il consiglio regionale

Omissis

Il Presidente nel relazionare al Consiglio il tema della incompatibilità del Dr. Franco Caramanico alla carica di Consigliere regionale, ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, dà lettura della deliberazione n° 110 del 9.11.2004 dell'Ufficio di Presidenza, nella veste e con le funzioni di Giunta delle Elezioni, con la quale si propone:

1)   di dichiarare - ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154 -che sussistono le condizioni di incompatibilità tra la carica di Sindaco del Comune di Guardiagrele rivestita dal dott. Franco Caramanico e quella subentrante di Consigliere regionale, atteso che le controdeduzioni fornite dal medesimo Consigliere con nota in data 2.11.2004, che si allega al presente atto come parte integrante, non introducono ulteriori e concreti elementi di giudizio rispetto a quanto affermato con la già esaminata comunicazione del 11.10.2004;

2)   di ribadire che la norma contenuta nell' art. 1 della L.R. 17 maggio 2004, n. 18 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei Consiglieri regionali in carica che nell'ultimo anno di mandato siano eletti alla funzione di Sindaco;

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 23.4.1981, n. 154;

Visto l'art. 21 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 110 del 9.11.2004;

Ritenuto di recepire e fare propria la richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, condividendone le motivazioni tutte;

A maggioranza Statutaria, espressa con voto palese;

delibera

per quanto rappresentato in premessa,

-    di confermare - ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154 - la sussistenza delle condizioni di incompatibilità tra la carica di Sindaco del Comune di Guardiagrele rivestita dal dott. Franco Caramanico e quella subentrante di Consigliere regionale;

-    di ribadire che la norma contenuta nell' art. 1 della L.R. 17 maggio 2004, n. 18 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei Consiglieri regionali in carica che nell'ultimo anno di mandato siano eletti alla funzione di Sindaco.