione di politiche sociali realmente incisive, in grado di contrastare quei fenomeni criminosi maggiormente diffusi ed approntare efficaci forme di tutela dei soggetti a rischio;

Rilevato che gli obiettivi prioritari di prevenzione, assistenza e recupero dei minori vittime di sfruttamento sessuale ovvero esposti a grave rischio nonché di recupero degli autori di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, fissati nel citato Programma regionale biennale, possono essere perseguiti in modo più completo ed efficace attraverso interventi ad ampio raggio che ricomprendano anche azioni di presa in carico dei soggetti condannati per i reati previsti dalla legge 66/1996 di cui è stata registrata la presenza nel territorio abruzzese;

Atteso che, per quanto sopra, l’interesse pubblico generale di tutela dei minori da ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale, viene perseguito in maniera più incisiva attraverso il potenziamento delle misure programmate;

Dato atto che la Giunta regionale con la ripetuta deliberazione n. 567/C del 7 luglio 2004 ha ritenuto di dover inserire nel Programma regionale biennale di interventi in favore dei minori vittime di abusi diretto, le attività di presa in carico oltre che degli autori dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale anche dei soggetti che hanno subito una condanna definitiva per i delitti di cui alla legge 66/1996, nonché l’attività di prevenzione, cura e assistenza dei minori vittime di tali reati, da porre in essere da parte di detti soggetti attuatori dei progetti, al fine di assicurare sul territorio un’efficace politica di contrasto e prevenzione di fenomeni criminosi assimilabili sia sotto il profilo oggettivo, in quanto entrambi lesivi della personalità individuale e della sfera sessuale, che sotto il profilo soggettivo in quanto le vittime di tali reati, ovvero gli individui a più elevato rischio, sono i minori;

Preso atto che l’estensione di dette azioni nel Programma regionale viene attuata nell’ambito delle risorse finanziarie già assegnate ai progetti in corso di attuazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Dato atto che il Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale, ha espresso parere favorevole in ordine alla di deliberazione della G.R. n. 567/C del 7 luglio 2004, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14.9.1999, n. 77.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1.      di inserire nel Programma regionale biennale di interventi in favore dei minori vittime di abusi, delle attività di presa in carico oltre che degli autori dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale, anche dei soggetti che hanno subito una condanna definitiva per i delitti di cui alla legge 15.2.1996, n. 66, nonché l’attività di prevenzione, cura e assistenza dei minori vittime di tali reati, da parte dei soggetti attuatori dei progetti relativi al programma stesso, al fine di assicurare nel territorio un’efficace politica di contrasto e prevenzione di fenomeni criminosi assimilabili sia sotto il profilo oggettivo, in quanto entrambi lesivi della personalità individuale e della sfera sessuale, che sotto il profilo soggettivo in quanto le vittime di tali reati, ovvero gli individui a più elevato rischio, sono i minori;

2.      di dare atto che l’estensione delle azioni di cui al precedente punto 1) viene attuata nell’ambito delle risorse finanziarie già assegnate ai quattro progetti in corso di attuazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

3.      di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.