il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
Di autorizzare la COLANZI VINCENZO con sede legale in via Frentana, 22 Comune d Casoli (Ch), alla coltivazione della cava di ghiaia sita in "Piana la Roma" nel Comune d Casoli distinta in catasto al foglio n. 15 particelle n. 302-303. alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.
Articolo 3
L'autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s'intende decaduta.
Articolo 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria n.1596092 emessa dalla Società Viscontea COFACE spa di Pescara in data 26.10.2004
Articolo 5
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Articolo 6
La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni
di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. Prima dell'inizio dei lavori deve presentare l'autorizzazione all'espianto degli ulivi;
2. Rispettare le vie comunali di percorrenza secondo le normative vigenti;
3. Il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997;
Articolo 7
La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 7.583 e complessivamente mc.22.750. per l'intera durata dell'attività.
Articolo 9
La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) N.1 escavatore
b) N.1 ruspa
c) Vari autocarri
Articolo 10
La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l'allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell'art.6 della L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge.
il dirigente del servizio
Ing. Ezio Faieta