il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
La Ditta Patricelli Lombardo s.a.s. con sede legale in Via Adriatica, 55 – Francavilla al Mare (CH), è autorizzata all’ampliamento di una cava di argilla in località “Castelluccio” nel Comune di Ripa Teatina (CH) distinta in catasto al foglio n. 4 particelle nn. 232, 233, 234, 239, 263, 264, 265, 267, 1, 2, 3, 4, 5, 4020, 229, 230, 6, 7, 11, 343, 344, 345, 346, e 341, 342 in ampliamento, alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.
Articolo 3
L'autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s'intende decaduta.
Articolo 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 185.000,00 (centoottantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza di assicurazione per cauzioni 106163124 emessa dalla Società Alianz Subalpina, agenzia di Chieti n. 807 in data 20.10.2004 e appendice n. 00001 in data 09.11.2004.
Articolo 5
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Articolo 6
La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni
di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. attenersi alla prescrizione contenuta nel N.O. n. 1711/04 del 12.05.2004 rilasciato dalla Giunta Regionale, Direzione Territorio, di obbligo della distanza di 50 metri lineari degli scavi dal confine del fiume Alento;
Articolo 7
La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 65.000 e complessivamente mc.192.300. per l'intera durata dell'attività.
Articolo 9
La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) Escavatore
b) Pala meccanica
c) autocarri
Articolo 10
La Ditta, in merito alle modalità di recupero ambientale, è tenuta a rispettare l'allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell'art.6 della L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge.
il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta